Articolo 643 codice penale – Circonvenzione di persone incapaci
L’articolo 643 del codice penale tratta della circonvenzione di persone incapaci. Questo reato si verifica quando una persona, sfruttando la vulnerabilità o l’inesperienza di un minore o di una persona con deficienze psichiche, la induce a compiere atti che possono avere effetti giuridici dannosi. La dottrina sottolinea la gravità di tale reato, poiché sfrutta la vulnerabilità di individui che non sono in grado di proteggere i propri interessi.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 643 – Circonvenzione di persone incapaci
Essere indagato per questo reato, a titolo esemplificativo, significa che si è sospettati di aver:
- Abusato dei bisogni o delle passioni di un minore.
- Abusato dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona.
- Indotto la vittima a compiere un atto dannoso.
- Procurato un profitto illecito a sé o ad altri.
- Alterato o falsificato documenti per ingannare la vittima.
- Compromesso gli interessi della vittima per un vantaggio personale.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 643 codice penale – Circonvenzione di persone incapaci
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 643 – Circonvenzione di persone incapaci e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 206 a € 2.065.
Note procedurali:
- Arresto: facoltativo in flagranza.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Testo dell’articolo 643 del codice penale
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 206 a € 2.065.
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