La Cassazione chiarisce il locus commissi delicti nella diffamazione online: criteri e supplenze
(Cass. pen., Sez. V, 10 aprile 2025, n. 14204)
Massima
Competenza per territorio nei reati di diffamazione a mezzo internet – Individuazione del locus commissi delicti – Applicabilità dei criteri ordinari e delle regole suppletive (art. 9 c.p.p.).
In tema di diffamazione perpetrata mediante la rete internet, la competenza per territorio si radica, in primo luogo, nel luogo in cui si perfeziona la consumazione del reato, cioè nel luogo in cui almeno due soggetti terzi ne percepiscano l’espressione offensiva. Laddove non sia possibile accertare tale dato oggettivo, trova applicazione la regola che identifica il locus commissi delicti con il luogo in cui è avvenuto l’ultimo atto della condotta penalmente rilevante, ossia il caricamento (upload) del contenuto lesivo in rete. Nell’ipotesi in cui anche tale circostanza non risulti definibile, la competenza territoriale è individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.p., nel luogo di residenza, domicilio o dimora dell’imputato, il quale assume valore di criterio suppletivo.
a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania
Commento
a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania
La sentenza n. 14204/2025 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che, negli ultimi due decenni, ha progressivamente affinato i criteri di individuazione del giudice territorialmente competente nei reati commessi mediante l’impiego della rete internet, e in particolare nel delitto di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. mediante mezzo di pubblicità.
La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte concerne l’impugnazione, da parte dell’imputato, della sentenza con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando la decisione di primo grado, ne aveva affermato la penale responsabilità per fatti di diffamazione a danno del Sindaco di un Comune siciliano, realizzati attraverso la diffusione, su più piattaforme digitali, di un video recante dichiarazioni dal contenuto lesivo della reputazione dell’amministratore locale.
Il ricorrente, contestando la competenza per territorio del Tribunale di Enna, ha invocato l’applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per i reati commessi via web, richiamando il momento del caricamento del contenuto lesivo come luogo consumativo prevalente. Di contro, i giudici di merito avevano ritenuto applicabile la regola suppletiva dell’art. 9, comma 2, c.p.p., individuando la competenza nel foro di residenza dell’imputato, stante l’impossibilità di localizzare il luogo di percezione effettiva o di upload del contenuto.
La Cassazione rigetta il ricorso, aderendo ad un’impostazione sistematica che si articola su tre livelli. In primo luogo, viene ribadito che il delitto di diffamazione si configura quale reato di evento: la sua consumazione coincide con il momento e il luogo in cui almeno due soggetti terzi abbiano conoscenza dell’espressione offensiva. Si legge testualmente che “la persona offesa non deve essere presente, né fisicamente né virtualmente, e ciò che rileva è la percezione da parte di terzi estranei”. Questo rappresenta, secondo la Corte, il criterio primario di attribuzione della competenza territoriale.
Nel caso in cui tale accertamento non sia praticabile, si deve ricorrere al secondo criterio, ovvero “il luogo in cui è avvenuto il caricamento (upload) del contenuto diffamatorio”, trattandosi dell’ultimo segmento conoscibile della condotta tipica, riconducibile all’azione offensiva. Questo criterio ha già ricevuto legittimazione in precedenti pronunce, tra cui Cass., Sez. 5, n. 31677/2015 e Sez. U, n. 17325/2015.
Laddove nemmeno l’upload possa essere localizzato, la Corte dispone il ricorso alla regola suppletiva prevista dall’art. 9, comma 2, c.p.p., la quale ancora la competenza territoriale al luogo di residenza, domicilio o dimora dell’imputato. In tal senso, la Suprema Corte afferma che “l’upload è rimasto ignoto nel processo, né il ricorrente ha offerto elementi concreti per dimostrarne la localizzazione”, limitandosi a mere asserzioni prive di fondamento probatorio. Conseguentemente, la decisione di merito è ritenuta pienamente conforme alla legge.
La pronuncia chiarisce inoltre un punto essenziale, rigettando la tesi dell’equiparazione tra server e luogo consumativo. La Corte osserva che “l’allocazione della notizia o del giudizio su un server non equivale alla sua percezione da parte dei destinatari, poiché l’offesa si realizza solo con l’effettiva conoscenza da parte di terzi”.
Dal punto di vista sistematico, la sentenza conferma che l’architettura dell’art. 9 c.p.p. consente una lettura flessibile e gerarchica dei criteri, in grado di adattarsi all’evoluzione dei fenomeni digitali. L’elemento fondante rimane comunque il nesso tra percezione del messaggio e lesione del bene giuridico, mentre gli altri criteri svolgono una funzione sussidiaria in caso di obiettiva impossibilità di accertamento.
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