Articolo 613 – Stato di incapacità procurato mediante violenza
L’articolo 613 del Codice Penale si riferisce allo stato di incapacità procurato mediante violenza o altri mezzi come l’ipnosi, alcool, o droghe. Questa disposizione mira a proteggere l’individuo dal perdere la sua capacità di intendere e di volere a causa di azioni esterne. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e l’integrità personale.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 613 – Stato di incapacità procurato mediante violenza
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 613 significa essere sospettati di aver indotto una persona in uno stato di incapacità mentale o fisica attraverso vari mezzi come l’ipnosi, alcool, o droghe. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 613 – Stato di incapacità procurato mediante violenza:
- Somministrare alcool a una persona senza il suo consenso per renderla incapace.
- Usare l’ipnosi per indurre uno stato di incapacità.
- Somministrare droghe o sostanze stupefacenti a una persona senza il suo consenso.
- Utilizzare mezzi fisici per costringere una persona in uno stato di incapacità.
- Agire con l’intento di far commettere un reato dalla persona resa incapace.
- Indurre uno stato di incapacità in una persona che poi commette un delitto.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 613 – Stato di incapacità procurato mediante violenza
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 613 – Stato di incapacità procurato mediante violenza e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 613 è la reclusione fino a un anno per chi indurrà una persona in uno stato di incapacità. La pena può essere aumentata fino a cinque anni se il colpevole ha agito con l’intento di far commettere un reato o se la persona resa incapace commette un delitto.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: primo comma, non consentito; terzo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista –
Se sei indagato o accusato per il reato previsto dall’articolo 613, “Stato di incapacità procurato mediante violenza”, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:![]()


















































































