Con Sentenza del 30/03/2023 n. 13486, la QUINTA Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, ad opera della Riforma Cartabia, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato. Dunque, la sopravvenienza della procedibilità a querela, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poichè, a differenza dell’ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.”giudicato sostanziale” (Cass. pen., Sez. V, Sent., 30/03/2023, n. 13486)
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania
Fonte del testo della Sentenza:
OneLEGALE Wolters Kluwer Italia Srl.
consultata in data 14/04/2023
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Cass. pen., Sez. V, Sent., 30/03/2023, n. 13486
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente –
Dott. Scarl INI Enrico V. S. – Consigliere –
Dott. MASINI Tiziano – Consigliere –
Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Pierangelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
B.B., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO IMASINI;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott.ssa M.Francesca Loy ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria inoltrata per posta elettronica, datata 7 febbraio 2023, il difensore degli imputati ha chiesto un rinvio per consentire alla p.o. di presentare querela nei termini di legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27 aprile 2022 A.A. e B.B. impugnavano per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 14 dicembre 2021, che aveva integralmente confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Marsala del 17 dicembre 2019, che – ritenutili responsabili del delitto di furto aggravato in concorso di energia elettrica, accertato in (Omissis) – li aveva condannati alle pene di legge.
- Con un primo motivo, i ricorrenti deducevano nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostanziandosi il vizio nell’avere – la Corte di merito – preteso di superare la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto con l’argomento dell’avvenuta dichiarazione di domicilio, da parte loro – ma 8 mesi dopo la verifica del tecnico dell’Enel – all’indirizzo dell’accertato allacciamento abusivo in sede di redazione dell’informazione di garanzia e degli atti di rito. Alla data dell’accesso del tecnico verificatore nessuno era stato colto all’interno dell’abitazione di (Omissis).
- Con un secondo motivo, essi deducevano nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 comma 2 c.p.p., richiamando i requisiti necessari ai fini dell’integrazione della prova indiziaria funzionale ad un’affermazione di responsabilità penale, nella specie a loro dire non rispettati, in quanto la Corte di secondo grado avrebbe semplicemente valorizzato la già citata/ dichiarazione di domicilio ai fini delle notificazioni, formalizzata molto tempo dopo l’accertamento dell’allacciamento abusivo e dunque non sufficiente a sorreggere l’emissione di un verdetto di condanna.
Infine, l’utenza oggetto di verifica, prima dell’accertamento della manomissione e già cessata il 31 marzo 2014, era stata intestata al solo A.A..
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.
1.I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto investono il medesimo argomento di censura, ovvero la carenza di prova dell’attribuibilità del fatto ai due imputati.
Va premesso che la sentenza costituisce una ipotesi di c.d. doppia conforme, sicchè “ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale” (Cass. pen., sez. II, 12.06.2019 – dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218).
2.1 motivi di ricorso sono aspecifici, perchè non si confrontano con i plurimi argomenti che le sentenze dei giudici di merito hanno illustrato per ricondurre agli imputati la realizzazione della condotta di rilevanza penale, tra i quali spicca – in primo luogo – la collocazione della loro residenza – id est, la dimora abituale: art. 43 c.c. – proprio nell’alloggio beneficiario della illecita somministrazione di energia elettrica;
e, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del “cui prodest”, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Cass. sez.3, n. 15755 del 22 gennaio 2020, Ventura).
Tali elementi di convalida sono rappresentati, a titolo esemplificativo, dalla datazione dell’allacciamento abusivo, singolarmente iniziato il giorno dopo l’interruzione della regolare erogazione a favore dell’utenza intestata all’A.A. – sintomo di una immediata riattivazione, ad opera, evidentemente, del medesimo utente, privato di un servizio necessario;
e dall’inesistenza, e comunque dalla mancata allegazione, di elementi di segno contrario, tali da sollecitare un onere di approfondimento probatorio da parte dell’autorità giudiziaria quanto alla riconducibilità dell’illecito a terzi.
E’ invero condivisibile giurisprudenza di questa Corte, sul punto, che nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poichè è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Cass. sez.2, n. 6734 del 30 gennaio 2020, Bruzzese).
In tale contesto, appare allora di tutta evidenza – ad una semplice lettura delle decisioni di merito – che l’effettuata dichiarazione di domicilio al medesimo indirizzo di abitazione, ai fini delle comunicazioni e notificazioni processuali, costituisce (non certo l’unico ma) solo uno della pluralità degli indicatori suscettibili di attribuire la commissione del reato agli imputati.
Alla luce di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano anche manifestamente infondati e il giudizio di manifesta infondatezza travolge, infine, l’argomento che pretenderebbe di attribuire valenza significante alla mera, pregressa intestazione dell’utenza al solo A.A., che convive con la coimputata B.B..
Risponde invero del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, Bellafiore); e, in tema di furto di energia elettrica, l’aggravante della violenza sulle cose – prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2), c.p. – è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo).
3.L’inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all’art. 625 n. 2 c.p..
La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poichè, a differenza dell’ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.”giudicato sostanziale” (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all’abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 c.p.p. e per tale ragione – essenzialmente di economia processuale – è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.
4.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche al versamento della somma di Euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2023


















































































