Articolo 436 – Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
L’attentato alla sicurezza degli apparecchi a pubblica difesa da infortuni, come previsto dall’articolo 436 del Codice Penale, rappresenta un reato grave che mira a sanzionare chiunque, in particolari circostanze come incendi o inondazioni, sottrae o rende inservibili materiali o apparecchi destinati all’opera di difesa o soccorso. Questa disposizione è di fondamentale importanza in quanto mira a proteggere la sicurezza pubblica e la vita delle persone in situazioni di emergenza. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza delle persone e dei beni.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 436 – Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
Essere indagato per il reato di sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni significa essere sospettati di aver compromesso la sicurezza e l’efficacia degli apparecchi destinati a proteggere la pubblica incolumità in situazioni di emergenza. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 436 – Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni:
- Sottrazione di materiali destinati all’estinzione di un incendio durante un’evacuazione.
- Occultamento di apparecchiature di salvataggio durante un naufragio.
- Rendere inservibili apparecchi di soccorso durante un terremoto.
- Impedire l’accesso a mezzi di soccorso durante un’inondazione.
- Ostacolare le operazioni di salvataggio durante un disastro.
- Danneggiare apparecchiature di soccorso in un luogo di pubblico infortunio.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 436 – Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
La pena prevista per chi commette il reato di sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni è la reclusione da due a sette anni. Questa pena può essere aumentata o diminuita a seconda delle circostanze aggravanti o attenuanti presenti nel caso specifico.
Note procedurali per il reato di cui all’articolo 436 – Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni, le note procedurali sono le seguenti:
- Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 436 del codice penale
Articolo 436. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.
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