Articolo 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
L’articolo 516 del Codice Penale si riferisce alla vendita di sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine. Questa disposizione punisce chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze alimentari che non sono autentiche, presentandole come tali. La norma mira a proteggere i consumatori da pratiche commerciali ingannevoli e a garantire la sicurezza alimentare. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere i consumatori da prodotti alimentari potenzialmente dannosi.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 516 significa essere sospettati di aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari non autentiche presentandole come genuine. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine:
- Vendere carne non autentica come se fosse di una certa origine.
- Etichettare un prodotto come biologico quando non lo è.
- Vendere pesce surgelato come fresco.
- Etichettare un prodotto come senza glutine quando contiene glutine.
- Vendere succhi di frutta diluiti come 100% succo.
- Etichettare un prodotto come fatto in casa quando è industriale.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 516, è la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali ed imprenditoriali (287, 290 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 516 del codice penale
“516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.”
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