Falso ideologico: il reato si consuma con la falsa attestazione, a prescindere dall’utilità dell’atto
Sintesi
La sentenza del Tribunale di Vicenza conferma che il reato di falso ideologico si configura nel momento stesso in cui viene posta in essere una falsa attestazione, a prescindere dall’utilizzo concreto dell’atto o dalla titolarità dei beni coinvolti. La difesa degli imputati ha cercato di sostenere l’assenza di responsabilità penale sulla base del fatto che l’atto falsificato non è stato utilizzato e che la persona falsamente rappresentata non aveva titolarità sui beni in questione. Tuttavia, il Tribunale ha chiarito che il reato di falso ideologico è un reato di pericolo astratto, che si consuma al momento della falsa attestazione, senza che sia necessario un danno concreto o l’effettiva utilizzazione dell’atto.
Testo della Sentenza
Fonte del testo della Sentenza, Banca dati giuridica One LEGALE, consultata in data 29/08/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale
in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Alessia Russo
alla pubblica udienza del 13/02/2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
(art. 544 3 comma c.p.p.)
nel procedimento a carico di:
S.D. nata il (…) a M. residente a B. V. (P.) in via U. I n. 1462, domiciliata presso lo studio del difensore
Libera -ASSENTE-
L.A. nata il (…) a L. (A.) residente a C. DEI B. (V.) in via T. n. 1, ivi domiciliato
Libera – ASSENTE –
L.E. nata il (…) a L. (A.) residente a P. M. (V.) in via C. n. 33, ivi domiciliata
Libera – ASSENTE –
L.D. nata il (…) a L. (A.) residente a A. (V.) in via M. n. 17, ivi domiciliata
Libera – ASSENTE –
L.G. nato il (…) a L. (A.) residente a B. V. (P.) in via U. I n. 1462 ivi domiciliato
Libero – ASSENTE –
Tutti con difensore di fiducia avv. (…) del Foro di (…)
Parte Civile:
L.M. nata il (…) a L. (A.) difesa dall’ avv. (…) del Foro di (…)
imputati
del reato p. e p. dagli artt. 48, 81 cpv, 110, 476 e 479 (in relazione all’art. 476, comma 2) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, ciascuno avendo piena consapevolezza della sostituzione di persona posta in essere, recatisi presso lo studio del notaio M.M. al fine di redigere una procura speciale in favore di L.Z. per la vendita di un immobile sito in A. di proprietà dei figli L.A., L.E., L.D., L.G. e L.M., (atto al quale quest’ultima era contraria) e presentandosi falsamente, in detta sede, S.D. (in realtà moglie di L.G.) quale L.M., esibendo a tal fine il passaporto n. (…) intestato a quest’ultima, inducevano con l’inganno il notaio M. a formare la scrittura privata n. 31.839 di repertorio, atto contraffatto in quanto recante la sottoscrizione (materialmente effettuata da S.D.) di L.M., in realtà non presente all’atto, e ad attestare falsamente, nell’autentica di firme stesa in calce alla suddetta scrittura privata, che l’atto veniva sottoscritto alla presenza di L.M.;
con l’aggravante della falsità concernente un atto pubblico, facente fede fino alla querela di falso;
in Vicenza, il 30.5.2013;
con la recidiva ex art. 99, comma 1, comma 2 n. 3), comma 4 c.p. per L.G..
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 06.11.2019, S.D., L.A., L.E., L.D. e L.G. sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica per rispondere, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 48, 476 e 479 (in relazione all’art. 476, comma 2) c.p., meglio descritto in epigrafe.
L.M. si è costituita parte civile in udienza preliminare.
La prima udienza del 22.04.2020, è stata rinviata ai sensi dell’art. 83, D.L. n. 18 del 2020, a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19.
All’udienza del 25.03.2021, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata l’assenza di tutti gli imputati, avendo, gli stessi, dichiarato domicilio e nominato un difensore di fiducia (S.D., L.A. e L.E. hanno anche ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza). E’ stato, quindi, dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.
La successiva udienza del 27.01.2022 è stata rinviata per legittimo impedimento a comparire del difensore degli imputati per comprovati motivi di salute, con sospensione del termine di prescrizione come per legge.
L’attività istruttoria -svoltasi alla presenza degli imputati, la cui dichiarazione di assenza è stata, pertanto, revocata- è consistita nell’esame dei testi L.M., M.M. (il cui verbale di s.i.t. è stato inoltre acquisito con il consenso delle parti), M.A., M.N. e L.Z., nonché del consulente tecnico di parte civile R.G.. Gli imputati L.A., S.D. e L.G. si sono sottoposti ad esame.
In accoglimento dell’istanza avanzata dalla difesa degli imputati ai sensi dell’art. 507 c.p.p., è stata disposta perizia avente ad oggetto la traduzione in italiano e la trascrizione della traccia audio in lingua albanese contenuta nel cd-rom prodotto dalla parte civile. A tal fine è stato nominato il perito B.V. che, all’esito delle operazioni peritali, ha prodotto la relazione tecnica ed è stato sentito alle udienze del 14.09.2023 e del 09.11.2023 in seguito alla richiesta di integrazione dell’incarico peritale.
L.D. e L.G. hanno infine reso spontanee dichiarazioni ed è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti, meglio indicata a verbale.
All’udienza dell’11.01.2024 le parti hanno formulato le conclusioni trascritte a verbale e, alla successiva udienza del 13.02.2024, in assenza di repliche, il Tribunale ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo. Quanto alla posizione di L.G., ricorrendone i presupposti, sono stati formulati gli avvisi di cui all’art. 545 bis c.p.p. ma la difesa ha rappresentato di non essere munita dell’apposita procura speciale per acconsentire alla sostituzione della pena.
Motivi della decisione
Le prove acquisite impongono una pronuncia di condanna degli odierni prevenuti in ordine al reato di falso ideologico per induzione agli stesso ascritto.
2.1 La deposizione testimoniale di L.M.
L’odierno procedimento scaturisce dalla querela sporta in data 30.10.2017 da L.M. nei confronti degli imputati.
Sentita in dibattimento, la donna ha riferito che, durante una conversazione telefonica con la sorella L.A. avvenuta nei primi giorni dell’ottobre 2017, questa le rivelò alcuni fatti accaduti nel maggio 2013.
Sul punto, M. ha spiegato che, nel 2013, i rapporti con la madre L.Z., con le sorelle A., E. e D. e con il fratello G. erano buoni.
Il 15.02.2013 A., E., M. e D. si erano recate presso il notaio P.S. a N.V. dove era stata sottoscritta una procura speciale in favore della madre per consentirle di risolvere delle questioni amministrative relative ad alcuni beni immobili siti in A. che i figli avevano ricevuto in eredità dal padre. In quell’occasione, M. si identificò con il passaporto (cfr. copia dell’atto in questione prodotta all’udienza del 14.07.2022).
Tre mesi dopo, la madre aveva contattato M., proponendole di cedere al fratello G. la sua quota sui predetti beni e chiedendole, a tal fine, di recarsi dal notaio in data 30.05.2013 così da formalizzare la questione.
M. si era detta contraria e non aveva più saputo nulla della faccenda.
Anni dopo, in data 02.10.2017, la sorella A. le confidò che, il 30.05.2013, tutti gli odierni imputati si erano recati dal notaio M.M. a Vicenza, sottoscrivendo un atto anche a suo nome: in particolare, fu S.D., moglie del fratello G., a firmare al suo posto.
Appresa la notizia, M. contattò il notaio in questione e, il 05.10.2017, si recò, insieme al marito M.A., presso lo studio notarile, registrando la conversazione con il proprio telefono cellulare (cfr. traccia audio trasposta su cd-rom e prodotta dalla parte civile).
In quell’occasione, il notaio le rilasciò la copia dell’atto datato 30.05.2013 che risultava sottoscritto, oltre che dal fratello e dalle sorelle, anche dalla stessa M.: si trattava di una procura speciale rilasciata da tutti i figli in favore della madre Z. che le consentiva di trasferire o vendere, in nome e per conto degli stessi, gli immobili prima menzionati (cfr. copia dell’atto n. (…) di repertorio, prodotta all’udienza del 14.07.2022, in cui si specifica che la sottoscrizione avvenne alle 19:00 del 30.05.2013). M. sostenne di non essere mai stata in quello studio notarile, disconoscendo la firma apposta in suo nome, che, a suo dire, risultava graficamente diversa dalla propria.
Il notaio le rappresentò che, in quella circostanza, non aveva riscontrato nulla di anomalo e le mostrò la copia dei documenti che la persona che si era presentata come L.M. aveva esibito per l’identificazione: si trattava del passaporto e della tessera che riportava il codice fiscale rilasciata nel 1999 (cfr. copia documenti prodotti all’udienza del 14.07.2022).
Sul punto, M. ha riferito che custodiva il passaporto all’interno di un cassetto presso la propria abitazione: la donna ha ricordato, che, successivamente all’incontro dal notaio S., aveva indicato alla sorella D. il cassetto in questione, dopo che questa le aveva chiesto dove conservasse i propri documenti. M. ha precisato, altresì, che le sorelle andavano a trovarla presso la sua abitazione -D. ed E. più di frequente, mentre A. meno spesso- rimanendovi talvolta anche da sole quando M. si allontanava per andare a prendere le figlie da scuola.
Quanto alla tessera riportante il codice fiscale che risultava essere stata esibita al notaio, M. ha dichiarato che conservava tale documento -per quanto ormai scaduto di validità- nel proprio portafogli, unitamente alle tessere rilasciate successivamente.
M. ha ricordato, inoltre, che -sempre dopo l’incontro dal notaio S.- E. le aveva fatto notare che non aveva una bella grafia e che era l’unica a firmare in modo diverso dalle sorelle: le disse quindi che avrebbe dovuto provare a firmare in maniera migliore e le face apporre, a tal fine, la firma su un foglio.
Dopo essere stata dal notaio M., M. si recò dalla sorella D. esibendole la copia della procura e chiedendole spiegazioni: questa sostenne di non sapere di cosa stesse parlando e negò ogni cosa.
M. andò, allora, a casa della madre. Mentre era per le scale dello stabile, sentì la voce di D. al telefono in vivavoce che diceva alla madre: ‘guarda che M. l’ha saputo, è arrabbiatissima’.
Entrata in casa, M. mostrò il documento alla madre che sostenne di essere stata lei ad aver firmato al suo posto. M. le rispose che non sarebbe mai riuscita a spacciarsi per la figlia e si rivolse alla cognata D. -anche lei presente in quel frangente-rappresentandole quanto aveva saputo da A..
D. rispose dicendo che non voleva intromettersi nelle loro questioni di famiglia.
La madre di M. andò in camera da letto e prese alcune carte -l’atto notarile originale con la traduzione in albanese- rappresentando alla figlia che in ogni caso la procura non le era stata utile. M. insistette per visionare i documenti in questione, ma la madre li tirò via, strappandoli (cfr. documenti prodotti all’udienza del 14.07.2022 che risultano visibilmente strappati in due parti). M., recuperati i fogli, le disse che avrebbero dovuto vergognarsi per l’accaduto e andò via.
L’intera conversazione, in lingua albanese, venne registrata da M. con il proprio cellullare (cfr. traccia audio trasposta su cd-rom e prodotta dalla parte civile).
Dato che nessuno dei suoi familiari la contattò per scusarsi, la donna decise di sporgere denuncia querela in ordine all’accaduto.
Solo nel 2020 la donna riagganciò i rapporti con A. ed E.. Durante una conversazione, questa le confermò che fu S.D. a firmare al posto suo dal notaio M..
M. provò, in seguito, a fare mente locale per ricordare come avesse trascorso la giornata del 30.05.2013: cercando tra i documenti di famiglia, trovò due attestati di partecipazione delle figlie L. e A. al corso di nuoto riportanti la data in questione (cfr. documentazione prodotta all’udienza del 14.07.2022) e ricordò che, quel giorno, si era recata in piscina a Nanto intorno alle 16:00 con l’amica M.N. per assistere al saggio di nuoto delle figlie. Dopodiché erano rientrati tutti a casa di M. e del marito, cogliendo l’occasione per festeggiare in anticipo il compleanno della M.. Questa si era, quindi, trattenuta per cena ed era andata via prima di mezzanotte.
2.2 Il vaglio di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni di L.M., gli elementi di riscontro e la versione della difesa
2.2.1 Orbene, le dichiarazioni di L.M. sin qui riassunte rappresentano la prova principale della colpevolezza degli imputati in ordine al reato a loro ascritto.
In punto di utilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa come fonte di prova, per giurisprudenza costante, anche la sola testimonianza della parte lesa del reato può essere posta a base del convincimento del giudice ed essere pertanto idonea a supportare un giudizio di penale responsabilità.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, pur non essendo assistite da presunzione di credibilità e dovendo essere più rigorosamente verificate, quanto alla attendibilità intrinseca ed estrinseca, alla luce dell’insieme di tutti gli elementi processuali, ben possono da sole fondare il convincimento del giudice.
Con sentenza resa a Sezioni Unite, la Suprema Corte ha, infatti, sancito il principio di diritto secondo cui “le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone’. In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. S.U. 41461/2012).
Ebbene, nel caso di specie, la persona offesa deve ritenersi pienamente attendibile per l’intrinseca credibilità che alla stessa può essere riconosciuta e per la concordanza del complessivo resoconto dei fatti con le altre prove che completano il quadro accusatorio a carico degli imputati.
La donna ha, infatti, spiegato in modo chiaro e preciso i fatti in questione, fornendo un racconto coerente e molto dettagliato della vicenda. L.M. ha riferito dello stupore con il quale reagì alla telefonata della sorella A. che le rivelò quanto accaduto il 30.05.2013, descrivendo i successivi momenti in cui si recò dal notaio M. per avere spiegazioni e la concitata discussione con la madre che confermò la circostanza per cui la procura speciale era stata effettivamente sottoscritta a sua insaputa, pur provando a sostenere di essersi, lei stessa, sostituita alla figlia.
Non sono, inoltre, emersi elementi dai quali evincere la sussistenza di intenti pretestuosi o calunniatori ai danni degli imputati.
2.2.2 La versione di L.M., oltre a superare il vaglio di intrinseca attendibilità, ha trovato riscontro nelle ulteriori risultanze probatorie.
2.2.2.1 In primo luogo, il marito della donna, l’avvocato M.A. ha pienamente confermato la versione dei fatti fornita dalla moglie.
M., in particolare, ha riferito di aver assistito alla telefonata dei primi giorni di ottobre 2017 di M. con la sorella A.: pur non comprendendo il contenuto della conversazione avvenuta in lingua albanese, egli si avvide dello stato di agitazione della moglie che lo mise al corrente delle confidenze ricevute.
Il teste ha, altresì, confermato di aver accompagnato M. dal notaio M., ribadendo che, quando la donna visionò la copia della procura speciale in questione, sostenne immediatamente che la firma apposta in calce non era la sua.
Quando M. contestò al notaio di non aver proceduto diligentemente all’identificazione dei presenti, questo si agitò rispondendo di non ricordare nello specifico le circostanze dell’incontro del 30.05.2013 a causa del considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti, pur ribadendo che egli, per prassi, si occupa personalmente delle operazioni di identificazione dei soggetti, controllando i documenti di identità in originale.
Il teste inviò poi due comunicazioni via pec al notaio, riservandosi eventuali richieste risarcitorie e successivamente informandolo della querela sporta dalla moglie contro i fratelli per l’accaduto (cfr. documenti prodotti all’udienza del 14.07.2022).
M. ha riferito anche di quanto accade dopo l’incontro presso lo studio notarile: dapprima egli accompagnò M. dalla sorella D.. L’uomo, rimanendo in auto con i finestrini abbassati, riuscì ad ascoltare la conversazione che ebbe luogo in giardino e in lingua italiana: quando M. mostrò la copia della procura alla sorella, questa rispose stizzita sostenendo di non sapere nulla della vicenda.
Il teste accompagnò, poi, la moglie dalla madre: anche in questo caso, pur rimanendo in auto, egli riuscì a prendere atto della dinamica dell’incontro dato che le donne rimasero sul ballatoio. M. non comprese il contenuto della conversazione che avvenne in lingua albanese. In ogni caso egli notò che, quando M. esibì copia della procura alla madre, il tono della discussione si alzò e vi fu una schermaglia anche con S.D. che era presente e che disse in italiano di non voler essere coinvolta nelle questioni di famiglia che non la riguardavano. La madre prese poi degli altri fogli che non voleva esibire a M.: questa, però riuscì a vincere le sue resistenze e le sfilò i documenti di mano.
Nei giorni seguenti la moglie si sforzò per provare a rievocare gli accadimenti della sera del 30.05.2013, rinvenendo i menzionati attestati di partecipazione al corso di nuoto delle figlie e ricordando, pertanto, di aver trascorso il pomeriggio in piscina per assistere al saggio in compagnia dell’amica M. che poi era tornata a casa con lei, trattenendosi per cena per festeggiare in anticipo il suo compleanno.
M. ha confermato che, prima dei fatti, i rapporti con i familiari erano sereni, ribadendo che la moglie era molto legata alle sorelle che frequentavano quotidianamente la loro abitazione, rimanendovi talvolta anche da sole quando la moglie usciva per andare a prendere le figlie a scuola.
2.2.2.2 Quanto riferito dalla persona offesa ha trovato, inoltre, piena conferma anche nelle dichiarazioni di M.N..
La donna ha riferito che M., sua amica di lunga data, l’aveva messa al corrente dei fatti oggetto del presente procedimento, raccontandole che era stata apposta una firma falsa in un atto notarile risalente al 30.05.2013.
Nel tentativo di ricostruire cosa fosse successo quel giorno, M. cercò tra le carte che conservava a casa e trovò gli attestati di partecipazione delle figlie al saggio di nuoto riportanti la data in questione e li mostrò all’amica.
La M. ha quindi confermato che, nel pomeriggio del 30.05.2013, aveva accompagnato M. presso la piscina di Nanto per assistere al saggio di nuoto delle figlie, per poi tornare a casa con lei. La donna si era trattenuta anche per cena poiché avevano deciso di approfittarne per festeggiare in anticipo il suo compleanno (la M. avrebbe compiuto gli anni pochi giorni dopo, il 3 giugno), ricorrenza che usualmente la stessa trascorreva con M. e la sua famiglia. La teste era rimasta presso l’abitazione fino alle 22:30 circa, precisando che, durante tutta la serata, M. non era uscita di casa.
2.2.2.3 Le dichiarazioni di L.M. sono state confermate anche dal notaio M.M. quanto all’incontro dell’autunno 2017.
Questo ha riferito che, ad ottobre di quell’anno, la donna si recò presso il suo studio accompagnata dal marito: i due lo misero al corrente della vicenda relativa alla procura speciale che era stata sottoscritta nel suo studio cinque anni prima.
Egli recuperò la documentazione e ribadì che, essendo passato molto tempo dai fatti, non aveva alcun ricordo specifico dell’incontro con le persone che si erano presentate per la sottoscrizione dell’atto in questione.
Ad ogni modo, il notaio ha ribadito che, per prassi, egli effettua personalmente l’identificazione dei soggetti che si presentano nel suo studio per la redazione di atti, visionando i documenti di identità in originale, di cui viene fatta copia e i cui estremi vengono riportati nell’atto stesso. Nel caso di specie L.M. risultava essere stata identificata mediante l’esibizione del passaporto.
2.2.2.4 Quanto alla firma apposta sulla procura speciale, di grande rilevanza sono le conclusioni alle quali è giunto il consulente tecnico nominato dalle parte civile R.G., sentito in dibattimento e la cui relazione grafologica è stata versata in atti.
Il consulente ha riferito di aver confrontato la firma presente sulla procura in questione,
sottopostagli in originale, con la firma autografa di L.M. apposta su una serie di atti e documenti da lei forniti -per un totale di 27, alcuni in originale (anche autenticati), altri in copia- relativi a un arco temporale ricompreso tra il 2001 e il 2019 (tra questi, diversi erano risalenti al 2013 e al 2014 e, quindi, a un’epoca coeva al periodo in cui venne sottoscritta la procura speciale in verifica).
Dall’analisi della documentazione di comparazione fornita, R. ha rilevato che la scrittura della L. è variata poco nel corso degli anni, presentando segni grafici anche rari e personalizzati ripetuti nel tempo.
All’esito dell’esame confrontuale esperito, il consulente ha riscontrato un elevato numero di differenze grafiche tra la firma in verifica e le scritture di comparazione, relative sia alla scrittura nel suo insieme, sia alle singole lettere (illustrate nel dettaglio alle pagg. 7-14 della relazione: a titolo di esempio, è stato constatato che, nelle scritture autografe, la lettera ‘m’ minuscola inizia con ‘un ricciolino nella parte inferiore della scrittura a cui segue un filetto ascendente’, invece, nella firma in verifica, inizia ‘con un’asta discendente’, caratteristica che non si riscontra mai nelle scritture di comparazione; inoltre, nelle scritture autografe tale lettera è sempre tracciata con tre gambette e archi e la terza gambetta presenta l’apice acuto, mentre nella firma in verifica la lettera è tracciata con due soli archi rotondeggianti; ancora, l’occhiello delle lettere ‘o’e ‘a’, nelle scritture autografe, è piuttosto largo, mentre nella firma in verifica è ‘sicuramente più stretto che largo’; tali differenze grafiche sono state ritenute ‘ben evidenti e di tipo strutturale e non solo formale’).
Poiché le differenze individuate sono numerose e significative -non potendo essere riconducibili a semplici variazioni estemporanee del modo di firmare da parte di una stessa persona- il consulente ha concluso sostenendo che la firma in verifica ‘è apocrifa ovvero non è stata vergata dalla mano della Sig.ra L.M.’.
Le considerazioni esposte dal consulente devono ritenersi condivisibili in assenza di motivi per cui discostarsene, in ragione sia della completezza dell’iter logico e argomentativo seguito, sia del fatto che nessuna delle parti ha addotto elementi di senso contrario tali da mettere in dubbio le conclusioni esposte.
2.2.2.5 Si aggiunga, infine, che quanto riferito da L.M. in merito alla conversazione con la madre -dalla quale si recò dopo essere stata dal notaio- ha trovato conferma nella traduzione e trascrizione peritale della registrazione del colloquio dalla stessa effettuata.
Sul punto, deve farsi riferimento all’elaborato depositato dal perito in data 11.10.2023, contenente le correzioni apportate dopo che lo stesso, in seguito a un più attento ascolto della traccia audio, è riuscito a precisare, in relazione alle interlocutrici di M., quale voce dovesse essere attribuita a S.D. e quale, invece, a una diversa voce femminile -da ricondurre, in base a quanto emerso, alla madre di M.- e che, nel primo elaborato, aveva confuso a causa della sovrapposizione delle voci stesse.
Dalla trascrizione della conversazione è emerso che tra M. e la madre vi fu una discussione concitata, in cui quest’ultima più volte ribadì che ‘la carta’ non le era servita, ripetendo molte volte di essere stata lei a firmarla (cfr. pag. 5: M.: ‘chi ha firmato?, v.f.: ‘io. Io l’ho fatto’, M.: ‘non sei stata tu!, v.f.: ‘sono stata io!). Quando M., non credendo alla madre, interpellò la S. chiedendole perché avesse firmato al suo posto, questa non prese posizione sul punto, limitandosi a dire, in italiano, di non essere interessata alle loro faccende (cfr. pag. 5 e 6: M.: ‘D.! … Perché hai firmato nei mio posto?, … D.: ‘Ho firmato al tuo posto?’, M.: ‘Eh? Sì’, D.: ‘Sei sicura?… Guarda, a me non mi interessa niente di voi e di altre cose … Proprio nulla, non mettete me in mezzo’).
Dopodiché la madre andò a prendere i documenti in originale: M. insistette per vederli, ma la madre fece presente che li avrebbe strappati dato che non le servivano più.
È quindi udibile il suono di fogli che vengono strappati. Quando M. riuscì a impossessarsi delle carte in questione, la madre si oppose, sostenendo che si trattava di documenti che non le appartenevano.
2.2.3 Infine, la credibilità della persona offesa non è stata in alcun modo minata nel corso del dibattimento dagli elementi raccolti dalla difesa.
Al contrario, l’imputata L.A. ha di fatto ammesso l’accaduto, pur rendendo -nel maldestro tentativo di giustificarsi- delle dichiarazioni confuse e contraddittorie e rispondendo alle domande in modo evasivo.
Quanto all’incontro avvenuto dal notaio M. nel 2013 la stessa ha riferito, in un primo momento, di ricordare che la sorella M. vi avesse preso parte, non essendo in grado, però, di confermare con certezza tale circostanza visto il tempo trascorso dai fatti.
La donna ha dichiarato, inoltre, di non ricordare se anche S.D. fosse presente, escludendo invece la partecipazione della madre.
L’imputata ha confermato la telefonata dei primi giorni di ottobre 2017 durante la quale informò M. del fatto che nel 2013 le sorelle e il fratello erano andati dal notaio per sottoscrivere un atto che consentiva alla madre di vendere le terre in Albania e che, in quell’occasione, la S. aveva firmato al suo posto: sul punto A. ha sostenuto, dapprima, di aver rivelato tali informazioni a M. in un momento di rabbia a causa di un non meglio precisato ‘malinteso col fratello’. L’imputata si è poi ripetutamente contraddetta, negando di aver riferito di tale episodio alla sorella, per poi confermarlo nuovamente. La stessa ha dichiarato, inoltre, di non ricordare se, all’esito della conversazione in questione, inviò un messaggio a M. con il nome del notaio presso il quale avvenne l’incontro, non potendo escludere tale circostanza.
A. ha precisato, infine, che la procura speciale in questione non è, in ogni caso, mai servita, in quanto all’epoca, in famiglia, erano erroneamente convinti che gli immobili in A. fossero intestati a tutte le sorelle e al fratello (per questo si era resa necessaria una procura sottoscritta congiuntamente da tutti), invece poi scoprirono che ad essere intestatarie dei beni erano solo la madre, A. ed E. (cfr. documentazione prodotta dalla difesa all’udienza dell’11.01.2024).
Quanto a L.G., durante l’esame, questo ha rievocato un’occasione in cui si recò da un notaio per sottoscrivere una procura in favore della madre al fine di consentirle di ‘procedere avanti con la documentazione in Albania’ (senza ricordare né il nome del notaio, né il luogo o la data dell’incontro): vi parteciparono anche tutte le sorelle, mentre la moglie S. non vi prese parte poiché nel 2013 la stessa trascorreva le giornate a casa dato era incinta, aveva l’altra figlia piccola da accudire e non lavorava.
L’imputato ha riferito che la S. gli raccontò del confronto tra M. e la madre al quale la stessa aveva assistito dicendogli che, dopo aver spinto la madre, M. le aveva strappato un foglio dalle mani ed era scappata via.
Anche S.D. si è sottoposta ad esame, limitandosi a negare di essersi recata dal notaio M., dichiarando che nel 2013 trascorreva il suo tempo a casa dato che non lavorava ed era incinta, precisando che la gravidanza non fu problematica e che la figlia nacque il 16.10.2013 (cfr. documentazione prodotta dalla difesa all’udienza dell’11.01.2024).
L.D. ha, invece, reso spontanee dichiarazioni, ripetendo più volte di non aver mai sottratto i documenti di identità della sorella M., né di averle mai chiesto dove li conservasse, aggiungendo che, all’epoca dei fatti, non frequentava spesso la sua abitazione.
La donna ha riferito che molti anni prima c’erano state delle tensioni con il marito di M. che aveva assistito, in qualità di legale, un dentista che l’imputata voleva citare in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni che riteneva le fossero stati cagionati (cfr. documentazione prodotta all’udienza dell’11.01.2024), sostenendo che M. aveva chiesto ad A. di testimoniare contro di lei: l’imputata, allora, pur di evitare problemi in famiglia, aveva rinunciato ad agire.
Quanto ai fatti oggetto di contestazione, D. ha affermato che la S. non avrebbe potuto firmare al posto di M. a causa delle fattezze fisiche diverse e considerato che la cognata, all’epoca, era incinta.
Ebbene, si evidenzia in primo luogo come gli imputati abbiano, in parte, ammesso alcune circostanze (con riferimento, ad esempio, alla dinamica dell’accesa discussione tra M. e la madre; A., in particolare, ha confermato il contenuto rivelatorio della telefonata alla sorella M., salvo poi negare e nuovamente confermare l’accaduto).
Gli stessi, però, invece di prendere una specifica posizione sui fatti a loro contestati, hanno reso dichiarazioni nel complesso vaghe, generiche e confuse, provando a spostare l’attenzione su altri aspetti, tornando a ribadire che, ad ogni modo, la procura speciale in questione non venne di fatto utilizzata o rievocando, come nel caso di L.D., dissapori passati tra le parti.
È appena il caso di rilevare che l’osservazione rimarcata dagli imputati per cui la S. non avrebbe potuto sostituirsi a M. per il solo fatto di essere incinta, non coglie nel segno: considerata la data di nascita della figlia, si desume agevolmente che, nel maggio 2013, la gravidanza non era ancora giunta a uno stadio tale da essere necessariamente evidente e visibile all’esterno (la donna era all’incirca al quarto mese di gestazione), non costituendo, in ogni caso, un impedimento alla possibilità di recarsi presso lo studio notarile.
Quanto all’aspetto esteriore di L.M. e S.D., raffrontando la fotografia presente sul passaporto della prima -utilizzato ai fini identificativi davanti al notaio M.- e le diverse fotografie versate in atti che immortalano in varie occasioni la seconda (prodotte dalla parte civile all’udienza del 14.07.2022), si rileva che le donne non si caratterizzavano, quantomeno in apparenza e a un primo sguardo, per fattezze fisiche manifestamente differenti: entrambe si presentavano con i capelli lisci, lunghi e castani e con una corporatura normale. È possibile, pertanto, che il notaio -il quale, comprensibilmente, trattandosi di fatti molto risalenti nel tempo, non è stato in grado di ricordare alcunché in relazione alla sottoscrizione della specifica procura in questione, limitandosi a dare atto delle modalità con cui consuetamente avviene l’identificazione dei soggetti presenti- nel caso di specie, procedendo senza soffermarsi particolarmente sul controllo visivo, non si sia reso conto del fatto che la donna che si era presentata come L.M. non corrispondeva a quella raffigurata sul documento di identità.
Anche la teste della difesa L.Z. ha confermato la dinamica della discussione che ebbe luogo con la figlia M.: quest’ultima si recò da lei, arrabbiata, per parlare della procura del 2013, chiedendole cosa fosse stato fatto con quell’atto. La madre le rispose che la procura non era servita a nulla e andò a prendere il documento, di cui la figlia si impossessò dopo averla spinta.
La teste ha riferito che M. si era arrabbiata perché si era resa conto del fatto che, sui documenti albanesi, non compariva il suo nome, ma solo quello della madre, di A. e di E.. Z. però non è stata in grado di spiegare il motivo per cui la figlia pretendeva di vedere e di portare con sé la procura del maggio 2013 e quale fosse il problema che aveva riscontrato al riguardo, negando che M. si stesse lamentando del fatto che qualcuno avesse firmato al suo posto.
Tali dichiarazioni risultano ampiamente smentite dalla registrazione della conversazione tra le donne prima menzionata, durante la quale, come visto, M. chiese alla S. perché avesse sottoscritto la procura al posto suo, mentre la madre continuava a ripetere che era stata lei a sostituirsi alla figlia.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la ricostruzione dei fatti fornita da L.M. -corroborata e ampiamente confermata da tutte le risultanze processuali raccolte e non smentita o contraddetta da elementi contrari- risulta estrinsecamente e intrinsecamente attendibile.
2.3 La penale responsabilità degli imputati per il reato di falso ideologico per induzione
Alla luce delle complessive risultanze dell’istruttoria dibattimentale di cui si è dato atto, risultano integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico per induzione contestato in concorso agli imputati.
È, infatti, emerso che in data 30.05.2013 S.D., L.A., L.E., L.D. e L.G. si erano recati presso lo studio del notaio M. a V. dove, alle 19:00, avevano sottoscritto una procura speciale -con firme autenticate dal notaio- in favore di L.Z. così da consentirle di trasferire o vendere, in nome e per conto dei figli, alcuni immobili siti in A.. In quell’occasione, S.D., moglie di L.G., si era presentata come L.M., esibendo il documento di identità di quest’ultima e firmando al suo posto.
Solo a ottobre 2017 A. rivelò l’accaduto a M. che, incredula, si recò con il marito dal notaio. Ottenuta una copia della procura, la donna constatò immediatamente che la firma apposta in calce a suo nome non era la sua: lo stesso consulente tecnico di parte, all’esito degli accertamenti grafologici -non contestati- ha accertato che la firma in questione risulta essere apocrifa.
M. andò quindi dalla sorella D. -che si limitò a sostenere di non sapere di cosa stesse parlando- per poi raggiungere la madre con la quale ebbe un’accesa discussione: questa le mostrò la procura in originale, sostenne di essere stata lei ad aver firmato al posto della figlia e, dopo aver precisato che l’atto in questione comunque non era servito a nulla, lo strappò. La cognata D., interpellata sulla questione della firma, disse unicamente di non voler esser coinvolta nelle loro questioni di famiglia.
M. è poi riuscita a ricostruire gli accadimenti del 30.05.2013, fornendo un’ulteriore conferma del fatto che la stessa non potesse essere presente dal notaio la sera in cui venne sottoscritta la procura: come confermato anche dal marito e dall’amica M., la donna, nel pomeriggio, era andata ad assistere al saggio di nuoto delle figlie (di cui aveva conservato gli attestati di partecipazione, riportanti la data in questione) per poi rientrare a casa e festeggiare il compleanno dell’amica che si era trattenuta per cena, senza mai allontanarsi dall’abitazione.
Ebbene, la condotta posta in essere dagli imputati integra senza dubbio il reato di cui agli artt. 48 e 479 (con riferimento all’art. 476, comma 2) c.p., atteso che gli stessi indussero con l’inganno il notaio ad attestare falsamente, nell’autentica di firme stesa in calce alla procura speciale, che l’atto in questione venne sottoscritto alla presenza di L.M..
Come è noto, infatti, ‘in tema di reati di falso, si configura l’ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l’attestazione, di cui l’atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall’inganno del terzo, autore mediato’ (cfr. Cass. 22839/2019: in applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48 e 479 c.p. riportata dall’imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l’identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, a una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute).
Non sussistono dubbi sul pieno coinvolgimento di tutti gli imputati nella vicenda: questi – a fronte della contrarietà manifestata da L.M. in merito alla possibilità di cedere la sua quota dei beni a terzi- decisero comunque di procedere al conferimento della predetta procura speciale in favore di L.Z. al fine di consentirle di trasferire o vendere gli immobili in questione, attuando una sostituzione di persona e facendo comparire S.D. al posto di L.M..
La circostanza per cui fu S. a presentarsi e a firmare in luogo di M. venne riferita a quest’ultima da A., quando le confidò l’accaduto.
La stessa S., interpellata sul punto da M. a distanza di tempo, non negò il fatto, limitandosi a dire di non voler essere coinvolta nelle loro faccende familiari.
Sul punto, non può evidentemente darsi credito all’ipotesi per cui fu la madre di M. a sostituirsi a lei (come sostenuto da L.Z. durante la conversazione con la figlia nel chiaro tentativo di assumere su di sé la responsabilità del fatto e di ‘coprire’ la nuora, circostanza, tra l’altro, in seguito negata dalla stessa Z. in dibattimento), attesa la rilevante differenza anagrafica -pari a diciotto anni- tra le donne.
In tempi più recenti anche E. aveva ribadito a M. che era stata la S. a sostituirsi a lei.
Si aggiunga, inoltre, che gli imputati si sono limitati a negare tale circostanza sostenendo che non poteva essere stata la S. a prendere il posto di M. poiché la prima, all’epoca dei fatti, era incinta. Come già argomentato in precedenza, trattasi di un elemento che non vale in alcun modo a escludere la presenza della S. presso lo studio del notaio il giorno della sottoscrizione della procura.
È appena il caso di osservare che l’apposizione sull’atto in questione della firma falsa da parte della S. sarebbe suscettibile di integrare il diverso reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico previsto dall’art. 482 c.p. (cfr. sul punto Cass. 53044/2016), in questa sede, però, non oggetto di contestazione.
Risulta, inoltre, integrata la circostanza aggravante contestata poiché la falsificazione ebbe ad oggetto un atto fidefacente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, ‘in tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinché sia configurabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 476, comma 2, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l’atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale’ (cfr. Cass. 35219/2017).
La difesa ha provato, infine, ha sostenere che, pur ammettendo la materialità dei fatti contestati, non si configurerebbe la penale responsabilità degli odierni imputati poiché sarebbe emerso, in seguito, che solo L.Z. e due delle figlie erano le intestatarie degli immobili in A., con esclusione di L.M., la quale, pertanto, sarebbe stata sprovvista, a monte, del potere giuridico di conferire alla madre la procura in questione – di fatto poi non utilizzata- così essendosi verificato un ‘falso inutile’, venendo in rilievo un reato impossibile per inidoneità dell’azione.
Tale argomentazione è fuorviante e non coglie nel segno.
Si rammenta, infatti, che i delitti di falsità in atti sono posti a presidio in via immediata e diretta del bene giuridico della fede pubblica, da individuarsi nella fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione, mentre, in via mediata e indiretta, viene altresì tutelato l’interesse specifico che il documento -genuino, quanto alla provenienza, e veridico nel suo contenuto- garantisce.
In particolare, nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell’affidamento nella corrispondenza al vero della informazione che l’atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel contesto, non essendo necessaria, ai fini della rilevanza penale del fatto, la determinazione di un danno ulteriore per l’amministrazione ovvero di un pregiudizio dell’interesse probatorio connesso all’oggetto materiale della condotta di falsificazione.
Conseguentemente la Suprema Corte ha in più occasioni rilevato che il reato di cui all’art. 479 c.p. si perfeziona con la formazione di un enunciato descrittivo privo di corrispondenza con il reale, senza che rilevino finalità ulteriori.
Ciò premesso, si osserva che la censura secondo la quale il potenziale rilievo offensivo della procura speciale contenente la falsa attestazione sarebbe stato neutralizzato dalla successiva scoperta della mancanza di titolarità, in capo a L.M., dei beni immobili siti in A., non si confronta con il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il reato di falso ideologico è un reato istantaneo di pericolo che si consuma nello stesso istante della falsa attestazione.
Trattasi, per di più, di un reato di pericolo astratto, non essendo necessario alcun evento dannoso in senso naturalisticamente inteso, né un particolare accertamento circa la pericolosità concreta dell’atto (cfr. Cass. pen. n. 25911/2021).
La deduzione articolata è fallace anche sul piano della pretesa inoffensività del fatto avuto riguardo all’inidoneità decettiva della falsa attestazione.
Alla stregua della pluriennale elaborazione sul tema dell’offensività dei reati di falso, infatti, la verifica in ordine alla mancanza di incidenza della condotta in concreto tenuta dal soggetto agente sulla integrità del bene giuridico tutelato, vale a dire sull’efficacia probatoria del documento in relazione all’aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti del tipo legale di rappresentazione, deve essere compiuta, alla luce dell’art. 49, comma 2, c.p. -quale norma che governa la materia in questione- con riferimento ‘al significato e al valore dell’atto di cui si tratta’ e non con riguardo ‘all’effettiva realizzazione di un inganno, che non è elemento della fattispecie’.
Per cui, può ribadirsi che, in caso di falso ideologico, non ricorre l’ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell’azione ove la contestata falsità dell’attestazione ‘non emerga dal documento stesso in cui questa è trasfusa, ma ab extra, per effetto di enunciati descrittivi o valutativi di segno contrario incorporati in altri documenti. Il reato impossibile, infatti, presuppone l’originaria, assoluta inefficienza causale dell’azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio ex ante, con la conseguenza che il verificarsi dell’evento e, conseguentemente, il pericolo di offesa per il bene tutelato, debbono profilarsi come impossibili a causa delle intrinseche caratteristiche dell’azione’ (cfr. Cass. 20815/2018).
Poiché, nel caso di specie, il fatto che L.M. non fosse in realtà titolare dei beni in questione, non risultava dall’atto contenente la falsa attestazione, ma -stando a quanto sostenuto dalla difesa- è stato scoperto successivamente, l’invocata irrilevanza della falsità documentale è priva di fondamento.
Nella delineata cornice ermeneutica, pertanto, deve ritenersi che ciò che conta, ai fini dell’integrazione del reato, anche sotto il profilo dell’offensività, è il fatto che il notaio – determinato dall’altrui inganno ai sensi dell’art. 48 c.p.- attestò falsamente, nell’autentica di firme stesa in calce alla procura speciale, che l’atto fidefacente in questione venne sottoscritto alla presenza di L.M., non assumendo alcuna rilevanza, a tal fine, quanto scoperto in seguito in merito all’effettiva titolarità dei beni siti in A., né il fatto che la procura in questione non venne in concreto mai utilizzata.
In altre parole, quand’anche la falsa attestazione della presenza di L.M. all’atto del conferimento della procura speciale fosse stata priva di ricadute pratiche, a causa della successiva scoperta del difetto, in capo alla stessa, della titolarità dei beni immobili in A., tale asserita mancanza di effetti non potrebbe, in ogni caso, giustificare la conclusione dell’irrilevanza penale del fatto per inidoneità dell’azione.
In conclusione, si ritiene che non residuino dubbi in merito alla sussistenza della penale responsabilità degli odierni prevenuti in ordine al reato aggravato di falso ideologico per induzione a loro ascritto.
3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO
3.1 Quanto al trattamento sanzionatorio, si osserva, in primo luogo, che la recidiva contestata a L.G. possa essere esclusa: i precedenti da cui è gravato l’imputato (dovendosi prendere in considerazione solo le prime due pronunce risultanti dal certificato del casellario giudiziale, atteso che la terza è successiva ai fatti in questa sede contestati) hanno ad oggetto episodi risalenti nel tempo (commessi nel 2004 e nel 2007) e relativi a reati (resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, furto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti) di indole del tutto diversa rispetto a quello di cui al presente procedimento, così da non poter essere considerati quali indice di maggiore pericolosità sociale del soggetto.
3.2 Si ritiene, inoltre, che possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla contestata aggravante, dovendosi valorizzare il comportamento processuale degli imputati che hanno partecipato al processo e lo stato di incensuratezza di S.D., L.A., L.E. e L.D..
Quanto a L.G., come visto, questo è gravato da precedenti di diversa indole e risalenti nel tempo, che lo stesso ha ricondotto ai primi anni di permanenza in Italia, sostenendo di essersi in seguito affrancato dall’attività criminosa.
È, inoltre, emerso che gli imputati sono inseriti nel tessuto sociale, lavorando e avendo formato la proprie rispettive famiglie (cfr. documentazione prodotta dalla difesa con riferimento all’attività lavorativa svolta da L.D., A. e G. e attestante lo stato di famiglia degli imputati), potendosi ritenere che il fatto oggetto dell’odierno procedimento abbia rappresentato un episodio isolato, commesso in relazione alle specifiche questioni familiari relative agli immobili in A..
3.3 Pertanto, tenuto conto di ciò e considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., appare equo irrogare a S.D., L.A., L.E., L.D. e L.G. la pena quantificata nel minimo edittale di un anno di reclusione ciascuno.
Segue la condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali.
3.4 In assenza di precedenti ostativi, è possibile concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a S.D., L.A., L.E. e L.D., sussistendo elementi per formulare una prognosi positiva di astensione delinquenziale, potendosi ritenere, come già evidenziato, che il fatto contestato sia riconducibile a un evento episodico correlato ad alcune specifiche questioni familiari.
Quanto, invece, a L.G., i precedenti da cui lo stesso è gravato sono ostativi alla concessione dei benefici di legge.
3.5 Devono, infine, essere rigettate le richieste risarcitorie avanzate dalla costituita parte civile, atteso che non è stata dimostrata la sussistenza di danni direttamente subiti dalla stessa a causa della condotta delittuosa in questione.
Per quanto non sussistano dubbi in merito alla penale responsabilità degli imputati per il reato di falso ideologico per induzione nei termini prima descritti, non è stata fornita alcuna prova dei danni che tale condotta avrebbe cagionato alla persona offesa né sul piano patrimoniale (atteso che non è emerso che la procura speciale sia stata in qualche modo usata in danno di L.M.), né sul piano morale. La stessa, scoperti i fatti, ebbe un’accesa discussione con la madre, ma non sono emerse altre conseguenze giuridicamente apprezzabili tali da giustificare pretese risarcitorie.
Sul punto, lo stesso difensore di parte civile ha sostenuto in via estremamente generica che L.M. ha subito un pregiudizio ‘assolutamente rilevante’, senza in alcun modo specificare in cosa sarebbe consistito tale asserito pregiudizio.
Si rammenta, infatti, che ‘ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell”an debeatur’, atteso che è rinviata al separato giudizio civile la sola determinazione quantitativa del danno’ (cfr. Cass. 31574/2023).
Ai sensi dell’art. 544, comma 3, c.p.p., ricorrono i presupposti per indicare in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli art. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara S.D., L.A., L.E., L.D. e L.G. colpevoli del reato a loro ascritto e, per l’effetto, esclusa la recidiva contestata a L.G., nonché riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all’art. 476, comma 2 c.p., li condanna alla pena di un anno di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa per S.D., L.A., L.E. e L.D..
Visto l’art. 538 c.p.p.,
rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile.
Termine di novanta giorni per la motivazione.
Conclusione
Così deciso in Vicenza, il 13 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2024.























































































