Articolo 591 – Abbandono di persone minori o incapaci
L’articolo 591 del Codice Penale si riferisce all’abbandono di persone minori o incapaci. Questa disposizione mira a proteggere i minori e le persone incapaci da comportamenti irresponsabili e negligenti da parte di coloro che hanno la responsabilità di prendersi cura di loro. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e il benessere di individui vulnerabili.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 591 – Abbandono di persone minori o incapaci
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 591 significa essere sospettati di aver abbandonato una persona minore o incapace, mettendo a rischio la sua sicurezza e il suo benessere. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 591 – Abbandono di persone minori o incapaci:
- Abbandonare un minore in un luogo pubblico senza supervisione.
- Lasciare una persona anziana o incapace da sola in casa per giorni senza cibo o acqua.
- Portare un minore all’estero e abbandonarlo lì senza mezzi per tornare a casa.
- Abbandonare un minore in condizioni metereologiche estreme, come il freddo o il caldo intenso.
- Lasciare una persona con disabilità in un luogo sconosciuto senza assistenza.
- Abbandonare un minore in un luogo pericoloso, come vicino a una strada trafficata o in una zona con alta criminalità.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 591 – Abbandono di persone minori o incapaci
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 591 – Abbandono di persone minori o incapaci e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 591, è la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è ulteriormente aggravata se il fatto è commesso da un genitore, un figlio, un tutore, un coniuge, un adottante o un adottato.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo comma, non consentito; terzo comma, consentito (384 c.p.p.).
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); Corte di assise (5c c.p.p.) se dal fatto deriva la morte.
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 591 del codice penale
“591. Abbandono di persone minori o incapaci. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.”
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