Articolo 564 – Incesto
L’articolo 564 del Codice Penale si riferisce all’incesto. Questa disposizione mira a proteggere l’ordine familiare e la moralità pubblica da relazioni incestuose che possono causare scandalo pubblico. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la protezione dell’integrità della famiglia e dei suoi membri.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 564 – Incesto
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 564 significa essere sospettati di aver intrattenuto relazioni incestuose che hanno causato scandalo pubblico. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 564 – Incesto:
- Una relazione tra un padre e una figlia adulta.
- Una relazione tra madre e figlio adulto.
- Una relazione tra fratelli adulti.
- Una relazione tra un nonno e un nipote adulto.
- Una relazione tra una nonna e un nipote adulto.
- Una relazione tra zii e nipoti adulti.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 564 – Incesto
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 564 – Incesto e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 564 è la reclusione da uno a cinque anni. La pena è ulteriormente aggravata in caso di relazione incestuosa e se l’incesto è commesso da una persona maggiorenne con una persona minore di 18 anni. La condanna pronunciata contro il genitore comporta la perdita della responsabilità genitoriale.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.).
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 564 del codice penale
“564. Incesto. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, se l’incesto è commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale.”
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