Articolo 217 legge fallimentare – Bancarotta semplice
L’articolo 217 del codice penale italiano si riferisce alla bancarotta semplice, una forma di reato che riguarda l’imprenditore dichiarato fallito in determinate circostanze. La dottrina dominante considera questa norma come un deterrente efficace contro comportamenti imprudenti o negligenti da parte degli imprenditori che possono portare al fallimento.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 217 – Bancarotta semplice
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver commesso una delle condotte previste dall’articolo in questione. Di seguito degli esempi di condotte dell’imprenditore, dichiarato fallito, che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 217 della legge fallimentare:
- Effettuare spese personali eccessive rispetto alla propria condizione economica.
- Consumare una notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti.
- Compire operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento.
- Aggravare il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento.
- Non rispettare le obbligazioni assunte in un precedente concordato.
- Non tenere i libri contabili come previsto dalla legge o tenerli in modo irregolare.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 217 – Bancarotta semplice
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 217 – Bancarotta semplice e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da sei mesi a due anni.
Testo dell’articolo 217 del codice penale
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che:
- ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
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