Cassazione: annullata la sentenza di Catania sul furto Enel che aveva dichiarato improcedibile il reato per mancanza della querela

Note a Cass., Sez. V, 12 maggio 2025, n. 17808

Massima e commento a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista – Catania

Massima

Integra la circostanza aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7 c.p., e rende il delitto di furto procedibile d’ufficio, la sottrazione di energia elettrica perpetrata mediante accesso diretto alla rete di distribuzione dell’ente erogatore, realizzato con allaccio abusivo, giacché tale rete fornisce un servizio destinato a un numero indeterminato di utenti, con evidente rilievo pubblico.
(Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 06/02/2025) 12/05/2025, n. 17808 annulla con rinvio alla Corte di Appello di Catania)

Commento

La pronuncia in commento merita rilievo perché ribadisce, con formulazione densa di implicazioni sistematiche, che l’energia elettrica intercettata “mediante accesso diretto alla rete di distribuzione Enel, reso possibile da un allaccio abusivo” conserva, fino alla consegna all’utenza finale, la qualificazione di bene funzionalmente destinato a pubblico servizio; onde l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7 c.p. e, per necessario riflesso, la procedibilità d’ufficio nonostante la novella dell’art. 624, co. 3 c.p. operata dal D.Lgs 150/2022. Il Collegio, richiamando ancora una volta la natura “valutativa” della circostanza – tratteggiata dalle Sezioni Unite Sorge (2019) – subordina l’operatività dell’aggravante non alla mera attitudine dell’energia a interessare la collettività, bensì alla sua concreta destinazione funzionale; tale destinazione, si osserva, risulta “plasticamente” evidenziata dalla circostanza che la rete di distribuzione serve “un numero indeterminato di persone”.

Proprio la menzione del “numero indeterminato” suscita un primo interrogativo ermeneutico: quale sia la soglia oltre la quale l’apporto energetico cessa di essere rilevante soltanto per il proprietario o l’utilizzatore immediato e assurge a connotato di interesse pubblico. Una lettura rigorosa potrebbe indurre a ritenere che qualsiasi tratto della rete in cui l’utenza non sia individuata ex ante nella persona dell’agente integri la destinazione collettiva, con evidente conferma della procedibilità d’ufficio. Viceversa, qualora l’allaccio abusivo avvenga a valle di una derivazione secondaria già intestata al singolo, il bene energetico sembrerebbe ormai fuori dall’orbita del “servizio pubblico”, con conseguente attrazione della fattispecie nella regola della querela.

Da qui discende il secondo quesito, non affrontato dalla sentenza in esame ma inevitabile per la pratica giudiziaria: la semplice manomissione del contatore – la classica alterazione del misuratore volta a ridurre l’esposizione economica – mantenga o meno il requisito della destinazione pubblica. La giurisprudenza più recente (Cass. Pen. V Sez., Sentenza n. 16497/2025 Udienza del 27 marzo 2025 – Deposito del 2 maggio 2025, già precedentemente commentata – fai click qui –) “parrebbe” propendere per la risposta negativa, sul presupposto che, nell’istante in cui l’energia varca il punto di consegna, essa entra nella disponibilità esclusiva dell’utente e perde il carattere di bene “a fruizione indifferenziata”; si tratterebbe, in tal caso, di ordinaria difformità contrattuale ai danni del fornitore, punibile a querela. Non manca tuttavia chi osserva che anche il misuratore resta presidio della corretta allocazione di un bene d’interesse collettivo e che la diffusione di contatori smart, interconnessi con la rete, potrebbe estendere l’area di rilevanza pubblica.

Sul piano processuale, la Quinta Sezione riafferma l’esigenza che la contestazione dell’aggravante sia sufficientemente dettagliata – “anche solo in fatto” – a soddisfare l’art. 6 § 3 lett. a CEDU: un rilievo che appare dirimente per evitare la frustrazione del diritto di difesa quando il Pubblico Ministero modifichi l’imputazione allo spirare del termine di querela. La sentenza ammonisce, in sostanza, che non si può pretendere dall’imputato l’elaborazione di autonome qualificazioni in peius in assenza di un chiaro richiamo accusatorio.

In prospettiva, la linea interpretativa tracciata dalla V sezione della Suprema Corte sembra, a parere dello scrivente, consolidare un doppio binario: (a) procedibilità d’ufficio nelle ipotesi di intercettazione dell’energia prima della misurazione individuale; (b) procedibilità a querela quando l’alterazione incide soltanto sul rapporto privatistico di fornitura, salvo prova contraria circa la permanenza di un interesse pubblico immediato. Resta aperta la questione se, e in che misura, l’ampliamento delle comunità energetiche e dei sistemi di autoconsumo collettivo possa nuovamente spostare il baricentro verso la dimensione pubblicistica anche per condotte che oggi qualificheremmo di mera “manomissione”. Su questo specifico fronte, un futuro intervento delle Sezioni Unite – o del legislatore – potrebbe rivelarsi opportuno per assicurare uniformità applicativa e certezza degli operatori.

Testo della Sentenza

Per scaricare il testo di Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 06/02/2025) 12/05/2025, n. 17808, fai click qui.