MASSIMA Tribunale Udine, Sent., 08/07/2024, n. 1109 di Avv. Davide Tutino
REATI CONTRO LA PERSONA
612 TER C.P. – REVENGE PORN
Competenza territoriale – Luogo di residenza della vittima – Irrilevanza – Percettibilità da parte di una moltitudine di utenti
«Nei procedimenti per il reato di cui all’art. 612 ter c.p., la competenza territoriale non si radica nel luogo di residenza della vittima né in quello in cui quest’ultima prende visione delle immagini, ma coincide con il luogo dell’evento, ossia dove il contenuto lesivo risulta percepibile da più persone tramite la rete. Ove non sia possibile accertare tale luogo, si applicano i criteri suppletivi di cui all’art. 9 c.p.p., con conseguente individuazione del foro del domicilio dell’imputato.»
Riferimenti normativi:
- Cod. pen., art. 612 ter
- Cod. proc. pen., art. 9
Precedenti conformi (vedi)
- Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 16307 del 15/03/2011 (in materia di diffamazione a mezzo internet)
- Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 854 del 23/11/2020
ARTICOLO di Avv. Davide Tutino su Tribunale Udine, Sent., 08/07/2024, n. 1109
1. Introduzione
Con l’entrata in vigore dell’art. 612 ter c.p. (introdotto dalla L. 19 luglio 2019, n. 69), il legislatore italiano ha tipizzato la condotta di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, in precedenza sussumibile in altre fattispecie, tra cui la diffamazione aggravata e il trattamento illecito dei dati personali. Tale innovazione ha preso atto del fenomeno, in costante crescita, del cosiddetto revenge porn, che consiste nella divulgazione, senza il consenso della persona ritratta, di materiali audiovisivi destinati a rimanere privati.
La ratio di questa norma è duplice: da un lato, tutelare la riservatezza e la dignità sessuale dell’individuo colpito dalla divulgazione; dall’altro, punire condotte che, nel contesto delle relazioni sociali digitali, hanno potenzialità gravissime di offensività. Ciò in quanto la rete consente la rapidissima propagazione di contenuti potenzialmente umilianti, con effetti spesso irreversibili sul piano personale, sociale e professionale della vittima.
2. La natura di reato di evento
Il reato di cui all’art. 612 ter c.p. è stato qualificato dalla giurisprudenza e dalla dottrina come reato di evento, essendo imprescindibile l’effettiva percezione dei contenuti da parte di soggetti terzi, diversi dall’agente e dalla vittima. Non è sufficiente, dunque, la mera pubblicazione dell’immagine su un sito internet, se non viene data la possibilità a una moltitudine di utenti di visionare o acquisire quel materiale.
Il concetto di “evento” nella fattispecie di revenge porn si avvicina a quello già elaborato in tema di diffamazione a mezzo internet: la lesione alla sfera personale si concretizza quando l’immagine privata diventa accessibile a una pluralità indeterminata di persone, causando un danno effettivo all’onore, alla reputazione e alla vita relazionale della vittima. Allo stesso modo, la circostanza che la persona offesa prenda successivamente visione di tali contenuti, o ne venga a conoscenza, costituisce un fatto – pur rilevante sotto il profilo esistenziale – non decisivo per fissare il momento e il luogo della consumazione del reato.
3. Il problema della competenza territoriale nei reati on line
Nel processo penale, l’individuazione del giudice territorialmente competente si fonda, in via generale, sulla regola stabilita dall’art. 8 c.p.p.: salvo quanto diversamente previsto, competente è il giudice del luogo in cui il reato è stato consumato (locus commissi delicti). Questo principio, tuttavia, incontra difficoltà quando i reati sono consumati online, poiché l’infrastruttura telematica rende difficile accertare con precisione dove fisicamente sia avvenuta la messa a disposizione dei contenuti illeciti.
Molto spesso, la vittima risiede in un determinato comune e, in quello stesso luogo, prende coscienza della pubblicazione. Ciononostante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il reato non si consuma necessariamente nel luogo della percezione soggettiva da parte della vittima, ma in quello in cui la potenzialità diffusiva raggiunge effettivamente più fruitori.
4. L’irrilevanza del luogo di residenza della vittima
Nella prassi, vi è stata la tendenza a radicare la competenza sul luogo di residenza della persona offesa, con l’idea che fosse qui che la vittima riceveva concretamente l’offesa. Eppure, la recente evoluzione, così come recepita da diverse pronunce di merito e avallata dagli orientamenti della Cassazione in tema di diffamazione telematica, ha portato all’affermazione per cui “la competenza non si radica nel luogo di residenza della vittima, né in quello in cui la stessa prende coscienza dei contenuti”.
Ciò è conseguenza diretta della qualificazione di questi reati come “reati di evento”: il danno si realizza con la messa a disposizione del file multimediale a una molteplicità di potenziali osservatori, quindi in un luogo spesso non definito con certezza, poiché potrebbe coincidere con il server su cui è ospitato il sito o con diversi punti di accesso (c.d. “nodi di rete”).
5. Il luogo di consumazione: la percezione da parte di terzi
Questa pronuncia interessante del Tribunale di Udine, stabilisce che la consumazione del reato è legata al momento in cui i contenuti, destinati a rimanere privati, sono resi disponibili e percepibili da più persone. Tale percezione è l’evento che conduce alla concretizzazione dell’offesa. In questo senso, la competenza per territorio deve essere ancorata non al luogo di residenza della vittima, bensì al “luogo in cui l’evento si realizza”.
Ora, si tratta di un luogo quasi sempre di difficilissima identificazione: se l’host del sito è situato all’estero, se l’utente carica i file usando un punto di accesso Wi-Fi itinerante o un server proxy, il tracciamento risulta complicato o impossibile.
6. I criteri suppletivi di cui all’art. 9 c.p.p.
Proprio a causa della frequente impossibilità di determinare con sicurezza il “luogo dell’evento”, entra in gioco il meccanismo previsto dall’art. 9 c.p.p., il quale stabilisce criteri suppletivi che si applicano in mancanza di individuazione del locus commissi delicti. Tale norma, al comma 2, dispone che: “Quando non è possibile determinare altrimenti la competenza, questa è radicata nel giudice del luogo di domicilio dell’imputato.”
È fondamentale rilevare come la giurisprudenza abbia espressamente rimarcato l’esigenza di non utilizzare, in modo improprio, parametri quali il “luogo in cui la vittima ha preso coscienza del reato” come via immediata per la determinazione della competenza. Al contrario, deve essere verificato se sia possibile identificare il luogo di caricamento o diffusione (addirittura l’ultimo atto della condotta), e, qualora non lo sia, occorre ricorrere alla residenza, alla dimora o al domicilio dell’imputato.
Testo della Sentenza 08/07/2024, n. 1109 del Tribunale di Udine
Fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE consultata il 23/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di UDINE
SEZIONE PENALE – DIBATTIMENTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Doti. Roberto Pecile Giudice Monocratico,
all’udienza pubblica del 08/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nei confronti di:
F.C.M. il (…) a T. (T.) con domicilio eletto presso il difensore
– libero, assente –
Difesa dall’ avvocato di fiducia PULLANO Carmine del foro di Trieste
IMPUTATO
A. Reato di cui agli artt. 81 cpv e 612 ter c. 1 e 3 c.p., perché, con più atti in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dopo averli realizzati, in plurime occasioni pubblicava on line sul sito thecuckold (noto anche come “La Moglie in Offerta”) e Xhamster ed in particolare sulle pagine riconducibili ai profili ivi presenti e apparentemente aperti dalla ex compagna P.L. sotto lo pseudonimo di – a titolo esemplificativo – “viacurie126”, “lalauranazionale”, “lputtana”, “maialapdfla”, “webslutandfriends”, “maialaperversa”, “laputtanaitaliana”, “troioneperetutti”, “maialaperversa12”, “maialaditerzo2”, “sonounamaialadimerda”, “laprostitutaditerzo”, “elleerreputtana”, “ellepi”, “mibagnosputtanata”, “barcampagna”, “viacurie126terzo”, “vicesindaco”, “pittriceputtana”, “pittricefallitaterzo”, “puttanaditerzodiaquileia”, “laputtanadellabassafriulana”, “lamaialaperversa”, “spudoratissima”, “craniosacralepertutti”, “webslut1981” “sborratoiopubblicopdf” “maialapdfanimal”, “nonvipiacciopiu”, “baldraccamignottaputtana”, ” depravatalurida”, “latrinawater”, “lasolita2019”, “puttanadistrada10”, “estremalpuntodi”, “razzop”, “sonounafallita”, “sonounaputtanaebasta”, “curie126” “lauraquileia” “sputtanalaura” e “lauracagna”, o comunque diffondeva immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e ritraenti la P., mentre posava nuda o comunque esibiva le proprie parti intime e/o zone erogene (trattasi segnatamente di immagini fotografiche scattate dal P.C., nell’ambito di attività di fotografia privata e nel corso della loro pregressa relazione affettiva), senza il consenso della citata persona rappresentata.
Reato aggravato dall’essere stato commesso da persona che era stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
In ferzo di Aquileia, in date comprese tra agosto 2019 e febbraio 2020.
B. Reato di cui agli artt. 81 cpv e 595 c. 1 e 3 c.p., perché, con più atti in esecuzione del medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone, più volte offendeva la reputazione della ex compagna P.L., pubblicando sul sito thecuckold (noto anche come “La Moglie in Offerta”) ed in particolare sulle pagine riconducibili ai profili ivi presenti e apparentemente aperti dalla P. sotto lo pseudonimo – a titolo esemplificativo – di “LATROIADIMERDA”, “Latroiaditerzo”, “webslutlp1” e “canieporci10”, nonché sugli ulteriori siti celesteprize, Twitter, Xhamster, Hotwivespics, Imageflea. Solopornoitaliani, Moglietroia, Tubepatrol, Zeoloporn, Tubepatrolporn, Pornozavr, Lupoxxx, Xhameter.one, Pornbraze, Phica, Porncache, Clonudo, Cazzoporno, Images, Amaporn, Yuvideos e applicazione Whatapp o comunque diffondendo immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e ritraenti la P.. mentre posava nuda o comunque esibiva le proprie parti intime e/o zone erogene (trattasi segnatamente di immagini fotografiche scattate dal P.C., nell’ambito di attività di fotografia privata e nel corso della loro pregressa relazione affettiva), nonché dati personali riferibili alla medesima (quali generalità, luogo di abitazione e indirizzo di residenza), senza il consenso della citata persona offesa.
Reato aggravato dall’essere stato commesso mediante il suindicato mezzo di pubblicità,
In luogo da accertarsi, in date comprese tra febbraio 2018 e giugno 2019.
C. Reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. 167 c. 2 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, perché, con più atti in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto o comunque di arrecare danno alla ex compagna P.L., in plurime occasioni procedendo al trattamento illecito dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 e. in particolare, pubblicando on line sul sito thecuckold (noto anche come “La Moglie in Offerta”) ed in particolare sulle pagine riconducibili ai profili ivi presenti e apparentemente aperti dalla P. sotto lo pseudonimo – a titolo esemplificativo – di “LATROIADIMERDA”, ” Latroiaditerzo”, “webslutlp1”, “canieporci10”, “viacurie126”, “lalauranazionale”, “lputtana”, “maialapdfla”, “webslutandfriends”, “maialaperversa”, “laputtanaitaliana”, “troioneperetutti”, “maialaperversa12”, “maialaditerzo2”, “sonounamaialadimerda”, “laprostitutaditerzo”, “elleerreputtana”, “ellepi”, “mibagnosputtanata”, “barcampagna”, “viacurie126terzo”, “vicesindaco”, “pittriceputtana”, “pittricefallitaterzo”, “puttanaditerzodiaquileia”, “laputtanadellabassafriulana”, “lamaialaperversa”, “spudoratissima”, “craniosacralepertutti”, “”webslut1981”, “sborratoiopubblicopdf”, “maialapdfanimal, “nonvipiacciopiu”, “baldraccamignottaputtana”, “depravatalurida”, “latrinawater”, “lasolita2019”, “puttanadistrada10”, “estremalpuntodi, “razzop”, “sonounafallita”, “sonounaputtanaebasta”, “curie126”, “lauraquileia”, “sputtanalaura” e “lauracagna”, nonché sugli ulteriori siti celesteprize, Twitter, Xhamster, Hotwivespics, Imageflea, Solopornoitaliani, Moglietroia, Tubepatrol, Zeoloporn, Tubepatrolporn. Pornozavr, Lupoxxx, Xhameter.one, Pornbraze, Phica, Porncache, Clonudo, Cazzoporno, Images, Amaporn, Yuvideos e applicazione Whatapp o comunque diffondendo immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e ritraenti la P.. mentre posava nuda o comunque esibiva le proprie parti intime e/o zone erogene (trattasi segnatamente di immagini fotografiche scattate dal P.C., nell’ambito di attività di fotografia privata e nel corso della loro pregressa relazione affettiva), nonché dati personali riferibili alla medesima (quali generalità, nominativo della di lei figlia minore Dalia nonché del di lei padre P.A., luogo di abitazione, indirizzo di residenza, carta d’identità, fotografia dell’autoveicolo in uso alla P.. numero di telefono in uso alla stessa e suo luogo di lavoro), arrecava nocumento a quest’ultima.
In luogo da accertarsi, in date comprese da febbraio 2018 a febbraio 2020.
D. Reato di cui agli artt. 81 cpv e 612 ter c. 1 e 3 c.p., perché, con più atti in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dopo averli realizzati, in plurime occasioni pubblicava on line sui siti thecuckold (noto anche come “La Moglie in Offerta”) e Xhamster ed in particolare sulle pagine riconducibili ai profili ivi presenti e apparentemente aperti dalla compagna S.M. – a titolo esemplificativo – sotto lo pseudonimo di “baldraccaebasta”, “scrofa2019”, “osmosialtoadige”, “ludo2020”, “stelapo” o comunque diffondeva immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e ritraenti la S., mentre posava nuda o comunque esibiva le proprie parti intime e/o zone erogene (trattasi segnatamente di immagini fotografiche scattate dal P.C., nell’ambito di attività di fotografia privata e nel corso della relazione affettiva), senza il consenso della citata persona rappresentata.
Reato aggravato dall’essere stato commesso da persona legata da relazione affettiva alla persona offesa.
In Trieste, accertato il 20.05.2020.
E. Reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 167 c. 2 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, perché, con più atti in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto o comunque di arrecare danno alla compagna S.M., in plurime occasioni procedendo al trattamento illecito dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 e, in particolare, pubblicando on line siti thecuckold (noto anche come “La Moglie in Offerta”) e Xhamster ed in particolare sulle pagine riconducibili ai profili ivi presenti e apparentemente aperti dalla compagna S.M.-a titolo esemplificativo – sotto lo pseudonimo di “baldraccaebasta”, “scrofa2019”, “osmosialtoadige”, “ludo2020” e “stelapo” o comunque diffondendo immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e ritraenti la S., mentre posava nuda o comunque esibiva le proprie parti intime e/o zone erogene (trattasi segnatamente di immagini fotografiche scattate dal F.C., nell’ambito di attività di fotografia privata e nel corso della relazione affettiva), arrecava nocumento a quest’ultima.
In luogo da accertarsi, accertato il 20.05.2020.
F. Reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 167 c. 2 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, perché, con più atti in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto o comunque di arrecare danno alla ex compagna C.S., in plurime occasioni procedendo al trattamento illecito dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 e, in particolare, pubblicando on line sul sito thecuckold (noto anche come “La Moglie in Offerta”) ed in particolare sulle pagine riconducibili ai profili ivi presenti e apparentemente aperti dalla C. sotto lo pseudonimo – a titolo esemplificativo – di “silviacampanadesigner”, “S.C. thun” e “silviacampanadesignerdellathun” nonché sul sito xhamster ed in particolare sulla pagina riconducibile al profilo ivi presente ed apparentemente aperto dalla C. sotto lo pseudonimo – a titolo esemplificativo – di “silviathun” o comunque diffondendo on line immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e ritraenti la C., mentre posava nuda o comunque esibiva le proprie parti intime e/o zone erogene (trattasi segnatamente di immagini fotografiche scattate dal P.C., nell’ambito di attività di fotografia privata e nel corso della pregressa relazione affettiva), nonché dati personali riferibili alla medesima (quali generalità, luogo di abitazione e mansione lavorativa), arrecava nocumento a quest’ultima.
In luogo da accertarsi, in data prossima ed anteriore al 07.01.2019.
G. Reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 167 c. 2 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, perché, con più atti in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto o comunque di arrecare danno alla ex compagna C.S., in plurime occasioni procedendo al trattamento illecito dati personali di cui al l’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 e, in particolare, pubblicando on line sul sito thecuckold (noto anche come “La Moglie in Offerta”) ed in particolare sulla pagina riconducibile al profilo ivi presente e apparentemente aperto dalla C. sotto lo pseudonimo – a titolo esemplificativo – di “S. massaggiatrice porca” o comunque diffondendo immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e ritraenti la C., sua ex compagna, mentre posava nuda o comunque esibiva le proprie parti intime e/o zone erogene (trattasi segnatamente di immagini scattate dal P.C., nell’ambito di attività di fotografia privata e nel corso della loro pregressa relazione affettiva), arrecava nocumento alla medesima.
In luogo da accertarsi, da data anteriore a gennaio 2019 a fino a tutto marzo 2019.
Con l’intervento del P.M. dott.ssa TORRESIN
del difensore PULLANO Carmine
dell’avv. TIBALD Michele per la costituita Parte Civile P.L. e S.M.
dell’avv. TIBALD Michele sostituto dell’avv. PASIAN Michael per delega per la costituita Parte Civile C.S.
Svolgimento del processo
Con decreto del Gup del Tribunale di Udine citazione l’odierno imputato veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Udine per rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica.
All’odierna udienza dibattimentale la difesa dell’imputato riproponeva l’eccezione di incompetenza territoriale proposta in sede di udienza preliminare. Il Tribunale, sentite le parti, pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
In accoglimento dell’eccezione preliminare della difesa dovrà essere dichiarata la propria incompetenza per territorio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, per quanto di competenza.
L’odierno imputato è stato rinviato a giudizio dinnanzi a questo Tribunale per rispondere dei sette delitti a lui ascritti in rubrica: A) art.81 cpv., 612 ter c.p. in Terzo di Aquileia, in date comprese tra agosto 2019 e febbraio 2019; B) artt.81 cpv., 595 co. 1 e 3 c.p., in Luogo da accertarsi, in date comprese tra febbraio 2018 e giugno 2019; C) artt.81 c.p. cpv., 167 co.2, D.Lgs. n. 196 del 2002, in Luogo da accertarsi, in date comprese da febbraio 2018 a febbraio 2020; D) artt.81 c.p. cpv., 612 ter, In Trieste, accertato il 20.5.2020; E) artt.81 cpv., 167, co.2, D.Lgs. n. 196 del 2003, in luogo da accertarsi, accertato il 20.5.2020; F) artt.81 c.p. cpv., 167 co.2 D.Lgs. n. 196 del 2003, in luogo da accertarsi, in data prossima e anteriore al 7.1.2019;; G) artt.81 c.p. cpv., 167 D.Lgs. n. 196 del 2003, in luogo da accertarsi, da data anteriore a gennaio 2019 a tutto marzo 2019.
Seppure nel decreto che ha disposto il giudizio non siano contenute indicazioni o specificazioni sul punto, si deve fondatamente ritenere che la competenza del Tribunale di Udine sia stata individuata alla luce del combinato disposto degli artt. 12 e 16, co.1, c.p.p.; che si tratti di una ipotesi di connessione di reati appare evidente dal fatto che è stata celebrata udienza preliminare non solo per le contestazioni di cui ai capi A e D, ma anche in relazione alle altre imputazioni, ritenute evidentemente connesse alle prime, si deve presumere ai sensi dell’art.12 comma 1 lettera B) c.p.p.
Detto questo, appare ragionevole ritenere che per la determinazione della competenza di questo Tribunale sia stata data applicazione della regola di cui all’art. 16 comma 1, c.p.p.; in sintesi, nel caso di specie i reati più gravi sono quelli di cui ai capi A e D, e si è quindi ritenuto di radicare la competenza in capo al Giudice competente per il primo reato, contestato come commesso “In terzo di Aquileia in date comprese tra agosto 2019 e febbraio 2020”.
Dagli atti risulta che Terzo di Aquileia è il luogo di residenza della persona offesa e quindi, come spiegato dal Pm all’odierna udienza, lo stesso è stato indicato quale luogo di consumazione del reato (ai sensi dell’art.8 co.1 c.p.p.) in qualità di luogo in cui la persona offesa avrebbe preso visione delle immagini destinate a rimanere private.
Si tratta tuttavia di una impostazione non corretta in relazione agli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto; si deve infatti ritenere che, similmente alla ipotesi di diffamazione, anche il reato di cui all’art.612 ter c.p. è reato di evento, ma questo – da intendersi quale “evento non fisico” ma, evidentemente, “psicologico” – si verifica con la percezione da parte di terzi delle immagini lesive della persona offesa (in quanto destinate a rimanere private); il reato quindi si consumerebbe non nel momento della diffusione delle immagini o della loro percezione da parte della sola persona offesa, ma nel momento e nel luogo in cui le immagini lesive vengono percepite da parte di soggetti terzi, rispetto all’agente e alla persona offesa, ovvero dalla moltitudine di utenti della rete.
Si tratta evidentemente di luogo difficilmente individuabile, e per tale motivo, in tema di reati di diffamazione commessi mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione attraverso siti internet, con principio estensibile anche al caso in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la competenza per territorio debba essere individuata in applicazione delle regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p. commi 1 e 2 con la conseguenza che la competenza va radicata nel luogo in cui è avvenuta parte dell’azione o, quando non sia possibile individuare il luogo di consumazione, nel domicilio dell’imputato (vedi Cass.Pen., 16307 del 15.3.2011, richiamata dalla sentenza citata dalla difesa Cass.Pen., Sez.V, 854 del 23.11.2020; Cass.Pen., Sez.V, 33287 del 21.4.2016).
Nel caso di specie non sono stati forniti dati per individuare il luogo di consumazione del reato, inteso quale luogo in cui le immagini sarebbero state caricate in rete; per tale motivo dovrà inevitabilmente farsi ricorso al criterio suppletivo del domicilio dell’imputato, ai sensi dell’art.9 co.2 c.p.p.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che all’epoca dei fatti contestati l’imputato risiedeva a Bolzano; gli atti andranno quindi trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, per quanto di competenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Udine,
in composizione monocratica
letto l’art. 21 c.p.p.
dichiara
la propria incompetenza per territorio in relazione al procedimento instaurato nei confronti di P.C.M. e per l’effetto dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano.
Conclusione
Così deciso in Udine, il 8 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 8 luglio 2024.

















































































