L’Avvocato Davide Tutino, penalista, si occupa principalmente di tutela dei minori e specificamente della tutela dei minori nei giudizi in cui il minore è imputato o indagato.
Occorre preliminarmente precisare che il Tribunale per i minorenni è competente (sempre) per i reati commessi dal minore al momento del reato.
Come funziona il PROCEDIMENTO MINORILE.
Caratteristiche principali:
- specializzazione del giudice minorile
Oltre alle funzioni specifiche di tale giudice, vi è una composizione mista dell’organo giudicante.
Il Giudice per l’udienza preliminare, è un organo collegiale ed è composto da un giudice togato e da altri due giudici laici.
Il Tribunale per i Minorenni, invece, è un organo collegiale, composto da quattro giudici :
- due giudici professionali (c.d. togati) – cioè il presidente e un giudice a latere
- e due giudici onorari , un uomo e una donna, “ benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia …”
All’interno del Tribunale per i minori. Sono istituiti una sezione di PG e l’ufficio del PM.
Si hanno pertanto : GIP – GUP (In composizione collegiale) e il tribunale dibattimentale minorile.
Il GUP può:
- disporre il rinvio a giudizio
- con il consenso del minore, definire il processo con sentenza di non luogo a procedere per :
- concessione del perdono giudiziale o
- irrilevanza del fatto
- su richiesta del PM, emanare una sentenza di condanna, allorché deve essere applicata solo una sanzione pecuniaria
- tale sentenza di condanna può essere impugnata attraverso l’opposizione innanzi al tribunale minorile ad opera del solo imputato.
Il Gup, se l’imputato sceglie di avvalersi del rito abbreviato, può decidere nel merito ed emettere sentenza di proscioglimento o di condanna.
LA DECISIONE.
La gamma delle decisioni adottabili nel procedimento minorile, sono analoghe a quelle ordinarie.
Per il rito minorile tuttavia, sono previste le seguenti ulteriori possibilità:
- Declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto
Ipotesi di un fatto privo di significato criminoso e di concreta rilevanza sociale.
Il GUP o il giudice dibattimentale possono emanare sentenza di non luogo a procedere (o di non doversi procedere) per irrilevanza del fatto.
- istituto della messa in prova del minorenne
Il giudice può sospendere il processo per una durata predeterminata, per consentire all’imputato di riparare alle conseguenze del reato e di riconciliarsi con l’offeso.
Decorso il periodo di sospensione ed in caso di esito favorevole della probation, il giudice dichiara estinto il reato.
- applicazione di sanzioni sostitutive
- perdono giudiziale
Il patteggiamento, nel rito minorile, non è ammissibile, in quanto la minore età dell’imputato e la necessità di valutare la sua imputabilità urtano con la possibilità di concordare una pena.
- l’art 444 del c.p.p., infatti, si pone in contrasto con il modello di giustizia minorile che è sorretto da finalità di recupero del minore.
Non è ammissibile neanche il procedimento per decreto penale, poiché, svolgendosi esclusivamente in via cartolare, impedirebbe quell’adeguata valutazione della personalità del minore che costituisce un presupposto indefettibile di qualsiasi rito minorile.
È invece esperibile il giudizio abbreviato, giudizio immediato e direttissimo.
Quanto costa un avvocato penalista?
“Quanto costa nominare e farmi seguire da un avvocato penalista?” Questa è la prima domanda che viene in mente quando si è sottoposti a procedimento penale ed è necessario, per legge, nominare un difensore di fiducia. Per questo motivo, soprattutto per chi non ha mai avuto a che fare con la giustizia, va alla ricerca su internet, di informazioni sui costi degli onorari spettanti agli avvocati. Tuttavia, complice il divieto assoluto del professionista di dare informazioni comparative con altri professionisti, è spesso difficile orientarsi e farsi un’idea dei costi di un processo penale.
Fino al 2006, il compenso per le prestazioni professionali degli avvocati è era stabilito dai criteri previsti dall’art. 2223 c.c., e dalle varie leggi esistenti, che prevedevano:
- la pattuizione tra le parti
- il ricorso alle tariffe
- il richiamo degli usi
- la determinazione del giudice
- il divieto del patto quota lite e
- l’inderogabilità dei minimi tariffari.
Nel 2006, il legislatore ha abrogato la norma che disponeva l’inderogabilità dei minimi tariffari, ma ha ripristinato il patto quota lite tra il cliente e il professionista.
Il patto di quota lite è un contratto tra il cliente e il proprio avvocato con cui si concorda di quantificare il compenso professionale del legale in proporzione agli obiettivi che si vuole raggiungere. Di solito l’accordo tra professionista e cliente calcola il compenso in percentuale rispetto al valore del bene controverso.
Nel 2012, è stato abrogato anche il riferimento alle tariffe.
Il legislatore ha stabilito dunque, che, in mancanza di pattuizione, o nel caso in cui si debba procedere alla liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, il giudice è tenuto a fare riferimento a parametri, stabiliti dal Ministro della giustizia, sulla base dei quali vengono formulate le relative tabelle.
I parametri ad oggi in vigore, sono determinati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, che ha modificato il precedente D.M. 10-3-2014, n. 55 in materia di compensi.
La legge professionale forense, stabilisce che il compenso spettante al professionista, è di regola, pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
La pattuizione può essere a tempo, in misura forfettaria, in base al valore dell’affare ecc…
Però è vietato il patto quota lite nella misura in cui si stabilisce che l’avvocato percepisca come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
- Dunque l’avvocato e il cliente possono pattuire una determinata somma ex ante, ma non possono stabilire che il professionista debba percepire, a titolo di compenso, una quota del bene per cui è stato affidato l’incarico.
Se il compenso non è stato pattuito, il giudice adito, deve fare riferimento ai parametri che sono stabiliti ogni 2 anni con decreto ministeriale.
Il compenso, è liquidato dal giudice, per fasi che comprendono:
1) fase studio
2) fase introduttiva
3) fase istruttoria
4) fase decisionale.
Il compenso spettante al difensore per il processo minorile per la fase delle indagini preliminari può variare da un minimo di €. 426,00 (solo fase studio – indagini preliminari) oltre oneri di legge, fino ad un massimo di €. 5.674 oltre oneri di legge.
Per la fase dell’udienza preliminare minorile, il compenso del difensore può variare da un minimo di €. 426,00 (solo fase studio – fase GUP) oltre oneri di legge, fino ad un massimo di 6.098 oltre oneri di legge.
Per la fase dibattimentale nel processo minorile, il compenso del difensore può variare da un minimo di €. 237,00 (solo fase studio – fase tribunale collegiale) oltre oneri di legge, fino ad un massimo di 6.098 oltre oneri di legge.
Inoltre, la legge impone all’avvocato di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68 euro; se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito sopra indicati sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
il reddito da indicare è quello costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Nel caso del procedimento minorile, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, dovrà essere sottoscritta dall’esercente la potestà genitoriale; se il minore è in conflitto con i genitori, l’istanza dovrà essere sottoscritta dal curatore speciale nominato ai sensi art. 320 comma 6° Codice Civile. La sottoscrizione può essere autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (sottoscrizione da parte dell’istante davanti al funzionario che la riceve, con contestuale allegazione di copia fotostatica in carta semplice del documento di identità in corso di validità).



















































































