Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 518 duodecies – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Articolo 518 duodecies – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

L’articolo 518 duodecies del Codice Penale si riferisce alla distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Questa disposizione mira a proteggere il patrimonio culturale e paesaggistico da atti che possono comprometterne l’integrità e il valore. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la conservazione e la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 518 duodecies – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 518 duodecies significa essere sospettati di aver commesso atti che hanno compromesso o danneggiato beni culturali o paesaggistici. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 518 duodecies:

  • Distruggere o danneggiare un’opera d’arte in un museo.
  • Imbrattare un monumento storico con vernice o altri materiali.
  • Utilizzare un bene culturale in modo incompatibile con il suo valore storico o artistico.
  • Deturpare un sito archeologico scavando o rimuovendo reperti senza autorizzazione.
  • Deteriorare un paesaggio naturale attraverso attività edilizie non autorizzate.
  • Disperdere una collezione di beni culturali vendendoli illegalmente.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 518 duodecies – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 518 duodecies – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 518 duodecies varia in base alla gravità dell’atto commesso. Per la distruzione, dispersione, deterioramento o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici, la pena è la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Per deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici o destinarli a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); secondo comma, non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: primo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); secondo comma, non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 518 duodecies del codice penale

“518 duodecies. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.”

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