Articolo 624 – Furto
Questo articolo del codice penale italiano si occupa dei casi in cui un individuo si impossessa della cosa mobile altrui con l’intento di trarne profitto. La dottrina dominante considera questa norma come un deterrente efficace contro il furto e altre forme di appropriazione indebita.
Il concetto di furto nel diritto penale è un tema complesso che coinvolge vari aspetti, tra cui la definizione dei soggetti attivo e passivo del reato, la natura della proprietà e del possesso, e le implicazioni giuridiche e sociali della condotta criminale. La normativa classifica il furto come un reato comune, il che significa che può essere commesso da chiunque, indipendentemente dalla sua relazione con la vittima. Questa classificazione è stata oggetto di dibattito, soprattutto quando si tratta di casi in cui il furto è commesso all’interno della famiglia o tra persone legate da particolari relazioni personali. Tuttavia, la legge prevede alcune eccezioni, come l’incapacità parziale e relativa, che si applicano solo in circostanze specifiche e non alterano la natura generale del reato.
Un punto di contesa è se la proprietà della cosa sottratta possa essere considerata un fattore che influisce sulla punibilità del reato. La giurisprudenza tende a sottolineare che la proprietà è un “requisito del fatto” e non un elemento che incide sulla “natura del suo autore”. In altre parole, anche se il proprietario di un bene lo sottrae, questa azione non costituisce furto, poiché manca il requisito dell’altruità. Questo principio è stato ulteriormente elaborato in casi specifici, come quando il proprietario di un bene concesso in pegno lo sottrae, ritenendo che tale atto integri il delitto di furto.
Il soggetto passivo del reato può essere chiunque, ad eccezione dei casi specifici previsti dalla legge. Tuttavia, è importante notare che il soggetto passivo della condotta e il soggetto passivo del reato possono non coincidere. Ad esempio, in un furto commesso in un grande magazzino, il proprietario è il soggetto danneggiato, mentre il commesso da cui la cosa è stata sottratta è il soggetto passivo della condotta. Questa distinzione è cruciale quando si tratta di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale. In alcuni casi, come nel furto di oggetti da cassette di sicurezza, la giurisprudenza ha stabilito che la banca è il soggetto passivo del reato, mentre i titolari delle singole cassette sono considerati danneggiati dal reato.
Un altro aspetto interessante è la questione della pluralità di reati in caso di furto di più oggetti da più soggetti. La giurisprudenza ha stabilito che in tali circostanze si realizza una pluralità di reati, a meno che non si possa identificare un unico detentore giuridico degli oggetti sottratti. Questo principio è particolarmente rilevante in contesti come i grandi magazzini o le strutture di deposito, dove la proprietà e la detenzione di beni possono essere complesse e sfaccettate.
La complessità del furto come reato nel diritto penale è ulteriormente complicata da considerazioni sociali e culturali. Ad esempio, il furto è spesso visto come un sintomo di problemi sociali più ampi, come la povertà o la disuguaglianza. Tuttavia, questa prospettiva può essere problematica, poiché rischia di minimizzare la gravità del reato e le sue conseguenze per la vittima. Inoltre, la tecnologia moderna ha introdotto nuove forme di furto, come il furto di identità o il furto di dati, che presentano sfide uniche in termini di definizione legale e perseguimento.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 624 – Furto
Essere indagato per questo reato significa essere sospettato di aver commesso un furto.
Oggetto materiale della condotta di furto è la cosa mobile altrui. Questa definizione sembra semplice, ma è carica di sfumature e implicazioni. Per “cosa”, si intende tutto ciò che è diverso dalla persona umana vivente. Questo include non solo beni tangibili come oggetti e denaro, ma anche energia elettrica e altre forme di energia che hanno un valore economico. La legge va oltre, includendo anche programmi informatici utilizzati per il funzionamento dei computer, che possono essere sottratti tramite collegamento telematico senza la necessità di appropriarsi del supporto fisico come un CD o un floppy disk.
Un punto interessante è che l’oggetto materiale del furto non deve necessariamente avere un valore economico o patrimoniale. È sufficiente che la cosa abbia un “interesse riconosciuto rilevante” per il soggetto passivo. Questo amplia notevolmente la gamma di oggetti che possono essere considerati materiali di furto, includendo cose che potrebbero avere un valore sentimentale o personale piuttosto che un valore monetario. Ad esempio, parti staccate del corpo umano come un organo donato potrebbero rientrare in questa categoria.
La legge esclude dalla nozione di “cosa” le “res communes omnium“, ovvero le cose comuni a tutti, come l’aria e l’acqua. Tuttavia, la legge può attribuire a queste cose la qualifica di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, rendendole quindi suscettibili di furto in caso di abusivo impossessamento da parte di terzi. Questo è particolarmente rilevante in contesti come la caccia e la pesca, dove la legge può stabilire specifiche regolamentazioni.
Per quanto riguarda le energie, come l’energia elettrica o le energie animali lavorative o genetiche, la legge stabilisce che devono essere “controllabili” e “dominabili” per essere considerate oggetti materiali di furto. Questo esclude, ad esempio, le onde televisive delle pay-TV o le onde elettromagnetiche dei telefoni cordless, che non possono essere controllate o dominate in modo esclusivo. In questi casi, la condotta potrebbe essere penalmente rilevante sotto altri profili, ma non costituisce furto.
Un altro aspetto cruciale è la mobilità dell’oggetto. La cosa deve essere “mobile” e tale deve ritenersi qualsiasi cosa che sia in grado di essere fisicamente detenuta, sottratta, impossessata o appropriata. Ciò include anche cose che, pur essendo inizialmente immobili, diventano mobili attraverso processi come l’avulsione o l’enucleazione. Ad esempio, alberi sradicati da un terreno diventano “cose mobili” ai fini del furto.
La giurisprudenza ha anche affrontato casi specifici, come il furto di energia elettrica, sottolineando che l’esimente dello stato di necessità è applicabile solo in presenza di un bisogno impellente e di una sottrazione minimale destinata a soddisfare un’esigenza immediata. Questo esclude, ad esempio, il furto di energia elettrica per alimentare un’intera casa. Inoltre, la giurisprudenza ha esaminato il concetto di “altruità” della cosa, sottolineando che non è necessario identificare la persona offesa per stabilire l’altruità. È sufficiente che la cosa appartenga a una persona diversa dall’agente del reato. Questo è particolarmente rilevante in casi come il furto di animali da compagnia o d’affezione, dove la proprietà può essere emotiva piuttosto che economica.
Di seguito degli esempi di condotte di fatto costituenti reato ai sensi dell’articolo 624 del codice penale:
- Sottrarre un portafoglio da una borsa.
- Rubare un telefono cellulare da un tavolo.
- Asportare merci da un negozio senza pagare.
- Sottrarre un’auto parcheggiata.
- Rubare gioielli da una casa.
- Appropriarsi di denaro contante da un ufficio.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 624 – Furto
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 624 – Furto e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Tuttavia, in presenza delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625 c.p., la pena è aumentata. E segnatamente:
La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500:
1. (abrogato)
2. se il colpevole usa violenza sulle cose [c.p. 392] o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3. se il colpevole porta in dosso armi [c.p. 585] o narcotici, senza farne uso;
4. se il fatto è commesso con destrezza [c.p. 70, n. 1, 649];
5. se il fatto è commesso da tre o più persone [c.p. 112], ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [c.p. 357] o d’incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358];
6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro [c.c. 1798, 2793, 2905; c.p.c. 671; c.p.p. 252, 253, 354; c.n. 682] o a pignoramento [c.p.c. 491], o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
7-bis. se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis. se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter. se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 [c.p. 29, 32] 8 10 11.
Note procedurali:
Il regime di procedibilità del reato di furto in Italia ha subito significative modifiche nel corso degli anni, in particolare con l’introduzione del D.Lgs. 10.10.2022, n. 150. Prima di questa modifica legislativa, la legge prevedeva che il reato di furto fosse procedibile a querela della persona offesa, salvo nei casi in cui fossero presenti circostanze aggravanti specifiche. Tuttavia, il nuovo decreto ha introdotto una serie di cambiamenti che hanno esteso il numero di reati procedibili a querela di parte, limitando la procedibilità d’ufficio a casi specifici. Ad esempio, la procedibilità d’ufficio è ora limitata alle situazioni in cui la persona offesa è incapace a causa dell’età o di una malattia, o in presenza di altre circostanze aggravanti specifiche.
Questo cambiamento legislativo è parte di un quadro più ampio di interventi normativi che cercano di alleggerire il carico di lavoro degli organi giudiziari, dando più spazio all’autonomia delle parti coinvolte. Tuttavia, questa modifica solleva anche questioni importanti riguardanti l’accesso alla giustizia e la protezione delle vittime. Ad esempio, la limitazione della procedibilità d’ufficio potrebbe mettere a rischio le vittime che sono meno in grado di presentare una querela, come nel caso di minori o persone con disabilità.
Un altro aspetto interessante riguarda la definizione di “persona offesa”, che non coincide necessariamente con il danneggiato. La giurisprudenza ha chiarito che la persona offesa è il titolare dell’interesse o del bene sacrificato con la commissione del reato, mentre il danneggiato è colui che ha subito un danno indiretto. Questa distinzione è fondamentale per determinare chi ha il diritto di presentare una querela. Recentemente, alcune decisioni giurisprudenziali hanno esteso questa definizione, sostenendo che anche il direttore e il commesso di un centro commerciale, o il capo reparto di un supermercato, possono essere considerati persone offese e quindi legittimati a proporre querela per il furto.
Inoltre, la legge prevede una disciplina transitoria per i reati commessi prima della sua entrata in vigore. In questi casi, il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regime, a meno che la persona offesa non ne fosse già a conoscenza. Questo aspetto è particolarmente rilevante per garantire che i diritti delle vittime siano tutelati anche in presenza di cambiamenti legislativi.
Il furto di energia elettrica, rimane procedibile d’ufficio in quanto bene destinato a servizio pubblico. Questa eccezione sottolinea l’importanza di bilanciare le esigenze di efficienza del sistema giudiziario con la necessità di proteggere interessi pubblici fondamentali.
Testo dell’articolo 624 del codice penale
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154 a € 516.
Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista
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