Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 660 codice penale – Molestia o disturbo alle persone

Articolo 660 codice penale – Molestia o disturbo alle persone

L’articolo 660 del codice penale italiano si occupa della tutela della tranquillità pubblica e individuale, prevedendo sanzioni per coloro che, con comportamenti molesti o disturbatori, arrecano disagio ad altri in luoghi pubblici o attraverso il telefono. La norma mira a garantire il rispetto della serenità e della privacy altrui, evitando che comportamenti invasivi o inopportuni possano ledere la libertà personale e la quiete di ciascun individuo.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 660 – Molestia o disturbo alle persone

Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver arrecato disturbo o molestia ad altre persone, in modo ingiustificato e con modalità che hanno alterato la loro tranquillità. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero rientrare in questa fattispecie:

  • Chiamare ripetutamente una persona al telefono senza motivo.
  • Insistere nel voler parlare con qualcuno che ha chiaramente espresso il desiderio di non essere disturbato.
  • Creare schiamazzi notturni in un luogo pubblico.
  • Usare il telefono per inviare messaggi molesti o minacciosi.
  • Disturbare la quiete di un luogo pubblico con comportamenti chiassosi o inopportuni.
  • Insistere nel voler entrare in contatto con una persona che ha manifestato il desiderio di non avere interazioni.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 660 – Molestia o disturbo alle persone

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 660 – Molestia o disturbo alle persone e note procedurali

La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516.

Testo dell’articolo 660 del codice penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista

Se sei indagato o accusato per il reato previsto dall’articolo 660 del codice penale, rubricato “Molestia o disturbo alle persone”, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, Logo WhatsApp