Resistenza a Pubblico Ufficiale: Non sussiste il reato di resistenza a pubblico ufficiale quando l’imputato si limita a non collaborare alle investigazioni, senza compiere azioni attive di ostacolo.

Sentenza del Tribunale Nocera Inferiore n. 411/2022

Nella sentenza del Tribunale Nocera Inferiore, Sent., 01/03/2022, n. 411, si fa riferimento a un episodio in cui l’imputato, L.G., non ha aperto la porta della sua abitazione nonostante le reiterate richieste da parte delle forze dell’ordine.

Questa mancata collaborazione, tuttavia, non è stata interpretata come un’azione attiva di resistenza o ostacolo nei confronti delle forze dell’ordine. Infatti, la sentenza sottolinea che L.G. non ha serrato la porta di ingresso, ma si è semplicemente limitato a lasciarla chiusa.

La giurisprudenza citata nella sentenza stabilisce che, per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è necessaria una “volontaria aggressione dei beni” per influenzare direttamente l’attività dei pubblici ufficiali.

Nel caso di L.G., non vi è stata alcuna aggressione attiva o condotta diretta a ostacolare l’operato delle forze dell’ordine.

Inoltre, la sentenza fa riferimento a un precedente giurisprudenziale (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5147 del 16/01/2014) in cui un soggetto aveva rilasciato un cane rottweiler per impedire l’ingresso delle forze dell’ordine, configurando un’azione attiva di resistenza. Tuttavia, nel caso di L.G., non vi è stata alcuna azione simile.

Pertanto, sulla base delle considerazioni fatte e dei principi giurisprudenziali citati, il Tribunale ha concluso che, nel caso specifico, non sussiste il reato di resistenza a pubblico ufficiale, poiché L.G. si è limitato a non collaborare, senza compiere azioni attive di ostacolo.

Massima e sintesi a cura di DAVIDE TUTINO, AVVOCATO PENALISTA – CATANIA

TESTO DELLA SENTENZA n. 411/2022 Tribunale Nocera Inferiore:

Fonte del testo della Sentenza:
OneLEGALE Wolters Kluwer Italia Srl.
 consultata in data 13/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE PENALE DI NOCERA INFERIORE

IL GIUDICE

Dott. Franco Russo Guarro nell’udienza del 1.03.2022 ha emesso la seguente

SENTENZA

IMPUTATO

a) del delitto p. e p. dall’art. 73, co. IV D.P.R. n. 309 del 1990, perché senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 deteneva ad evidente fine di spaccio – per modalità di trattamento e conservazione – sostanza stupefacente del, tipo “cannabis satina – marijuana” suddivisa in plurimi involucri del peso complessivo di grammi 303,96 circa.

In Scafati, il 27.11.2021

b) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 337 c.p., perché, avendo percepito e riscontrato la presenza della polizia giudiziaria operante in uniforme che gli intimava reiteratamente di aprire la porta d’ingresso dovendo procedere a perquisizione d’iniziativa ai sensi degli artt. 41 TULPS e 103 TU 309/90, legittimo atto d’ufficio, si opponeva, alle predette operazioni, al fine di occultare la sostanza stupefacente di cui al capo a).

Con l’aggravante del nesso teleologico coni fatti di cui al capo a)

In Scafati, il 27.11.2021

Con la recidiva specifica:

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L.G. veniva tratto in arresto il 27.11.2021 poiché colto nella flagranza dei reati ascritti.

Il 29.11.2021, convalidata la misura precautelare, il prevenuto dichiarava di voler definire il procedimento con rito alternativo da scegliersi a cura del difensore presente sulla scorta di procura speciale contestualmente conferita al medesimo.

All’odierna udienza, ammesso il rito abbreviato, le parti, esaurita la discussione, rassegnavano le conclusioni sopra riportate ed il giudice decideva come da dispositivo.

Nel verbale di arresto del 28.11.2021 a firma di personale in forza al Reparto Territoriale dei CC di Nocera Inferiore, si legge, per quanto di rilievo; ciò che segue “…In data 28 novembre 2021, alle ore 01.30, in Nocera Inferiore, negli uffici del Comando Arma in intestazione. I sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. S. Ten. F.D., comandante della Sezione Operativa, Lgt. C.S. A.A., Lgt. F.D.N., M.llo S.A. e App. Z.A., tutti addetti al suddetto Reparto, collaborati dal personale in uniforme Brig. S.D.P. e App. V.R., effettivi alla Segone Radiomobile del medesimo Reparto, riferiscono a chi di dovere quanto segue: “Da preliminari attività info – investigative erano state assunte informazioni ed elementi secondo cui il pregiudicato L.G. aveva avviato un’attività di spaccio di sostante stupefacenti del tipo marijuana presso la propria abitazione, all’interno della quale deteneva illegalmente armi e munizioni. Peraltro era stato indicato quale responsabile di reati predatori tra le quali delle rapine. Premesso quanto sopra, al fine di verificare la fondatezza di tali informazioni, i verbalizzanti Lgt. D.F.N., Mar. S.A., App. Z.A., con l’ausilio della pattuglia in divisa della locale Tenenza costituita dall’App. SC. O.C. e dall’App. SC. Q.S. I.E., alle ore 19:30, si portavano presso l’abitazione del L.G., la quale risulta situato a piano terra di uno stabile il cui ingresso principale si affaccia lungo V.M.D. mentre quello retrostante è posto all’interno di un giardino e raggiungibile da un vialetto che costeggia il fabbricato. Nella circostanza, al fine di evitare che il L.G., potesse eludere l’operazione di PG allontanandosi dall’abitazione dall’ingresso secondario o attraverso questi disfarsi di quanto illecitamente custodito, lo scrivente unitamente al personale all’App. SC. O.C. si poneva a presidio di detto accesso, mentre il restante personale bussava ripetutamente all’ingresso principale, senza tuttavia ricevere alcuna risposta da parte del L.G., la cui risposta da parie del L.G., la cui presenta all’interno dell’abitazione veniva accertata attraverso la porta finestra posteriore. Lo stesso, nell’occasione, si trovava in compagnia di una donna e di un uomo. Lo scrivente Lgt. D.F.N., dopo essersi qualificato, ad alta voce ed in presenta di personale in uniforme, intimava al L.G. di aprire immediatamente la porta. C., incurante di ciò spegneva la luce della cucina e si allontanava nascondendosi all’interno di un’altra stanza. Al predetto veniva intimato ad alta voce di aprire e di non opporre resistenza avendo l’urgenza di procedere ad una perquisizione ed identificare allo stesso tempo i soggetti con i quali si trovava. Il L.G., nonostante i ripetuti inviti non aderiva ad alcuna richiesta. Non potendo escludere che lo stesso volesse rimanere barricato in casa evidentemente per sottrarsi all’operazione di PG, si richiedeva l’intervento degli altri verbalizzanti.

Permanendo la necessità e l’urgenza di verificare se nell’abitazione vi fossero occultate armi o sostanze stupefacenti, valutato il comportamento riottoso del L.G., alle ore 21:24, lo scrivente S. Pen. D.F. contattava il Sost. Proc. Dr. R.A., PM di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, il quale notiziato degli accadimenti e dell’operazione di PG in atto, autorizzava verbalmente l’accesso all’interno dell’abitazione anche con l’abbattimento di ostacoli fissi al fine di operare alla perquisizione intrapresa d’iniziativa. Al L.G. veniva ancora una volta intimato di aprire la porta e consentire l’ingresso degli operanti, ma questi, una volta ritornato in cucina e affacciatosi alla porta finestra serrata da un cancello in ferro chiuso con un lucchetto, rifiutava ogni invito. Desisteva nella sua azione solo quando si avvedeva della presenza dei Vigili del Fuoco che erano pronti ad aprire l’ingresso principale costituito da un portone in legno, per cui alla ore 21:30 si riusciva ad accedere nell’abitazione.

L’interessato, veniva dunque reso edotto della facoltà di farsi assistere dal proprio legale o da persona di fiducia, se prontamente reperibile ed idonea a norma dell’art. 120 c.p.p., in proposito dichiarava di non volersi fare assistere dal proprio avvocato anche se sosteneva di averlo contattato telefonicamente.

Si dava dunque immediatamente inizio alla perquisizione di tutti gli ambienti che costituiscono l’abitazione ovvero: la cucina, il corridoio, il bagno, la camera da letto, un salottino, un ingresso, un locale adibito a lavanderia/sgabuzzino nonché un soppalco posto sopra al bagno accessibile dalla cucina e un giardino. Dapprima si identificavano le persone che si trovavano con il L., ossia: C.A. nata a C. dè T. il (…), residente a R., piazza A. nr,.3, sc B int.19, di fatto domiciliata in S. A. A., via C. A. nr.104, identificata tramite carta di identità nr. (…), rilasciata dal Comune di Sant Antonio Abate, nr. Tel. (…); G.R. nato a S. il (…), residente a S. A. A., via C. A. nr.104, identificato tramite carta di identità elettronica nr.. (…), sprovvisto di utenza telefonica. Nel perquisire poi il locale adibito a lavanderia/sgabuzzino, si constava che in esso aveva trovato nascondiglio il pregiudicato S.S. nato a S. (S.) l'(…), residente in S. in Via F. C. nr. 49, identificato tramite carta di identità nr. (…) rilasciata dal Comune di Scafati (tel. Ndr – (…)). La perquisitore personale cui erano sottoposti, nel rispetto della dignità e del pudore, dava per tutti esito negativo, come documentato con atti a parte per quanto attiene i tre soggetti sopra generalizzati. Nel corso dell’operazione, svolta alla costante presenza del F.G. per ogni ambiente, consentiva di rinvenire il materiale di seguito decritto, occultato nei seguenti punti: nella camera da letto: una busta cellophane contenente grammi 6,08 di infiorescenze essiccate risultate essere della sostanza stupefacente del tipo di marijuana, occultata nell’intercapedine della parete di cartongesso e raggiungibile attraverso un foro che consentiva l’accesso della sola mano: un bilancino elettronico, senza marca, perfettamente funzionante che si trovava occultato sotto ad un cassetto di un comodino, unitamente alla somma contate di 110,00 Eurouro composta da banconote da 10,00 Euro e due bustine con chiusura ermetica, solitamente adoperate per il confezionare dosi di marijuana; un bilancino elettronico, senza marca, perfettamente funzionante, anch’esso occultato sotto il cassetto di un secondo comodino; un barattolo in vetro, per il confezionamento di pomodori pelati marca TORRENTE, con l’interno grammi 6,36 di infiorescenze essiccate risultate essere della sostanza stupefacente del tipo di marijuana, occultato dietro ad un mobile; Nel locale adibito a lavanderia/sgabuzzino: una busta di cellophane di colore grigioverde con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di grammi 9,5, trovata occultata sul ripiano di un mobile dietro a degli scatoloni; una tegame in alluminio (non sottoposta a sequestro) contenente detta sostanza vegetale essiccata pari al peso di grammi 216, risultata essere sostanza stupefacente del tipo di marijuana, posizionato sopra ad un mobile; tre barattoli in vetro, originariamente confezioni di piselli marca “Gustato”, tutti occultati all’interno di una nicchia accessibile da una finestra a vetri, i quali riportano sul coperchio, due la scritta “20”, il terzo la scritta “30”, con all’interno infiorescenze essiccate risultate essere detta sostanza stupefacente del tipo di marijuana, rispettivamente del peso di – 21,42 grammi – 21,15 grammi – 23,45 grammi….”.

Gli esiti investigativi sono tali da consentire di ritenere L.G. colpevole del solo delitto ex art. 73 comma V D.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l’originaria imputazione di cui al capo a).

Ed invero, nel corso dell’ispezione si rinveniva, nella camera da letto e nel locale adibito a sgabuzzino lavanderia, quanto innanzi specificato, ovvero delle buste di plastica e dei barattoli contenenti 303 grammi di sostanza risultata essere, all’esito di narcotest, marijuana, un bilancino di precisione e 110 Euro in banconote da 10 Euro.

In ordine allo stupefacente si evidenzia che il dato ponderale appare del tutto incompatibile con una destinazione ad un uso esclusivamente personale; a tale risolutiva considerazione si aggiunge il ritrovamento, in una delle stanze, diverse dalla cucina, in cui vi era la sostanza drogante, di un bilancino di precisione, strumento senz’altro funzionale alla sua pesatura e suddivisione in dosi.

Del resto, in sede di convalida il L. forniva una versione dei fatti del tutto inverosimile, affermando di aver coltivato lo stupefacente per uso personale in un terreno libero alle falde del V..

Nessun dubbio in ordine alla natura della sostanza caduta in vincolo sulla base di quanto emerso dall’esame speditivo compiuto dagli operanti, in quanto “Per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l’entità o l’indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22498 del 17/03/2015).

Tuttavia, in mancanza di un esame sul narcotico volto a verificare la quantità di principio attivo, elemento imprescindibile onde valutare la sussumibilità del fatto nel delitto così come contestato, la vicenda deve essere inquadrata nell’alveo applicativo dell’art. 73 comma V D.P.R. n. 309 del 1990.

Al riguardo il Giudice di legittimità ha statuito che “In tema di reati concernenti le sostante stupefacenti, l’accertamento svolto con “narcotest” consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto. (Fattispecie in cui la Corte ha derubricato la contestazione originaria nell’ipotesi meno grave prevista dall’art.73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 che, invece, non era stata riconosciuta sulla base del solo “narcotest”, senza che fosse stata accertata la quantità di principio attivo). Cass. (Cass.Sez. 6, Sentenza n. 6069 del 16/12/2016).

Si riporta, a riprova della piena condivisibilità del principio testé enunciato, uno stralcio della motivazione sentenza n.6069 del 2017, riguardante un caso di codetenzione, a fini di spaccio, di oltre 170 grammi sostanza rivelatasi, allestito di esame speditivo, cocaina: “…Ed infatti, occorre considerare che: a) come evidenziato nel ricorso, il narcotest non consente di accertare la quantità di principio attivo della sostanza stupefacente; b) il peso ponderale della droga rinvenuta, pari complessivamente a circa 172,61 grammi, pur essendo significativo, potrebbe contenere un principio attivo di percentuale modestissima in ipotesi di scadente o scadentissima qualità della sostanza; c) l’ipotesi di una scadente o scadentissima qualità della sostanza non può essere esclusa mediante accertamenti tecnici per la sopravvenuta irreperibilità di quanto sequestrato; d) difettano ulteriori elementi utili a ritenere che lo stupefacente fosse di buona o media qualità. Alla luce di questi elementi, deve ritenersi rifiata, nella prospettiva dell’accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, la motivazione che ha ritenuto la sussistenza della fattispecie ordinaria di illecita detenfione di sostanza stupefacente e non, invece, la sussistenza della fattispecie della lieve entità dell’atto di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (cfr., per analoghe conclusioni, Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, E.M., Rv. 257836, nonché per l’inidoneità del narcotest ad accertare la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata, Sez Ristucchi, cit.)…”.

Del resto “In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perifia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto, da un lato, egli può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti, e, dall’altro, grava sul pubblico ministero il rischio di mancata prova in ordine agli elementi a carico dell’imputato. (In applicafione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, anche perchè il mancato accertamento della percentuale di principio attivo, per il principio del “favor rei”, doveva risolversi a favore dell’imputato). (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 47523 del 29/10/2013).

Quanto alla resistenza (capo b) va segnalato il condivisibile indirizzo giurisprudenziale per il quale “… nelle ipotesi in cui non sussista prova di una volontaria aggressione dei beni per operare un diretto condizionamento dell’attività posta in essere dai pubblici ufficiali, così da non integrazione dei presupposti in disamina, considerato che il L. nel non aprire la porta si limitava a non collaborare alle investigazioni in corso.

Mette conto precisare che tale conclusione rimane immutata pur al cospetto della pronuncia indicata dal P.M. nella richiesta di convalida (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5147 del 16/01/2014), che attiene ad un caso in cui un soggetto, alfine di ritardare la perquisizione del proprio appartamento e potersi disfare della droga gettandola nel water, aveva lasciato libero il proprio cane rottweiler nelle pertinenze dell’abitazione prima di chiudersi a chiave all’interno, impedendo così l’accesso agli operanti intervenuti per la perquisizione, e quindi ad una ipotesi in cui veniva realizzata almeno una condotta attiva, ovvero il chiudere a chiave la porta (il L., per quanto chiaramente descritto nel verbale di arresto, non serrava la porta di ingresso, limitandosi a lasciarla chiusa).

L’imputato va quindi mandato assolto ex art. 530 comma 1 c.p.p. dal reato ex art. 337 c.p. perché il fatto non sussiste.

Non si ravvisano elementi valorizzabili per la concessione delle attenuanti generiche.

La mancanza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza attesa la versione del tutto inverosimile della vicenda delittuosa fornita al momento della convalida ed il perdurare del collegamento tra il giudicabile con ambienti criminali funzionale all’approvvigionamento del narcotico da smerciare non consente, in uno con il precedente specifico a carico, una prognosi favorevole circa il rischio di future condotte recidivanti.

Venendo alla determinazione del trattamento sanzionatone questo giudicante, valutati tutti i criteri ex art. 133 c.p., stima equo irrogare a L.G. la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, determinata ridicendo di 1/3 la pena base di mesi 9 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.

Alla condanna consegue, per legge, l’obbligo di pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Il Tribunale;

letto l’art. 530 c.p. assolve L.G. dal reato addebitato al capo b) perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533, 535, 438 e ss c.p.p. dichiara l’imputato colpevole del delitto ex art. 73 comma V D.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l’originaria imputazione di cui al capo a) e per l’effetto, applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Confisca e distruzione dello stupefacente in vincolo; confisca del denaro in sequestro.

Motivazione contestuale.

Conclusione
Così deciso in Nocera Inferiore, il 1 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2022.