Stalking: niente reato se le minacce velate cercano solo il perdono della vittima – (Trib. Genova, Sez. I, 17 marzo 2025, n. 1030)
Massima di Davide Tutino, Avvocato penalista, Catania
La Sentenza n. 1030/2025 del Tribunale di Genova offre un ottimo contributo sulla portata applicativa dell’art. 612-bis c.p. quando la condotta contestata si realizzi attraverso messaggistica digitale. Il Collegio, dopo avere scandagliato il contenuto delle chat intercorse nei giorni successivi ai fatti violenti, rileva che «il contenuto di tali messaggi è sostanzialmente volto a chiedere scusa e perdono» e che, pur contenendo l’espressione «morirai se mi succede qualcosa», la stessa si colloca in un contesto di supplica e di autodifesa emotiva, così da non potere essere letta quale autonoma attività persecutoria. Il passaggio decisivo si rinviene laddove si afferma: «Pare al Collegio che tali messaggi non siano volti a perseguitare la persona offesa, ma a chiederle scusa», e, poco oltre, la formula dirimente: «Insomma, pare al Collegio che il delitto di cui al capo B) non sia sussistente». Ne deriva che il giudice di merito richiede, in linea con l’orientamento della Corte di cassazione, la dimostrazione concreta del “perdurante e grave stato d’ansia” oppure dell’alterazione stabile delle abitudini di vita, eventi che il pubblico ministero non è riuscito a documentare attraverso referti clinici o dati oggettivi. Il Collegio esclude altresì il dolo richiesto dalla norma di persecuzione, evidenziando come l’imputato mirasse a riconciliare il rapporto e «evitare la denuncia penale», elemento che smarca la sua intenzione dal paradigma tipico dello stalking. In tal modo la sentenza riafferma il principio di offensività sostanziale: non ogni frase minacciosa, se isolata e inserita in una comunicazione dominata dal pentimento, valica la soglia del penalmente rilevante, occorrendo che la minaccia si traduca in un effettivo vulnus alla libertà psichica o comportamentale della vittima. Questa interessante sentenza di merito si allinea quindi a quella giurisprudenza che, per evitare derive punitive eccessive, subordina la sussistenza dell’art. 612-bis alla prova rigorosa dell’evento lesivo, valorizzando il contesto complessivo della comunicazione digitale e il significato teleologico delle frasi incriminate.
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Testo della Sentenza 17 marzo 2025, n. 1030 del Tribunale di Genova (fonte: banca dati giuridica OneLEGALE, consultata il 16.05.2025)
Tribunale Genova, Sez. I, Sent., 17/03/2025, n. 1030.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA (ART. 544 E SEGG. C.P.P.)
Il Tribunale penale, sez. PRIMA - Collegio PRIMO - composto dai Magistrati: Dott. Roberto CASCINI - Presidente
Dott.ssa Valentina VINELLI - Giudice
Dott. Riccardo CRUCIOLI - Giudice Estensore
alla pubblica udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
E.M.H., nato in M. il (...), codice univoco identificativo: (...), in Italia senza fissa dimora, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Francesco Di Mattei del Foro di Genova (elezione in data 12/03/2025).
Sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza del GIP emessa il 9.08.2024
Assistito e difeso, di fiducia, dall'Avv. Francesco Di Mattei del Foro di Genova (nomina in data 12/02/2025).
DETENUTO - PRESENTE
IMPUTATO
A) Del delitto di cui agli art. 56-61 n.1, 81 cpv. e 629 comma 1 e comma 2 c.p. perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, compiva atti idonei diretti in modo inequivoco a costringere S.P. a consegnargli delle imprecisate somme di denaro e precisamente:
in data 1/8/24, al mattino, le chiedeva di andare in banca per trasferire dei soldi al suo conto corrente da quello della donna, nel far ciò mettendole le mani al collo e tentando di soffocarla, evento che non si compiva perché gli operatori dell'istituto di credito - di E.M. - riferivano alla persona offesa che avrebbe dovuto interessare la propria banca; sempre in data 1/8/24, nel pomeriggio, dopo essersi introdotto in casa della persona offesa con un pretesto, la percuoteva minacciandola con un coltello e chiedendole dei soldi; evento che non si compiva per l' intervento della sorella della persona offesa, S.G., e per la richiesta di intervento delle forze dell'ordine, in seguito alle quali egli si allontanava.
In Genova nelle date sopra indicate.
B) del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. perché, con reiterate condotte già descritte al precedente capo A), prospettando a S.P. danni fisici alla persona, nonché inviandole numerosi messaggi a mezzo WhatsApp, con i quali le scriveva più volte "tu muori se fai qualcosa contro di me", messaggi intervenuti la notte del 2/8/24, giorno successivo ai fatti indicati al capo precedente, minacciava e molestava la predetta in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché tale da ingenerare anche un fondato timore per la sua incolumità così, inoltre, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, con un manifesto effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Con le aggravanti:
di avere commesso il fatto attraverso uno strumento informatico (smartphone);
di avere commesso il fatto in qualità di persona che era stata legata da relazione affettiva a quella offesa;
d'aver agito con armi.
In Genova fino al 2/8/24.
C) del delitto di cui agli artt. 582 - 585 (con riferimento agli arti 576 comma 1 n. 5.1 e 577 comma 1 n. 1) c.p. perché, in occasione della commissione del delitto di cui al capo B), colpendola con schiaffi al volto e al capo, cagionava a S.P. lesioni personali (frattura delle ossa nasali succussione cervicale - contusione alla spalla dx - stato ansioso reattivo) dalle quali derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni 30.
Con le aggravanti: aver commesso il fatto da parte dell'autore del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.;
In Genova in data 1/8/24.
D) del delitto di cui all'art. 61 n. 11 e 624 c.p. perché, al fine di trarne profitto, s' impossessava della carta bancomat n. (...), rilasciata dalla banca "B.", di proprietà di P.S., che la deteneva all'interno del suo portafogli, nel mentre stesso si trovava ospite in casa della donna.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto abusando dell'ospitalità concessagli.
In Genova in data 1/8/24.
E) del delitto di cui all'all'art. 493 ter c.p. perché, non essendone titolare, indebitamente utilizzava la carta bancomat n. (...), rilasciata dalla banca "B.", di proprietà di P.S., effettuando un pagamento di Euro 22,98 e un pagamento di Euro 9,00 presso la compagnia telefonica W.T. s.p.a. e un prelevamento di Euro 250,00 dallo sportello ATM del B.D.B..
In Genova in data 1/8/24.
F) del reato di cui all'art. 4 comma 2 prima parte della L. 18 aprile 1975, n. 110 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltello, costituente strumento da punta e da taglio atto a offendere. In Genova in data 1/8/24
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto di giudizio immediato emesso in data 28.9.2024, E.M. (nome corretto per precedente errore materiale) H. era citato a comparire per i reati di cui all'imputazione.
All'udienza del 4.12.2024, presente l' imputato (in custodia cautelare per questi fatti), il suo difensore di ufficio (avendo il precedente difensore di fiducia dismesso il mandato) e l'interprete, il processo era riassegnato alla prima sezione primo collegio che provvedeva, il giorno stesso, a correggere l'errore materiale riguardante il nome dell' imputato, ad acquisire la relazione di servizio di R.L. (sull'accordo delle parti) ed a rinviare per la trattazione al 12.3.2025 alle ore 10:00.
In tale data, effettuate alcune correzioni dell'errore materiale di cui al capo di imputazione, previa escussione di tutti i testi indicati dalle parti e breve discussione, il processo era deciso con lettura del dispositivo.
Le prove assunte nel dibattimento, concentrato in una unica udienza anche grazie al contributo delle parti processuali che hanno prestato ampio consenso alla produzione di documenti, hanno posto in luce le difficoltà sociali, economiche e personali dell' imputato E.M. ed anche della persona offesa, S.P., che pur avendo disponibilità economiche ed un lavoro regolare, ha mostrato di trovarsi in solitudine e bisognosa di contatti sociali (risulta una presa in carico della donna al centro di salute mentale di Genova-fiumara,un'intossicazione da psicofarmaci e - nell'attualità - incontro con la psichiatria del predetto CSM). Proprio sfruttando tali fragilità, l'imputato è riuscito, prima, ad entrare in confidenza con la donna e, poi, a compiere le condotte indicate nell'imputazione.
In particolare, dalle dichiarazioni della persona offesa (non costituita parte civile e querelante in data 03.08.2024) S.P. (nata il (...)) emerge che la donna ha conosciuto l'odierno imputato, casualmente, sull'autobus; dopo un iniziale scambio di saluti ed alcuni colloqui anche telefonici, i due hanno iniziato una frequentazione (l'imputato abitava a C. unitamente ad alcuni connazionali) sfociata in una relazione sentimentale, durata quasi due mesi.
E.M. si recava a casa della S. (in via E.) ove rimaneva per alcune ore, fermandosi qualche volta a dormire; tra i due vi erano alcuni rapporti sessuali e l'imputato, senza lavoro nonostante l'interessamento della donna per farlo assumere (anche inuna ditta edile, presso la quale l'imputato non si recava non avendo intenzione evidentemente di impegnarsi), chiedeva alla S. molto denaro che la donna consegnava perché "ne aveva bisogno".
S. ha precisato di non aver mai realmente convissuto con E.M. ma di averlo ospitato in più occasioni e di avergli dato "molto denaro"; quando, stante le pressanti e continue richieste, la donna non era intenzionata a versare il richiesto, l'imputato si "infuriava"e i due litigavano; anche per tale ragione il rapporto sentimentale entrava in crisi,con frequenti interruzioni seguite da riappacificazioni; l'imputato controllava anche il cellulare della donna, inserendosi in tutti i suoi social e arrabbiandosi leggendo alcuni messaggi (ad esempio del nipote). S. giungeva al punto di nascondere il cellulare nel comodino per non farselo controllare.
Quanto alle frasi profferite dal prevenuto verso la donna, S. ha avuto modo di riportare gli insulti ("puttana") e le minacce; al diniego del denaro, E.M. la minacciava di morte ("tu muori, se tu fai qualcosa contro di me, morirai"), soprattutto al timido tentativo della donna di cacciarlo, dicendo che avrebbe chiamato la polizia.
La sera del 31 luglio, l'imputato si trovava al porto antico ove era raggiunto dallaS. che prendeva un taxi e lo convinceva ad andare a casa con lei; S. pagava il tassista con il bancomat che poi non trovava più ed H. le diceva che l'aveva preso il tassista.
Giunti a casa, l'imputato si disinteressava di lei, continuando ad usare il cellulare fino a quanto, la mattina del giorno dopo (1.8.2024), chiedeva alla S. di comprargli una vettura e, al suo diniego, di versargli un importo di denaro on line sul suo conto corrente (da C.-B. a U.).
La richiesta era accompagnata da violenze fisiche, con schiaffi sul viso e su varie parti del corpo. L'imputato chiedeva a S. di trasferire tutti i soldi, di fare un bancomat e di consegnarglieli. Nella mattinata diceva anche di aver preso la sera prima una polverina bianca che l'aveva completamente mandato fuori di testa.
S. chiamava telefonicamente dunque la banca C.-B. che le diceva di recarsi in banca per effettuare l'operazione personalmente; E.M. non voleva però uscire senza denaro e le diceva di voler fare un'operazione in casa o almeno presso l'U., ove lui aveva il proprio conto e temendo anche che presso la C. avrebbe potuto chiedere aiuto. La donna lo assecondava pensando che, uscendo, avrebbe potuto incontrare qualcuno a cui chiedere aiuto.
Recatisi presso la filiale di C., veniva riferito che l'operazione avrebbe potuto essere effettuata unicamente presso la banca della S..
La donna, sempre più impaurita, si recava - assieme all'imputato - presso un bar di Cornigliano, sperando di potersi rifugiare tra la gente ed incontrare qualche conoscente; fortunatamente così avveniva, poiché - tra gli avventori - erano presenti due amici (C.F. e R.P., non sentiti a sit) che, vedendola scossa, le prestavano soccorso e parlavano con E.M. che non si scomponeva in alcun modo e rimaneva nel bar.
R.P. accompagnava S. al commissariato di PS di Cornigliano.
S. spiegava l'accaduto agli agenti di PS e, non avendo i dati anagrafici dell'imputato(i dati di nascita erano conservati a casa su di un foglio che S. teneva in un cassetto) né documenti medici, faceva momentaneamente ritorno a casa, sempre accompagnata da P. in macchina; in casa, però, giungeva anche l'imputato che - verso le ore 15:00- trovava il portone aperto, saliva al secondo piano e raggiungeva la porta dell'alloggio di S. la quale, sentendo suonare e credendo fosse la vicina, apriva; E.M. era in stato di pesantissima ebbrezza alcolica, metteva subito un piede nella porta, impedendo a S. di chiuderla, entrava con la forza in casa; S. usciva sul poggiolo ma non riusciva a chiedere aiuto; H. la prendeva per un braccio con la forza e la trascinava in camera; chiudeva la porta mettendosi le chiavi in tasca (le tapparelle erano chiuse perché c'erano gli operai); prendeva un coltello dalla cucina e diceva a S. "voglio i soldi, andiamo in banca, tu da qui non esci viva", buttandola sul letto, mettendole le mani intorno al collo, passandole il coltello sulla gola, tirandole i capelli e continuando a schiaffeggiarla.
L' imputato era in uno stato di agitazione psicomotoria e puntava il coltello alla gola di S.. Non solo: la teste non trovava il bancomat e riteneva che lo avesse preso l'imputato. La donna non ha saputo indicare con esattezza il momento in cui è avvenuto il furto ma si è accorta di non averlo più trovato già nel momento in cui si sono recati in banca.
Nel frattempo, l'amica Z.C. (detta T.), alla quale S. aveva raccontato gli eventi della mattinata, aveva contattato la sorella della persona offesa (G.S.) che fortunatamente - non riuscendo a contattare telefonicamente la sorella - si recava a casa di quest'ultima ed entrava con le proprie chiavi; la persona offesa diceva alla sorella di essere chiusa in camera con un uomo che le stava puntando un coltello alla gola; G. diceva che avrebbe chiamato il 112 e P. allora riusciva a convincere E.M. a lasciarla andare prima che giungessero le FFOO; l'uomo consegnava a P.S. le chiavi di casa, con le quali la donna apriva la porta e raggiungeva la sorella.
P. e G. si trovavano nel portone quando anche E.M. usciva dall'alloggio.
In effetti intervenivano le FFOO e raccoglievano le dichiarazioni di S. in casa; terminati gli incombenti, la donna prendeva le proprie cose e se ne andava.
S. si recava al pronto soccorso di Voltri il giorno successivo, per poi tornare dalla propria madre che abita a Prà. Le erano refertati 30 giorni di lesioni per "frattura delle ossa nasali, succussione cervicale, contusione della spalla sx, stato ansioso reattivo in riferita violenza altrui".
Infine, ripresasi, si recava dalla Polizia per presentare denuncia querela alle ore 10:30 del 3.8.2024 consegnando il verbale di PS ed i dati dell'odierno imputato.
S. precisava anche che:
- E.M. - tossicodipendente da cocaina ed alcolizzato - l'aveva minacciata di morte; inoltre la insultava dicendole che era una puttana e spesso mimava il gesto di tagliarle la gola; le controllava in modo ossessivo il telefono, cancellandole anche i numeri dalla rubrica e monitorando i social usati dalla S.;
- nella notte precedente la denuncia (dunque tra il 2 ed il 3.8.2024) l'imputato, usando il telefono cellulare, le aveva mandato molti messaggi di scuse dicendo che la sera prima non sapeva cosa gli fosse successo, che si sarebbe consegnato alla polizia, chiedendole però anche cosa avesse fatto la sorella e dicendole ancora "morirai se mi succede qualcosa" (i messaggi sono stati fatti vedere dalla S. al momento della denuncia, provenienti dall'utenza (...), tra le ore 1.41 e 3.47);
- le molestie, le minacce e le violenze erano iniziate tre settimane prima rispetto alla denuncia (quindi nel luglio 2024) ed avevano una frequenza pressoché quotidiana; se S. avesse provato a reagire, l'aggressività dell'uomo avrebbe aumentato di intensità; E.M. si presentava in casa, chiedeva da mangiare o da bere e, quando veniva lui negato qualcosa, cominciava ad aggredire fisicamente e verbalmente S.;
- S. è stata picchiata in tre occasioni:
la prima volta (a metà luglio circa) l'imputato, ubriaco e stordito dall'uso di cocaina in casa della donna, le ha chiesto denaro; al diniego opposto, E.M. l'ha colpita con ceffoni in faccia e sulle gambe, nonché con un morso; la seconda volta è stata il 1.8.2024 in occasione della richiesta di denaro per l'acquisto della vettura;
la terza volta, sempre il 1.8.2024, nel pomeriggio, come detto;
- l'imputato, nel lasso temporale nel quale si è impossessato del bancomat (tra le violenze poste in essere il 1.8.2024 ed il 5.8.2024, giorno in cui S. è riuscita a bloccarlo) ha effettuato tre pagamenti: 1.8.2024 di Euro 22,98 presso W.; 1.8.2024 di Euro 9,00 presso W. (si tratta di due pagamenti di bollette secondo la teste effettuate dall' imputato); 31.7.2024 (ore 18:29) prelievo di Euro 250,00 (questi denari sono stati però prelevati dalla stessa S. la sera prima dei fatti).
La teste non è stata in grado di indicare con esattezza gli importi ritirati dall' imputato ed ha specificato di non aver mai consegnato o comunicato il proprio PIN all'imputato.
Non ha saputo dire poi quali soldi sono stati prelevati dall'imputato.
Le dichiarazioni della persona offesa, già di per sé precise, concordanti con quanto dichiarato in sede di indagine, prive di aporie o di elementi che possano inficiarne la credibilità (S. non si è neppure costituita parte civile), sono poi confermate da elementi esterni che ne indicano la totale validità accusatoria.
Risultano infatti al dibattimento le dichiarazioni di:
- S.G., sorella di P. (sentita dalle FFOO il 1.8.2024), che conferma di essere intervenuta nell'alloggio della persona offesa su indicazione della comune amica Z. (che le raccontava le vicende sopra indicate); di aver provato a chiamare la sorella telefonicamente, ma senza ricevere risposta per tutta la mattina; di essersi dunque recata, nel pomeriggio, presso la casa; nessuno rispondeva al citofono ed allora la teste entrava in casa con le proprie chiavi; di aver sentito la sorella che, dalla camera da letto chiusa, chiedeva aiuto e diceva che H. aveva un coltello; la teste dunque usciva sul pianerottolo, urlando che avrebbe chiamato la polizia; infine, di aver visto l'imputato allontanarsi - dopo pochi attimi, con le mani aperte - dall'androne mentre lei prestava soccorso a P. che le raccontava l'accaduto, in modo conforme a quanto sopra riassunto benchè per sommi capi; G. faceva rivestire la sorella (che le diceva che H. le voleva bene e che avrebbe voluto sposarla) e poi l'accompagnava a casa della madre; la teste ha precisato che la sorella aveva avuto problemi di depressione, dopo la pandemia;
- Z.C., che ha sentito le confidenze dell'amica già da tempo: S. aveva conosciuto un ragazzo molto giovane con il quale aveva avuto una relazione; il ragazzo però le chiedeva molti soldi e tornava a casa a tutte le ore del giorno e della notte; S. si lamentava anche del fatto di non avere più soldi e di chiederli, a sua volta, alla propria madre; inoltre, aveva iniziato "a metterle le mani addosso" con schiaffoni e pugni nelle costole; la mattina del 1.8.2024 S. la chiamava dicendole che H. l'aveva picchiata e che voleva ottomila Euro per comprarsi una macchina; i due cercavano di prendere i soldi e P. aveva chiamato in banca per poter fare il trasferimento; non essendo possibile farlo telefonicamente, i due si recavano in banca ove nuovamente non era possibile fare l'operazione richiesta; si recavano dunque in un bar, ove erano presente alcuni amici di P. che, saputo quanto stava accadendo, chiedevano conto ad H., il quale rispondeva che era S. a cercare lui per avere rapporti sessuali; P. andava in Questura con un amico che poi l'accompagnava a casa; S., agitata e in lacrime, verso le ore 11:30 chiamava l'amica che registrava la telefonata (l'audio, del primo agosto 2024, era sentito in aula: si tratta di un lungo audio di circa 35 minuti inserito in una chat tra la teste e le sorelle S. nel quale la persona offesa ripercorre tutta la vicenda nel medesimo modo già sopra narrato, confermandolo in pieno), e le diceva che il giovane ragazzo voleva soldi e l'aveva picchiata tutta la notte, come del resto già avvenuto in precedenza, con schiaffi, pugni e mani al collo, minacciandola anche di morte; la teste ha dunque a sua volta chiamato S.G. per chiederle di andare in soccorso della sorella e facendole sentire la registrazione della telefonata; in seguito, risentita P. al telefono, la teste ha riferito di aver saputo che H. era entrato in casa di S. con la forza, l'aveva chiusa in camera e minacciata con un coltello; nei giorni successivi, S. era sconvolta e presentava alcuni segni sulle costole, non sul viso;
- F.R., dipendente della B.U., all'epoca al lavoro presso la filiale di C., ove S. e l' imputato si sono recati il 1.8.2024, ha confermato (su contestazioni basate susit rese nell'immediatezza dei fatti) che l'uomo aveva intenzione di ricevere denaro dalla odierna persona offesa mediante bonifico. La teste non ricordava però alcunché delle condizioni fisiche o comportamentali dei due clienti.
Inoltre, sono presenti elementi che, oltre ad essere esterni, sono anche oggettivi; in particolare: - la relazione di PG del 1.8.2024, riguardante l' intervento delle FFOO presso l'alloggio della S. che conferma in toto quanto dalla stessa dichiarato; in particolare una pattuglia della PS era inviata, alle ore 16:30 circa, in via E. 10/12 su richiesta di S.G. che aveva segnalato una lite tra la sorella P. ed un magrebino; sul posto non era rinvenuto il soggetto di sesso maschile, che nel frattempo si era allontanato; tralasciando le dichiarazioni delle due donne in ordine agli eventi, gli agenti notavano comunque che S.P. presentava escoriazioni al collo ma rifiutava l'intervento di personale sanitario;
- i movimenti del conto corrente della donna, che riscontrano i pagamenti ed il prelievo del 1.8.2024;
- il certificato del pronto soccorso del 2.8.2024 ore 11:09 che indica le lesioni patite dalla donna (ecchimosi sul collo, lesioni fianco dx, regioni supero laterale coscia dx, infrazioni ossa proprie del naso);
- le immagini della chat di whatsapp del 3.8.2024 nella quale sono riportati i messaggi ricevuti dalla S.: si tratta di messaggi in sostanza confessori, nei quali l' imputato chiede ripetutamente scusa ("ti prego dimmi cosa farò. voglio che mi perdoni, per favore. non so dormire da due giorni, non mangio niente. dimmi solo cosa ha fatto tua sorella"), dice che non gli era mai capitato di picchiarla prima, che la sera prima aveva assunto qualcosa che lo aveva mandato "fuori di testa" ("perdonami solo perché non so cosa mi è successo. Non so cosa mi ha dato quel giovane che mi sono comportato così con te"), che si sarebbe consegnato alla polizia e che aveva bisogno di lei ("non voglio essere imprigionato, per favore, patrizia, perdonami"); è presente anche la minaccia sopra riportata con l'avvertimento che se fosse successo qualcosa, l'avrebbe ammazzata (il testo del messaggio è: "morirai se mi succede qualcosa").
A fronte di tale dettagliato e credibile quadro accusatorio, l'imputato (che ha prestato il consenso all'acquisizione del verbale di interrogatorio reso il 16.8.2024) ha dichiarato di aver avuto rapporti sessuali a pagamento (per la somma di Euro 100,00 ciascuno) su richiesta della S., conosciuta casualmente in strada; di aver subito l'ossessionante controllo della donna, che non lo faceva più vivere e che lo seguiva dappertutto e che si era innamorata di lui; l'imputato ha riferito di averla bloccato sui social ma che la donna continuava a cerarlo fino a quando, nella notte tra il 31.7 ed il 1.8.2024, avendo scoperto dove si trovava, lo raggiungeva e gli diceva di andare a casa con lei offrendo in pagamento la somma di Euro 500,00; l' imputato si decideva a seguirla, prendendo un taxi (pagato in contanti), si faceva offrire una pizza e le sigarette; i due avevano un rapporto sessuale ma poi, alle 8 del mattino, S. gli diceva che non aveva i soldi; allora l' imputato, dopo averla "sgridata ma senza toccarla" le diceva di andare in banca per fargli un bonifico.
L'impiegata della banca chiedeva documenti che la S. non aveva e le diceva che comunque avrebbe dovuto andare nella sua banca; i due uscivano e si recavano in un bar ove incontrava un signore che le diceva di fare denuncia se fosse stata picchiata e poi l'accompagnava a casa in macchina. Il bar, peraltro, era vicino al commissariato.
L' imputato andava dunque a casa propria ma poi tornava da P.S. per avere indietro i propri vestiti consegnati in precedenza, dato che non era in possesso di una lavatrice. S. apriva la porta ed era agitatissima e l'imputato la picchiava; infatti, S. lo portavain camera da letto e lo chiudeva dentro, dicendogli che non sarebbe più uscito (solo quel giorno vi era la chiave nella porta, in precedenza non presente) e che lei non poteva vivere senza il suo amore. L' imputato le tirava dunque un paio di schiaffi (con entrambe le mani su entrambe le guance) per farsi aprire.
L' imputato ha anche precisato che nei primi tempi S. era molto gentile con lui, gli faceva da mangiare e gli lavava i vestiti; in seguito, però, dopo aver saputo che lui avrebbe dovuto tornare a Trento, diventava aggressiva ed ossessiva, "non era normale" e lo tormentava.
E.M. ha poi riferito che era stata proprio S. a consegnargli il proprio bancomat affinché fosse lui a fare la spesa o comunque come regalo, ritirando le somme di Euro 250 (in due occasioni) ed Euro 150.
In sede dibattimentale, ha poi rilasciato spontanee dichiarazioni affermando di aver conosciuto la S. in autobus (lui stava per scendere alla fermata e la donna era davanti a lui, "mi ha messo il sedere davanti"); i due scendevano assieme ed era stata S. ad approcciarlo, benché lui non sapesse parlare in italiano; si accordavano per avere rapporti sessuali a pagamento (Euro 100,00 consegnati già il giorno dopo), avendo lui spiegato che viveva a Trento e che era venuto a Genova per cercare lavoro; S. gli dava il proprio numero di telefono, dicendogli di chiamarla per qualunque problema; nei giorni successivi era però S. a contattarlo, consegnandogli anche soldi per birra o sigarette; il rapporto era sereno e tranquillo ma S. gli chiedeva attività sessuali "oscene" (giochi erotici con la lingua e con alimenti), dicendogli anche che lavorava in Tribunale e mettendogli paura.
Il 1.8.2024, dopo una serata nella quale S. lo aveva individuato nel centro di Genova (H. le aveva detto che non aveva alcuna intenzione di recarsi a casa), la donna lo raggiungeva mentre stava bevendo birra nei pressi del porto antico; i due tornavano a casa in taxi, prendevano due pizze ed alcune sigarette vicino al commissariato di Cornigliano, con i soldi di S.; si recavano poi a casa della donna (ove l'imputato aveva lasciato alcune sue cose per lavarle), P. gli diceva di spalmarla con lo yogurt e leccarla; H. si rifiutava e diceva di voler tornare a Trento ove aveva appuntamento per ottenere un permesso di soggiorno umanitario; S. diceva che gli avrebbe dato Euro 500,00 e che lo avrebbe fatto regolarizzare, per farlo rimanere a Genova.
S. (che già prima aveva mostrato gelosia, cercando nel suo telefono messaggi o immagini compromettenti) era arrabbiata perché aveva percepito che H. se ne sarebbe andato; chiudeva la camera da letto per tenerlo dentro mentre lui stava facendo la valigia con gli abiti puliti; H. insisteva per uscire ma S. lo tratteneva, alterata, isterica e non gli consegnava le chiavi; dopo poco arrivava la sorella.
L' imputato ha poi negato di aver mai usato il coltello ed ha anche dichiarato che non avrebbe neppure potuto usare una vettura, non avendo la patente di guida. Ha però ammesso di aver, in precedenza, dato "qualche schiaffo" alla S., solo perché voleva uscire dalla situazione in cui si era trovato.
Preso atto delle dichiarazioni emerse nel corso del dibattimento, occorre innanzitutto chiarire che la persona offesa è risultata pienamente credibile e che le sue dichiarazioni sono prive di aporie intrinseche, oltre ad essere pienamente confermate non solo dalle altre testimonianze (della sorella, dell'amica e della dipendente dell'U.) ma anche da svariati elementi esterni ed oggettivi (i messaggi, la telefonata registrata, il verbale di pronto soccorso, il verbale di intervento delle FFOO).
Non può poi essere dimenticato che S.P. non si è costituita parte civile, non ha mai chiesto alcun risarcimento del danno, non ha alcuna ragione di astio verso l'imputato ed ha fin da subito affermato - anche al telefono, come emerso dalla registrazione effettuata lo stesso primo agosto dall'amica Z. - le medesime circostanze oggi esposte in aula.
Di contro, le dichiarazioni dell'imputato sono risultate fantasiose, prive di qualunque riscontro e smentite apertamente dalle risultanze del verbale del pronto soccorso oltre che dagli stessi messaggi inviati nei giorni immediatamente successivi al primo agosto. Inoltre, se davvero l'imputato avesse voluto semplicemente liberarsi dell'assillante presenza della S., avrebbe ben potuto limitarsi a non risponderle, a non inviarle la posizione geolocalizzata (o comunque l'immagine del luogo in cui si trovava la sera del 31.7.2024) e, persino dopo, avrebbe potuto attendere le FFOO per chiarire l'accaduto.
Invece, dopo che P. non ha risposto per tutta la prima parte del pomeriggio del 1.8.2024 alla sorella che, preoccupata, la stava chiamando, H. viene trovato mentre era chiuso in camera con P. che, chiedendo aiuto e dicendo di essere minacciata con un coltello, esce solo dopo che la stessa G. dice che stava chiamando la polizia; a quel punto, H. libera P. e, in sostanza, fugge da casa senza attendere l'arrivo delle FFOO o dare spiegazioni almeno a G..
Inoltre, se è ben possibile (fatto non negato dalla P.S. ed anzi emerso in modo certo dal contenuto della telefonata intercorsa con Z., che usando termini molto coloriti indica la passione dell'amica P. verso il giovane magrebino e le sue attitudini sessuali) che S. abbia intessuto la relazione con H. per avere attenzioni erotiche, non vi è davvero alcuna ragione per non credere alla deriva violenta e minatoria che il rapporto ha assunto nell'ultima parte di luglio e nel giorno del 1.8.2024.
Le dichiarazioni di H. circa la tipologia di atti sessuali richiesti dalla S. non hanno alcun rilievo e sono parse volte unicamente a screditare la donna, per porla in ridicolo e per far credere che l'unica intenzione dell'imputato fosse quella diavere soldi in cambio di prestazioni sessuali, mentre il dibattimento ha posto in luce che le condotte dell'imputato sono andate ben oltre tale limitato ambito.
E’ dunque da ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio che H. ha tenuto le condotte descritte nell' imputazione, perlomeno nella giornata del primo agosto 2024 e che ha frequentato P.S. in un primo tempo per ottenere denaro e, poi, avendo colto in pieno la fragilità emotiva, la solitudine e le esigenze affettive (e sessuali) della donna per aver preteso somme di denaro anche sconnesse alle prestazioni sessuali; infine, forse anche in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti (come dallo stesso indicato nei messaggi inviati il giorno successivo alla donna), per pretendere i denari con violenza e minaccia, modalità precisate con dovizia di particolari dalla stessa persona offesa e dai testi ascoltati in aula.
Ciò non toglie che - come correttamente indicato dallo stesso pubblico ministero - non sussistono i delitti di cui ai capi:
- D), poiché non vi è prova che sia stato l'imputato ad appropriarsi del bancomat; tale carta è stata usata per l'ultima volta dalla S. la sera del 31 luglio e mai più trovata; le risultanze dell'estratto conto non sono significative di un uso da parte dell' imputato, giacché trattasi di un prelievo effettuato dalla stessa S. la sera del 31 luglio e di due pagamenti di bollette wind, probabilmente riguardanti una domiciliazione; è ben possibile che S. ricolleghi, da un lato, la mancanza di denaro nel suo conto corrente alla complessiva attività posta in essere da H. nel corso delle settimane (del resto lo stesso imputato ha affermato di aver ritirato molti soldi usando il bancomat, ma su indicazione della S.) e, dall'altro, che il bancomat non fosse più nel possesso della persona offesa, ma tali elementi non sono indicativi, oltre ogni ragionevole dubbio, di una sottrazione ad opera dell'imputato;
- E), poiché, come detto prima, non vi è prova certa né che vi siano stati usi illegittimi di tale carta né che, comunque, li abbia effettuati l'imputato;
- F), poiché - per stessa dichiarazione della persona offesa - il coltello è stato prelevato dall' imputato nella cucina della casa di S.P. (fatto certo che esclude, in modo parimenti certo, la sussistenza del reato). Sussistono invece senza dubbio i reati di cui ai capi:
- A), avendo l'imputato usato violenza (provate anche dal certificato medico) e minaccia (con un coltello e con la parola) per ottenere il versamento di denaro; il delitto si è arrestato alla soglia del tentativo unicamente in ragione dell'impossibilità materiale di effettuare l'operazione on line, prima, ed il prelevamento/versamento presso la filiale U. di C.; il delitto è anche circostanziato, avendo l' imputato usato il coltello preso dalla cucina della persona offesa (elemento, questo, sul quale non vi è alcuna ragione di dubbio, essendo stato descritto dalla S. più volte);
- C), poiché, nel porre in essere gli atti di cui sopra, cagionava alla S. le lesioni descritte nell'imputazione e documentate nel certificato del pronto soccorso.
Residua da esaminare il delitto di cui al capo B) (gli atti persecutori), che si sarebbero realizzati mediante l'invio di numerosi messaggi WhatsApp nei giorni immediatamente successivi al primo agosto. In particolare, il contenuto di tali messaggi è sostanzialmente volto a chiedere scusa e perdono alla S. da parte di H., che ammette di aver tenuto una condotta violenta nei confronti della donna la sera ed il giorno precedente.
In un paio di passaggi, tuttavia, H. chiede informazioni su quanto dichiarato dalla sorella di S. alla polizia per poi dire "morirai se mi succede qualcosa", seguito da alcune faccine (emoji) che piangono.
Pare al collegio che tali messaggi non siano volti a perseguitare la persona offesa, ma a chiederle scusa o, se si vuole, ad ottenere un perdono mediante il quale H. avrebbe potuto, da un lato, tornare ancora una volta nella situazione precedente (e proseguire così a sfruttare S.) e, dall'altro, evitare la denuncia penale.
Al riguardo è opportuno precisare che tutte le frasi inviate via messaggio sono state tradotte automaticamente, non essendo l'imputato in grado di usare, comprendere, parlare e scrivere in lingua italiana.
Pare dunque che il senso del messaggio (peraltro erroneamente riportato nel capo di imputazione, laddove non è "tu muori se fai qualcosa contro di me" ma "morirai se mi succede qualcosa"), nel contesto in cui è inserita, non sia affatto quello inteso dal PM (se mi succede qualcosa, porrò fine alla tua vita) ma ben diverso: se mi succede qualcosa, sarà per colpa tua e avrai sensi di colpa.
Insomma, H. vuole continuare a far leva sull'indubbio ascendente (sentimentale, sessuale)che aveva sulla S. ed i messaggi ne sono prova evidente (H. scrive anche che avrebbe "baciato i piedi" della donna pur di tornare da lei).
Né è possibile ritenere che il delitto di cui all'art. 612 bisc.p. sia configurabile mediante le violenze poste in essere in occasione della tentata estorsione, giacché il dolo che sorregge tali azioni non è certo il medesimo richiesto dall'articolo di atti persecutori.
Insomma, pare al Collegio che il delitto di cui al capo B) non sia sussistente.
Così precisati i termini della responsabilità penale, si deve ritenere che i delitti di cui ai capi A) e C) siano stati commessi in un contesto unitario e che, più che una esecuzione di un medesimo disegno criminoso, i reati siano in concorso formale, giacché le lesioni sono state cagionate proprio in occasione delle violenze finalizzate a porre in essere l'estorsione.
Concorso formale che, è appena il caso di ricordarlo, non conduce ad alcun assorbimento o consunzione di un delitto nell'altro, ma unicamente all'applicazione della disciplina dell'art. 81c.p.
Il reato è poi certamente tentato, e non consumato, sebbene la riduzione exart. 56c.p. debba essere effettuata nella misura minima (un terzo) tenuto conto del fatto che H. non ha condotto a termine l'azione unicamente per l'iniziale impossibilità materiale di ritirare il denaro e, in seguito, per l'intervento di G.S. e delle FFOO.
Pare poi corretto che il Pm abbia eliminato il riferimento alla continuazione interna per il delitto di estorsione, dato che non si è in presenza di più reati bensì di una pluralità di condotte integranti il medesimo delitto (se si vuole, si può fare riferimento alla figura giuridica della condotta frazionata).
Come detto, sussiste invece la circostanza aggravante dell'uso del coltello, descritto da S. in più occasioni; al riguardo si reputano concedibili in equivalenza le attenuanti generiche, in ragione della complessiva condotta processuale del prevenuto che non ha comunque negato di aver colpito S. e che è incensurato.
Valutati dunque gli elementi di cui all' art. 133c.p. ed in particolare l'assenza di resipiscenza, la tipologia delle violenze e minacce poste in essere per realizzare il delitto di tentata estorsione, le conseguenze lesive della condotta nel suo insieme si reputa equo comminare la pena di:
anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per il delitto di cui al capo A (già operata la riduzione di un terzo, dunque nel minimo, sul reato consumato, a sua volta da valutarsi non nel minimo della cornice edittale per le ragioni di cui si è detto tenuto anche conto della evidente fragilità della donna, situazione sulla quale ha fatto leva l'imputato per realizzare le condotte estorsive);
aumento ex art. 81c.p. di sei mesi per la continuazione con il reato di cui al capo C, tenuto conto che il giovane H. ha cagionato anche la frattura delle ossa nasali all'anziana S., oltre alle varie altre lesioni.
Alla declaratoria di penale responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
Inoltre, data l'entità della pena comminata con il delitto di cui al capo A, si deve dichiarare l'interdizione dell'imputato dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533e535c.p.p. dichiara E.M.H. responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e C), unificati ai sensi dell'art. 81c.p. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di cinque anni di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Visto l'art. 530,1c.p.p. assolve l' imputato dal reato a lui ascritto al capo F) perché il fatto non sussiste e,
visto l'art. 530,2c.p.p., dai reati di cui capi B), D), E) perché il fatto non sussiste. Conclusione
Così deciso in Genova, il 12 marzo 2025. Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2025.























































































