Omesso pagamento dell’assegno di mantenimento e impossibilità economica: il Tribunale di Potenza esclude la responsabilità penale ‘automatica’ del coniuge

La sentenza del Tribunale di Potenza n. 1128 dell’8 ottobre 2024 ha affrontato il tema dell’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento in un caso di indigenza documentata, escludendo la responsabilità penale automatica del coniuge separato in caso di impossibilità economica grave e persistente. L’imputato, C.D.A., era stato chiamato a rispondere per il reato previsto dall’art. 570 bis c.p., a seguito della mancata corresponsione della somma di 150 euro mensili, stabilita dal Tribunale civile di Potenza, per il mantenimento del figlio minore, oltre al mancato versamento del 50% delle spese accessorie per la sua educazione e sostentamento. Il giudice ha concluso per l’insussistenza del fatto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione che richiede un vaglio rigoroso e un’apprezzabile incidenza del mancato pagamento sulla capacità del beneficiario di soddisfare le esigenze primarie di vita, affinché si configuri la responsabilità penale del soggetto obbligato. Centrale, in questa pronuncia, è stata l’analisi della prova dichiarativa resa dalla parte offesa e dei riscontri documentali acquisiti, con particolare riferimento alla condizione economica dell’imputato, che ha evidenziato la persistente mancanza di un reddito stabile.

Sintesi della Sentenza di Davide Tutino, Avvocato Penalista

Testo della Sentenza del 08/10/2024, n. 1128 – Tribunale di Potenza
fonte del testo della Sentenza, banca dati giuridice OneLEGALE consultata in data 11/11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Penale

Il Giudice monocratico del Tribunale di Potenza, dott.ssa Valentina Rossi, nell’udienza del 30.09.2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C.D.A., nato a M. (P.) il (…), residente in B. (P.) in Corso D. G. n. 11 ; libero presente;

IMPUTATO

A. in ordine al reato p. e p. dall’ art. 570 bis c. p., perché, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Potenza – Sezione Civile con la sentenza n. 161/2016 del 28.01.2016, ometteva ripetutamente il versamento, all’ex coniuge A.M., della somma mensile di Euro 150,00, per il mantenimento del figlio minorenne (25.10.2008) S. nonché di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche, mediche, ludiche e di abbigliamento di costui.

Ruvo del Monte (PZ), da mano 2018 con condotta perdurante.

Svolgimento del processo
Con decreto del 23.11.2021 il PM del Tribunale di Potenza citava a giudizio l’imputato C.D.A., chiamato a rispondere, dinanzi al G.M. di questo Tribunale, del reato di cui in rubrica all’udienza del 07.02.2022.

In tale data si dava atto della regolarità delle notifiche nei confronti dell’imputato e, dunque, se ne dichiarava l’assenza, in quanto ritualmente citato e non comparso.

Non si erano, invece, perfezionate le notifiche nei confronti delle pp.oo. ed il Giudice ordinava la rinnovazione dell’adempimento, a cura della Cancelleria, con rinvio al 2 maggio 2022.

Nel suindicato giorno si rilevava la regolarità delle notifiche nei confronti delle pp.oo. e, stante l’assenza del Giudice titolare del Ruolo, si rinviava al 10 ottobre 2022, udienza nella quale la difesa, preliminarmente, rappresentava la possibilità di un bonario componimento tra le parti. Stante l’assenza di questioni preliminari, si dichiarava aperto il dibattimento. Le parti formulavano le loro richieste di prova. Il Giudice ammetteva le prove dichiarative così come articolate dalle parti, in quanto pertinenti e rilevanti, disponendo, altresì, l’acquisizione della documentazione indicata dal PM, con rinvio al 17 aprile 2023. Dopo un rinvio per assenza dei testi, alla successiva udienza del 9 ottobre 2023 la difesa rappresentava la pendenza di altro procedimento a parti inverse dinanzi ad altra A.G. e chiedeva un rinvio per la riunione dei due procedimenti, in identica fase processuale.

Il Giudice, data l’istanza della difesa, previa sospensione dei termini di prescrizione, rinviava all’udienza del 16 ottobre 2023, nella quale rilevava l’insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 12 e 17 c.p.p., trattandosi di due diverse fattispecie penali ascritte, con un differente arco temporale, e disponeva procedersi oltre.

Alla successiva udienza del 19 febbraio 2024 i testi della Procura, A.M., R.G. e A.F.M. erano assenti giustificate e questa A.G. differiva il processo al 24 giugno 2024, giorno in cui le predette testi erano presenti e veniva escussa la teste A.M., con rinuncia alle altre due testi e revoca della precedente ordinanza ammissiva. All’udienza del 30 settembre 2024 l’imputato si sottoponeva ad esame. Si dichiarava chiusa l’istruttoria ed utilizzabili tutti gli atti acquisiti. Le parti illustravano le proprie conclusioni come in epigrafe ed il Giudice decideva all’esito della Camera di Consiglio come da separato dispositivo di sentenza.

Motivi della decisione
Ritiene questa A.G. che le risultanze processuali non consentano di addivenire all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato C.D.A. per il reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Preliminarmente, si evidenzia che l’impianto probatorio si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese in udienza dal teste della Procura, la p.o. A.M., e dall’imputato in sede di esame, nonché sulla documentazione prodotta dal PM ed acquisita al fascicolo del dibattimento.

Per ciò che concerne l’istruttoria orale, si menziona, dunque, il contributo reso dalla suindicata parte offesa all’udienza del 24 giugno 2024.

La donna riferiva di essersi separata dal C. nel 2009 e successivamente il Tribunale aveva statuito la corresponsione della somma di Euro 150/200,00 per il mantenimento del figlio minore. L’ex marito, tuttavia, aveva sempre versato il suindicato mantenimento con discontinuità, fino al febbraio 2018, allorché aveva smesso completamente di versarlo. A seguito di una lite, la A. aveva deciso di sporgere denuncia querela. I rapporti si erano ricomposti nel tempo, tanto che la donna aveva deciso di revocare la querela in sede di esame dibattimentale. All’udienza del 30 settembre 2024 l’imputato si sottoponeva ad esame ed offriva la propria ricostruzione dei fatti.

In particolare, egli riferiva di essersi separato dalla A. dopo due anni di matrimonio, di comune accordo, e di non aver mai avuto un lavoro stabile che gli garantisse entrate certe. A suo dire, nell’accordo di separazione consensuale non era stata prevista la corresponsione di alcuna cifra simbolica, pari ad Euro 150,00 o 200,00, a titolo di mantenimento del figlio minore; tale cifra era, invece, stata stabilita a seguito del divorzio, dal provvedimento dichiarativo di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Aggiungeva il C. che, sebbene nelle statuizioni relative alla fase di separazione non fosse stata pattuita alcuna somma da versare, egli aveva comunque corrisposto un mantenimento pari ad Euro 150,00 per il figlio: “Ho sempre provveduto, sì, e se non… Non era da parte mia, perché non avendo un lavoro stabile, ecco… Provvedevano i miei genitori, però c’è sempre stato qualcosa”.

Il giudicabile si era poi risposato ed aveva avuto un’altra figlia dalla seconda moglie.

Spiegava, ancora, di percepire un sussidio dalla Regione pari ad Euro 500,00, nell’ambito di un progetto che prevedeva l’effettuazione di piccole prestazioni d’opera per il Comune.

Dunque, l’imputato da circa sette anni percepiva il sussidio regionale e non era mi riuscito a trovare un lavoro stabile.

Spiegava, ancora, di essere stato iscritto a un sito online di scommesse, ma di non aver mai effettuato giocate effettive “perché, naturalmente, con 500 euro al mese, parliamoci chiaro, tra bollette e tutto il resto, cioè non vado a pensare alla giocata, ho altro da pensare che è molto più necessario. Quelli sono dei movimenti scaturiti da Fun Bonus che metto… Che mette questo sito ogni giorno di venti euro e va avanti sempre così”.

In sintesi, le cifre riportate sui tabulati delle giocate acquisiti agli atti non erano reali, effettive, tanto che nulla era mai stato prelevato dal conto corrente, da carte ecc.: “Cioè, per dire, si gioca la venti euro, ti danno questo Fun Bonus, si gioca la venti euro, devi movimentare cinquecento euro, ti danno cinque euro da giocare, non so, a una scommessa, tipo il Totocalcio, ecco… Ma sempre come bonus, non come soldi reali”. Precisava il C. che l’account di gioco era personale, ma che esso era utilizzato da 4-5 amici e che le spese o le vincite erano ripartite.

Dalla produzione della Procura effettuata all’udienza del 24 giugno 2024 si rinviene il verbale di s.i.t. rese dalla teste A.F.M., sorella della p.o., in data 15 febbraio 2021, dinanzi ai Carabinieri di Ruvo dei Monte.

La donna riferiva ai militari che la congiunta, A.M., di professione faceva la parrucchiera e che fino al mese di luglio 2017 aveva gestito, in società con lei, un salone nel Comune di Rionero in Vulture. Dopo aver cessato l’attività, non aveva mai più lavorato, sostentandosi con la somma di Euro 600,00 mensili di reddito di cittadinanza. Aggiungeva che la sorella abitava in R. del M., in un fabbricato di proprietà dei Comune, al quale lei pagava un affitto mensile. Tramite la congiunta era venuta a conoscenza della circostanza che il C. non le avesse mai corrisposto alcuna somma di danaro quale contributo per il mantenimento del loro figlio S.. Riguardo allo status economico, riferiva, la A. che le condizioni di vita della sorella e del figlio S. erano comunque “piuttosto dignitose, nel senso che riescono ad affrontare tranquillamente le esigenze quotidiane, sia alimentari che per quanto riguarda l’abbigliamento”.

Aggiungeva che il C. aveva sempre contribuito in maniera discontinua al sostentamento del figlio e che ultimamente non aveva corrisposto più nessuna somma di denaro a titolo di mantenimento, tanto da essere intervenuta lei in soccorso del nipote, con piccole somme di Euro 100,00 versate una tantum.

La A. sottolineava che il C., oltre al supporto economico, faceva mancare anche quello affettivo e manifestava disinteresse per il figlio minore del primo matrimonio.

Vi è poi in atti verbale di s.i.t. rese dalla teste R.G., madre della p.o., in data 18 febbraio 2021 dinanzi ai Carabinieri di Ruvo del Monte.

La donna confermava la circostanza che la figlia aveva svolto la professione di parrucchiera nei 3-4 anni precedenti, insieme alla sorella Milena, in un salone sito in R. in V.. Dopo aver lasciato l’attività, ella non aveva più lavorato e si era sostentata percependo, da circa 3 anni, il reddito di cittadinanza, inizialmente pari ad Euro 300,00/400,00 mensili e successivamente aumentati ad Euro 600,00 mensili.

Aggiungeva la donna che la figlia alloggiava in un immobile di proprietà del Comune, al quale versava la somma di Euro 40,00 a titolo di canone locatizio.

A suo dire, il C. sin dall’inizio della separazione non aveva mai contribuito al mantenimento del nipotino S.; ciò nondimeno, le condizioni di vita della figlia e del nipote erano “buone”, anche perché “con il reddito di cittadinanza (la A.) riesce a fare fronte alle spese familiari e domestiche. Quando le spese sono maggiori o impreviste, anche io contribuisco alle loro spese. È capitato di averle dato qualche volta 100,00/150,00. ludico. Sicuramente a mio nipote S. non manca niente sia dal punto di vista del vestiario che alimentare e ludico”.

L’escussa concludeva nel senso di escludere che il giudicabile avesse ripreso a versare l’assegno di mantenimento, sottolineando, altresì, la circostanza che si comportasse da padre assente e distaccato.

Ancora, vi è in atti l’accordo di separazione relativo alla coppia C.-A. nel quale, effettivamente, non vi è pattuizione alcuna di somme di denaro che il C. avrebbe dovuto corrispondere a titolo di mantenimento.

Seguiva sentenza emessa dal Tribunale Civile di Potenza in composizione collegiale, del 28.01.2016, n. 161, con la quale si statuiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, soprattutto, si dava atto che il C. non disponesse di alcun reddito da lavoro; ancora, si cristallizzava nel pronunciamento l’impegno del giudicabile a corrispondere il 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche e sportive del minore, ove concordate dai coniugi o comunque debitamente documentate, come richiamato anche al capo Vili della domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nella suindicata domanda al capo VII era stato stabilito anche che il C. corrispondesse alla A. la somma di Euro 150,00 a titolo di mantenimento del figlio, da rivalutarsi ogni dodici mesi a partire dalla sentenza di divorzio secondo gli indici ISTAT, da rivedersi e/o modificarsi in caso di occupazione lavorativa da parte del padre.

Tale ultima pattuizione dell’accordo non veniva specificatamente richiamata nella sentenza di divorzio, benché in essa si dava atto che le parti si fossero accordate per le condizioni riportate nel foglio allegato alla sentenza, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale. All’udienza del 30 giugno 2024 la Procura depositava documentazione relativa agli accertamenti reddituali e patrimoniali del C. effettuati dalla G.d.F. di R. in V. (prot. n. (…)) dalla quale si evincevano le dissestate condizioni economiche del giudicabile.

In particolare, nell’anno 2016 non risultavano evidenze dichiarative o CU rilasciate.

Nell’anno 2017 il giudicabile aveva percepito redditi da lavoro dipendente elargiti dalla soc. G. s.r.l., addetta alla raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, per un importo complessivo di Euro 2.410,08, come risultante da CU.

Nell’anno 2018 il giudicabile aveva percepito redditi da lavoro dipendente elargiti dall’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata ARLAB per un importo complessivo pari ad Euro 6.600,00, come risultante da CU.

Nell’anno 2019 il giudicabile aveva percepito redditi da lavoro dipendente elargiti dall’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata ARLAB per un importo complessivo pari ad Euro 6.600,00, come risultante da CU. Nell’anno 2020 non risultavano dichiarazioni reddituali. Il C. non risultava essere intestatario di beni mobili.

Infine, i militari davano atto che dalia consultazione della banca dati “C.A. –

Conti di Gioco” era emerso che egli fosse intestatario, a partire dall’anno 2013, di conti di gioco online sui quali erano annotati mensilmente gli importi giocati, quelli vinti, le ricariche effettuate, gli importi prelevati (cfr. tabella di estrazione giocate e movimentazione per codice fiscale).

Questa, dunque, la piattaforma probatoria posta alla base del pronunciamento, che nel suo complesso indirizza verso una sentenza ampiamente assolutoria nei confronti dei giudicabili.

Per ciò concerne le prove dichiarative, ed in particolar modo il narrato offerto dalla p.o., A.M., questa A.G. ritiene di uniformarsi al consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale, in tema di valutazione della prova penale, la prova dichiarativa acquisita dalla persona offesa, soprattutto se costituitasi parte civile, esige un vaglio particolarmente rigoroso, mediante riscontro intrinseco ed estrinseco del narrato, atteso che, in tal caso, essa vanta una specifica pretesa economica, alla restituzione e al risarcimento del danno, la cui soddisfazione discende dall’accertamento della responsabilità dell’imputato.

Dunque, solo “ove la persona offesa non si sia costituita parte civile, le sue dichiarazioni devono ritenersi a maggior ragione da sole sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, purché siano valutate con il particolare rigore richiesto dall’orientamento dominante in sede di legittimità e sempre che dall’esame critico delle risultanze processuali, che il giudice di merito deve pur sempre compiere ai fini della verifica della credibilità personale della persona offesa e dell’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, non emergano risultanze processuali in grado di smentirle, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo” (Cass. pen., sez. V, ud. 9 aprile 2021 (dep. 19 luglio 2021), n. 27892).

Peraltro, con la sentenza n. 1666/2014 si è evidenziata la necessità che “il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata “, e con la sentenza n. 21135/2019 si è affermato che “qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione”.

Ed ancora, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di prova nel processo penale, la testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purché la relativa valutazione sia sorretta da un ‘adeguata motivazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti. Le dichiarazioni della vittima saranno ancor più credibili ove siano confortate da elementi di riscontro, tali da escludere circostanze incompatibili con la condotta contestata” (Cass. pen. sez. V, 17/12/2018, n. 16351).

Le dichiarazioni della persona offesa possono, comunque, anche da sole, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato e così configurarsi, anche in assenza di riscontri estrinseci, come fonte di prova ricostruttiva del fatto costituente il reato per il quale si procede (cfr. tra le altre Cass. n. 28837/2020; Trib. Napoli n. 4242/2020; Cass., Sez. Un., n. 41461/2012), ma, affinché ciò avvenga, occorre, tuttavia, valutare una serie di circostanze, fra cui la credibilità soggettiva della persona offesa e l’attendibilità intrinseca del suo racconto.

Applicando al caso di specie le esposte regole di giudizio, ritiene questo Giudice che la deposizione resa dalla p.o., A., sia a tratti generica ed imprecisa nella parte relativa alle statuizioni economiche intercorse con l’ex marito, nonché nella esatta ricostruzione dei fatti.

In particolare, l’escussa dichiarava di aver pattuito con il C., sin dalla separazione, la corresponsione da parte di quest’ultimo della somma di Euro 150/200,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore.

Tale contributo economico, a detta della donna, sarebbe stato versato sempre con discontinuità, tanto da indurla a presentare una denuncia-querela nei confronti dell’ex marito a seguito di una lite e di un periodo “di freddo, querela poi revocata.

Il narrato della donna appare, poi, parzialmente collimante con il compendio documentale in atti, dal momento che:

– sebbene vi fosse, nella sentenza n. 161/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, un richiamo per relationem alle statuizioni dell’accordo di separazione dei coniugi, ed in particolare al capo VII (nel quale era stato stabilito che il C. corrispondesse alla A. la somma di Euro 150,00 a titolo di mantenimento del figlio, da rivalutarsi ogni dodici mesi a partire dalla sentenza di divorzio secondo gli indici ISTAT, da rivedersi e/o modificarsi in caso di occupazione lavorativa da parte del padre) e, dunque, sussistesse l’obbligo di corresponsione in capo al C. della cifra designata, il predetto giudicabile non aveva mai percepito redditi da lavoro costanti e bastevoli al proprio ed all’altrui decoroso sostentamento, tanto da dover ricorrere, sovente, all’aiuto dei genitori, che versavano al posto suo la somma pattuita a titolo di mantenimento del nipote.

– La revoca della querela in sede di escussione dibattimentale è un comportamento probatoriamente significativo, quasi una ritrattazione di quanto in essa riversato, seppur la fattispecie sia perseguibile d’ufficio, ed induce anche a ritenere che si sia raggiunto tra le parti un accordo satisfattivo ed un equilibrio economico a lungo termine.

– Non vi è prova certa ed univoca, soprattutto documentale, del contributo salvifico di terze persone, intervenute a sostenere economicamente la p.o. in difficoltà.

Dunque, la versione della A.M. deve considerarsi solo parzialmente attendibile. L’imputato C., in sede di esame, ha offerto una chiave di lettura radicalmente divergente dall’ipotesi accusatoria.

Stante l’incontrovertibilità delle evidenze raccolte in dibattimento, non si ha motivo di dubitare della versione offerta dal C..

Non vi è prova, dunque, della sussistenza del fatto contestato, nei suoi elementi costitutivi. Com’è noto, il precetto de quo sanziona la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta incriminata dall’art. 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire”. (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 47158 del 20 ottobre 2022).

Nel caso di specie, non vi prova che siano effettivamente venuti a mancare sia i mezzi per la sopravvivenza vitale e che vi sia stato un c.d. inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire, come affermato dalla Cassazione.

Al contrario, anche i congiunti della A., la madre e sorella, hanno riferito in sede di escussione a s.i.t. dinanzi alla G.d.F. di R. del M. che il giudicabile, pur nei periodi peggiori, non aveva mai fatto mancare nulla al figlio, tanto che il predetto aveva sempre beneficiato di condizioni di vita dignitose, con pieno soddisfacimento delle esigenze quotidiane, “sia alimentari che di vestiario e ludiche”.

Ancora, non vi è prova che la A. si fosse trovata sprovvista di mezzi per la sopravvivenza vitale, dal momento che ella aveva percepito il reddito di cittadinanza e ricevuto aiuti economici dai propri genitori e da quelli dell’ex marito,

A ciò si aggiunga che l’ex marito comunque le corrispondeva le somme pattuite a titolo di mantenimento, sebbene con discontinuità.

La A., dunque, era perfettamente in grado di sostentarsi e di provvedere a se stessa e al figlio minore, anche senza il modesto contributo dell’ex marito.

Infine, non vi è prova alcuna dell’inadempimento serio e sufficientemente protratto, laddove comunque il giudicabile, seppur in maniera discontinua e compatibilmente con le scarse entrate reddituali, aveva provveduto a versare le somme dovute a titolo di mantenimento, in assenza, altresì, di fatture ed altra documentazione contabile-finanziaria comprovante la condotta contestata al C..

Oltre a dubitarsi della sussistenza del fatto contestato in tutti i suoi elementi costitutivi, si sottolinea, altresì, la circostanza che sia difficilmente ravvisabile in capo al C. l’elemento soggettivo richiesto dal reato in contestazione, inteso come dolo consistente nella volontà cosciente e libera e nell’intenzione di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.

Sul punto la Cassazione ha affermato che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 32576 del 15 giugno 2022),

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, dunque, va esclusa una responsabilità “automatica” del coniuge separato, proprio poiché il Giudice deve contemperare le esigenze dell’adulto e dei minori. Di talché, può essere assolto il genitore che non paga il mantenimento ai figli dovendo far fronte a spese improcrastinabili e necessarie alla sopravvivenza, quali il vitto e l’alloggio.

Occorre, quindi, tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. “debole”, in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla legge civile (artt. 433 ss. c.c.), ma individuando il punto di equilibrio tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarità del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell’obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio – economico di riferimento e quant’altro sia in condizione d’influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa.

Nel caso di specie, anche alla luce della documentazione relativa agli accertamenti reddituali e patrimoniali effettuati a carico del giudicabile dalla G.d.F. di R. in V., appare evidente la situazione di indigenza e di impossibilità oggettiva del C., il quale non poteva far fronte con costanza agli impegni economici derivanti dalle statuizioni del Giudice Civile.

In difetto, dunque, di qualsivoglia elemento probatorio suffragante l’ipotesi accusatoria e comprovante, anche in minima parte, la sussistenza dei fatti in causa, non può che negarsi il presupposto storico dell’accusa con la più ampia formula assolutoria.

Da ultimo, la previsione del più ampio termine per il deposito dei motivi è giustificata dal carico di ruolo che grava questo giudice.

P.Q.M.
Letto l’art. 530 c.p.p.,

assolve l’imputato C.D.A. dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivi in giorni trenta.

Conclusione
Così deciso in Potenza, il 30 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 8 ottobre 2024.