Articolo 628 – Rapina – Codice Penale
Il presente articolo del codice penale italiano tratta il reato di rapina, che è un reato contro il patrimonio commesso con violenza o minaccia. La dottrina giuridica sottolinea la gravità di questo reato, data la presenza di elementi di coazione fisica o psicologica.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 628 – Rapina
Essere indagato per questo reato significa essere sospettato di aver commesso un atto di rapina. Ecco alcuni esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 628 del codice penale:
- Rapinare una banca con una pistola.
- Usare la minaccia per costringere qualcuno a consegnare il proprio portafoglio.
- Rapinare un negozio indossando una maschera.
- Usare la violenza per sottrarre un telefono cellulare.
- Rapinare una persona anziana a casa sua.
- Usare la minaccia di un’arma per rapinare un autista di taxi.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 628 – Rapina
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 628 – Rapina e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 927 a € 2.500.
Note procedurali:
- Arresto: obbligatorio in flagranza.
- Fermo di indiziato di delitto: consentito.
- Misure cautelari personali: consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico per il primo e secondo comma; Tribunale collegiale per il terzo e quarto comma.
Testo dell’articolo 628 del codice penale
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’ impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 927 a € 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da € 2.000 a € 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi (5852), o da persona travisata, o da più persone riunite (112 n. 1);
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire (605, 613; 1137 c.n.);
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis;
3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3 ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
3 quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette (14) a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti
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