Rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e agli accertamenti clinico tossicologici. Tribunale di Catania lo assolve in quanto la richiesta dei predetti accertamenti è legittima solo se è preceduta da avviso che l’interessato può avvalersi di un difensore di fiducia

Il fatto

C.M., dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale, veniva denunciato dalla polizia municipale di Catania, che gli contestava la violazione delle norme di cui agli art. 186 c. 7 e 187 c. 8 del Codice della Strada, le quali sanzionano colui che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti tecnici volti a misurare il tasso di alcool nel sangue e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo.
L’imputato dal canto suo, dichiarava di non aver opposto alcun rifiuto al prelievo ematico atto ad accertare il tasso alcolemico presente nel sangue, tant’è che i sanitari avevano provato invano a trovare un accesso venoso che consentisse il prelievo ematico. Lo stesso forniva documentazione medica a supporto.

Le richieste delle parti

Il P.M. chiedeva la condanna, e il difensore dell’imputato, Avvocato Davide Tutino del Foro di Catania, chiedeva al Tribunale di emettere sentenza assolutoria con la formula “perchè il fatto non sussiste“.

La decisione del Giudice

Il Giudice monocratico della Quarta Sezione Penale del Tribunale di Catania, Dott.ssa Stefania Cacciola, con Sentenza n. 5433/2022, ha assolto l’imputato del reato ascrittogli, perchè il fatto non sussiste.
Il Giudice sul punto ha ritenuto che la richiesta di accertamento del tasso alcolemico o tossicologico, in quanto accertamento urgente sulla persona, è legittima solo in quanto preceduta dall’avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc.pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen..

Scarica la Sentenza in formato PDF

Per scaricare la Sentenza n. 5433/2022 del Tribunale di Catania, FAI CLICK QUI