Minacciare la diffusione di immagini private per ottenere rapporti sessuali è configurabile come violenza sessuale. (Cass. Pen. Sez. III, Sent. n. 32133/2024).

Tentativo di violenza sessuale e minacce di diffusione di materiale privato: la Cassazione conferma la condanna per l’imputato

Massima

tentativo di violenza sessuale e minaccia di diffusione di materiale privato: È configurabile il tentativo di violenza sessuale anche in assenza di contatto fisico, quando la condotta dell’imputato sia idonea e diretta in modo non equivoco a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, come nel caso di minaccia di diffusione di immagini private per costringere la persona offesa a rapporti sessuali. (Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 32133/2024)

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32133 del 7 agosto 2024, ha confermato la condanna dell’imputato per il tentativo di violenza sessuale, stalking e accesso abusivo a sistema informatico, in relazione a una serie di condotte lesive della libertà e dignità della persona offesa. La sentenza ribadisce l’importanza del rispetto della libertà di autodeterminazione sessuale, che può essere violata anche attraverso minacce di diffusione di immagini private, idonee a costringere la vittima a compiere atti sessuali contro la propria volontà.

Il Tribunale di Bergamo aveva inizialmente condannato l’imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 56, 81 comma 2, 609-bis, 612-bis, e 615-ter del codice penale. La Corte d’Appello di Brescia aveva successivamente confermato la sentenza di primo grado.

L’imputato aveva minacciato la persona offesa di mostrare al marito e di divulgare pubblicamente filmati e foto intime della donna, cercando così di costringerla ad avere con lui rapporti sessuali. Nonostante l’assenza di un contatto fisico tra l’imputato e la vittima, la Corte ha ritenuto la condotta idonea a configurare il tentativo di violenza sessuale, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che prevede che la prova della finalità di soddisfacimento dell’impulso sessuale possa essere desunta anche da elementi esterni alla condotta tipica.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, dichiarato inammissibili gli altri motivi di ricorso, tra cui la contestazione della commisurazione della pena e la richiesta di annullamento delle statuizioni civili. La Corte ha infatti ritenuto proporzionata la pena comminata, alla luce della gravità delle condotte dell’imputato e dei suoi numerosi precedenti penali. Riguardo al risarcimento del danno, è stato confermato l’importo stabilito dalla Corte d’Appello, commisurato al grave stato d’ansia e alle conseguenze psicologiche subite dalla persona offesa.

Infine, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Testo della Sentenza n. 32133 del 7 agosto 2024 della III sezione penale della Corte di Cassazione

Fonte del testo della Sentenza, banca dati giuridica One LEGALE consultata il 14/08/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. VERGINE Cinzia – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. AMOROSO Maria Cristina – Relatore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nato a N il (Omissis);
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 10/11/2022, a seguito di giudizio ordinario, il Tribunale di Bergamo dichiarava l’imputato colpevole dei delitti di cui agli artt. 56, 81 comma 2, 609-bis (capo a); 612-bis (capo b); 615-ter, comma uno, (capo c) cod. pen.

Per l’effetto lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali applicando le pene accessorie dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, nonché dell’interdizione per due anni e sei mesi dai pubblici uffici.

Condannava altresì l’imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Con sentenza del 28/09/2023, la Corte d’Appello di Brescia, adita dall’odierno ricorrente, confermava la sentenza di primo grado.

3. Avverso quest’ultimo provvedimento A.A., tramite difensore, propone ricorso per cassazione affidato alle seguenti doglianze.

4. Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, nonché il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui non ha riqualificato il fatto di reato di cui al capo a) nell’ipotesi di cui all’articolo 610 cod. pen. Nella prospettazione difensiva la condotta posta in essere dall’imputato integrerebbe una tipica ipotesi di violenza privata dal momento che non vi è stato alcun atto sessuale punibile ai sensi dell’articolo 609-bis cod. pen.

5. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge nella misura in cui la sentenza d’appello, confermativa della pronuncia di primo grado, ha ritenuto possibile il concorso tra la fattispecie di cui agli artt. 56 e 609-bis cod. pen. e quella prevista dall’art. 612-bis cod. pen.

6. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena che, ad avviso della difesa, non troverebbe giustificazione né nell’esistenza dei precedenti penali dell’imputato, perché risalenti nel tempo e di diversa natura rispetto al reato per il quale vi è stata condanna, né nelle modalità di commissione del tentativo di violenza sessuale che, nella prospettazione difensiva, non sarebbe stata “oltremodo insidiosa” per la persona offesa.

7. Nel quarto motivo di ricorso si chiede l’annullamento delle statuizioni civili poiché la quantificazione del risarcimento del danno sarebbe stata erroneamente effettuata in relazione al “perdurante e grave grado d’ansia” della persona offesa, erroneamente valorizzando, ad avviso della difesa, un elemento tipico proprio del reato di “stalking” e non di quello di violenza sessuale.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d’Appello, con motivazione immune dai vizi denunciati, ha osservato che il A.A. aveva minacciato la persona offesa di mostrare al marito e di divulgare pubblicamente i filmati e le foto ritraenti la donna in intimità con l’uomo con il quale, anni addietro, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale; con ciò ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la donna, altrimenti non consenziente, ad avere con lui rapporti sessuali.

I giudici territoriali hanno correttamente esplicitato le ragioni della qualificazione del fatto evidenziando che la condotta tenuta dal A.A. è stata sorretta, dal punto di vista soggettivo, dalla finalità di congiungersi con la donna e si estrinsecata, dal punto di vista oggettivo, nella violazione della libertà di autodeterminazione sessuale della donna.

La Corte d’Appello ha dunque fatto buon governo dei principi enunciati da Questa Corte. Va infatti ricordato il consolidato insegnamento, cui intende darsi continuità, secondo il quale è configurabile il tentativo di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

Correttamente, dunque, la Corte d’Appello ha ravvisato nella condotta tenuta dall’imputato i requisiti di idoneità e univocità ad appagare i propri istinti sessuali mediante la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima.

2. Il secondo motivo, col quale si lamenta la violazione del principio del ne bis in idem, è inammissibile poiché concernente statuizioni del Giudice di primo grado non devolute al Giudice di Appello con specifico motivo di impugnazione e censurate per la prima volta in sede di legittimità.

3. Il terzo motivo, relativo ai vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in primo luogo per genericità, in secondo luogo perché volto a contestare esclusivamente nel merito il giudizio della corte territoriale sul quantum della pena irrogata.

La Corte d’Appello, con ragionamento immune da vizi logici, e pertanto non censurabile in sede di legittimità, ha reputato proporzionata la commisurazione della pena alla luce delle condotte plurioffensive tenute dall’imputato per un arco temporale apprezzabile e dei numerosi precedenti penali, anche gravi, sussistenti a suo carico.

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile limitandosi ad una contestazione assertiva, non consentita in sede di legittimità, dei criteri di quantificazione del risarcimento del danno. A tale considerazione va aggiunto che la Corte territoriale, con ragionamento immune da vizi logici, ha commisurato il risarcimento alla luce del perdurante stato d’ansia provocato dal ricorrente alla persona offesa e, più in generale, alle conseguenze della condotta dell’imputato sulla salute psichica della donna, che ha avuto necessità di far ricorso a terapie antidepressive e sulla sua vita privata, essendo stata costretta a rivelare al marito la sua passata infedeltà.

5. Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione

Così deciso il 27 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2024.