Esclusa la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. per molestia e tentata violazione di domicilio

Sintesi della Sentenza del Tribunale di Trieste del 09/05/2024, n. 587

Il Tribunale di Trieste ha escluso la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., considerando di una certa gravità le condotte poste in essere dall’imputato O.I., consistenti nel pedinamento della ex fidanzata e nella tentata violazione di domicilio presso la sua abitazione. L’imputato è stato condannato a sei mesi e dieci giorni di reclusione, con il riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. La decisione si fonda sul fatto che i comportamenti dell’imputato non possono essere considerati di particolare tenuità, data la loro natura molesta e il pericolo concreto che hanno rappresentato per la persona offesa.

Massima

Esclusa la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. per molestia e tentata violazione di domicilio – La causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. non può essere riconosciuta quando i fatti presentano una gravità tale da escludere la particolare tenuità. Nel caso di specie, il protrarsi del pedinamento e la tentata violazione di domicilio, culminata solo con l’intervento delle forze dell’ordine, giustificano la condanna senza riconoscimento della particolare tenuità del fatto. (Tribunale Trieste, Sent., 09/05/2024, n. 587)

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania

Testo della Sentenza del 09/05/2024, n. 587 del Tribunale di Trieste

Fonte del testo della Sentenza: Banca Dati Giuridica One LEGALE, consultata il 17/8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Carboni ha pronunciato all’udienza del 06 maggio 2024 la seguente

SENTENZA

nel procedimento nei confronti di:

O.I., nato in N. il (…), residente a T. in via V. n. 12

-assente-

difeso d’ufficio dall’avv. Carlo BENVENUTI del Foro di Trieste

IMPUTATO

del reato p. e p. dall’art.:

1) 660 c.p. perché, con petulanza o altro biasimevole motivo, cagionava molestia e disturbo alla ex fidanzata O.L. dapprima seguendola lungo la strada dopo che costei era uscita dalla scuola di via T. n. 7, indi salendo a bordo del medesimo autobus e, quindi, seguendola fino all’abitazione.

In Trieste il 08.09.2021

2) 56, 614 c.p. perché, spingendo la porta d’ingresso dell’abitazione di O.L. mentre la donna cercava di chiuderla, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad introdursi nell’alloggio contro la volontà di O..

In Trieste il 08.09.2021

Persona offesa:

O.L., residente a T. in via B. n. 4

Svolgimento del processo
Con decreto del P.M., dd. 16/09/2022, O.I. veniva citato a giudizio innanzi al Tribunale di Trieste in composizione monocratica in relazione ai reati a lui ascritti in rubrica.

Alla prima udienza, dd. 23/01/2023, veniva disposta la notifica a mani dell’imputato del decreto di citazione a giudizio e del verbale d’udienza a cura della P.G.

Il 12/06/2023 veniva dichiarata l’assenza dell’imputato e venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

In data 18/12/2023 veniva sentito il teste Vice Isp. P.S. C.S. le cui dichiarazioni, a causa di un problema ai microfoni dell’aula, venivano verbalizzate in forma riassuntiva con l’accordo delle parti.

All’udienza del 04/03/2024 la persona offesa O.L., nell’occasione presente, rappresentava di non parlare bene italiano e pertanto il processo veniva rinviato per procedere al suo esame con un interprete di lingua inglese.

Il 06/05/2024 veniva sentita la persona offesa O.L. con l’ausilio dell’interprete di lingua inglese e si svolgeva poi la discussione della causa con le parti che, infine, presentavano le loro conclusioni così come indicate in epigrafe. A seguito delle stesse, questo giudice decideva, dando lettura di separato dispositivo.

Motivi della decisione
Alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattimento, ritiene il Tribunale che debba essere affermata la penale responsabilità di O.I. per entrambi i reati a lui ascritti in rubrica.

I fatti risultano provati sulla base delle dichiarazioni della persona offesa O.L., che ha reso un racconto di per sé credibile e coerente, non ha subito contestazioni di rilievo e non si è nemmeno costituita parte civile; peraltro la sua testimonianza ha trovato riscontro nella deposizione del teste Vice Isp. P.S. C.S. (teste di P.G., come tale dotato di attendibilità qualificata).

In particolare, la O. ha anzitutto chiarito il contesto in cui si sono verificati i fatti, specificando di avere avuto con l’imputato una relazione terminata nel 2017; l’O., tuttavia, non aveva accettato la fine della loro storia.

Ciò premesso, la O. ha riferito che il giorno dei fatti l’O. la seguì da fuori dall’autoscuola di via T. fino a piazza G., salì sul suo stesso autobus, la infastidì durante il tragitto e scese alla sua stessa fermata a S.G., continuando poi a seguirla fino alla sua abitazione. La O. cercò quindi di entrare rapidamente in casa ma l’O. iniziò a spingere la porta d’ingresso dell’appartamento per impedire alla O. di chiuderla e introdursi così dentro l’abitazione. La O. riuscì tuttavia a respingerlo e a chiudere la porta; a quel punto la donna chiamò la Polizia vedendo l’O. restare fuori dall’appartamento e temendo che potesse scontrarsi con il nuovo compagno della donna che avrebbe dovuto da lì a poco raggiungerla a casa.

Sul posto intervenne il Vice Isp. P.S. C., che ha riferito che trovò la O. dentro il condominio mentre l’O., in stato di alterazione alcolica, si trovava fuori e che, dopo, sopraggiunse sul posto Z.M., il nuovo fidanzato della persona offesa. Il teste ha poi specificato che la O. si presentava preoccupata e che le forze dell’ordine, alla fine, convinsero l’O. ad andarsene.

Alla luce degli elementi riassunti, come anticipato, ritiene il Tribunale che debba essere affermata la penale responsabilità dell’imputato per entrambi i reati a lui ascritti.

Partendo dal primo capo d’imputazione, risulta provato, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa (il cui racconto, come detto, è apparso credibile per le ragioni dette e risulta riscontrato da quanto constatato dalla P.G. poi intervenuta) che l’O. seguì l’ex fidanzata O. da via T. fino a casa a S.G., infastidendola durante il tragitto sull’autobus. La condotta, avvenuta in luoghi pubblici e chiaramente molesta, dell’imputato è certamente sussumibile dei contorni della fattispecie di cui all’art. 660 c.p., apparendo sul punto sufficiente ricordare il principio espresso ad es. da Cass., Sez. I, n. 11198/2020, secondo cui “Il reato di molestia o disturbo alle persone può essere integrato anche dalla condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento.”.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, il protrarsi del pedinamento (da via T. fino a S.G.) nonché le modalità dello stesso (salendo sul medesimo autobus e scendendo alla medesima fermata importunando la persona offesa durante il tragitto) illuminano il dolo del reato.

Passando al capo 2) d’imputazione, risulta provato che l’O., dopo aver seguito la O. fino a casa, iniziò a spingere, da fuori, la porta dell’appartamento mentre la persona offesa cercava di chiuderla. Non vi è dubbio che la condotta costituisca atto idoneo (avrebbe consentito all’O. di introdursi nell’appartamento) diretto in modo non equivoco (è evidente che l’O., dopo il pedinamento, voleva seguire la O. dentro casa e, in ogni caso il gesto non è giustificabile con alcuna alternativa condotta lecita) a introdursi nell’abitazione della O. contro la sua volontà, con l’imputato che non vi riuscì solamente perché la persona offesa lo respinse riuscendo a chiudere la porta. Sussistono dunque tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui agli artt. 56-614 c.p.

Il dolo del reato si evince dalle univoche modalità della condotta consistite nello spingere, da fuori, la porta dell’appartamento che la O. cercava di chiudere.

Non può essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., non apparendo i fatti di particolare tenuità, risultando gli stessi anzi di una certa gravità considerato il protrarsi del pedinamento, culminato con l’illecito tentativo di introdursi in casa della persona offesa, con l’imputato che infine si allontanò solo a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, non sono emersi elementi positivi cui ancorare il riconoscimento delle attenuanti generiche

Le condotte ascritte all’O. devono essere ritenute avvinte dal vincolo della continuazione in quanto del tutto analoghe, poste in essere nel medesimo contesto spazio temporale e nei confronti della medesima persona offesa.

Venendo quindi alla pena cui condannare l’O. tenuto conto dei parametri tutti di cui all’art. 133 c.p., si stima congruo determinare la stessa in mesi sei, giorni dieci di reclusione (pena così calcolata: più grave il delitto di cui al capo 2), già tenuto conto della cornice edittale prevista per il tentativo, pena base mesi sei di reclusione; aumentata, per la continuazione con la contravvenzione di cui al capo 1 ), alla pena finale suddetta).

All’accertamento della responsabilità penale segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

Espressa una prognosi di recidiva favorevole nei confronti dell’imputato, finora incensurato, può essere a lui concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre, trattandosi di prima condanna contenuta nei limiti di pena di cui all’art. 175 c.p., può essere accordato anche il beneficio della non menzione della stessa nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Penale, visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

O.I. colpevole dei reati a lui ascritti e, unificati i fatti nei vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di mesi sei, giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

visti gli artt. 163, co. 1, c.p. e 175, co. 1, c.p.,

ACCORDA

all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nei termini e sotto le condizioni di legge.

Motivazione riservata in giorni 15 ex art. 544, co. 2, c.p.p.

Conclusione
Così deciso in Trieste, il 6 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2024.