Massima
In tema di ricettazione, delitto previsto e punito dall’art. 648 del codice penale, il Tribunale di Ferrara (Sent. n. 1577/2022) ha chiarito che è applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., se le modalità del fatto denotino una scarsa potenzialità del danno derivante dalla circolazione del bene ricettato, ancorché il reo, sia gravato, da un precedente penale di diversa natura.
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania
Testo della Sentenza n. 1577/2022 del Tribunale di Ferrara su applicabilità del 131-bis al reato di ricettazione
Fonte del testo della Sentenza:
Banca dati giuridica “OneLEGALE – Wolters Kluwer Italia s.r.l.”
consultata in data 18/05/2022
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Tribunale Ferrara, Sent., 21/03/2022, n. 1577
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Maria Rita Baldelli, all’udienza del 20 dicembre 2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
J.Y., nato in G. il (…) – elettivamente dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. A.C. A. del Foro di Ferrara
-libero assente-
IMPUTATO
Per il reato di cui all’art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, conoscendone la illegittima provenienza, riceveva da persona rimasta sconosciuta il telefono cellulare marca Iphone mod. 6S Plus di colore rose gold avente (…), asportato a F.V. in data …..
Accertato in Comacchio in data 08.11.2018
Con recidiva semplice ex art. 99 c.p.
Con l’intervento del Pubblico Ministero: dott. S. A. V.P.O.
Del difensore di fiducia: Avv. A.C.A. del Foro di Ferrara, il quale munito di procura speciale ha chiesto il rito abbreviato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550 , 552 c.p.p., datato 03.09.2020, Y.Y. veniva tratto a giudizio per il reato di cui al capo di imputazione trascritto in epigrafe.
Alla pubblica udienza del 01,02.2021, assente l’imputato, il difensore di fiducia di quest’ultimo, munito di procura speciale già agli atti del fascicolo del P.M., chiedeva che il procedimento venisse definito nella forma del giudizio abbreviato di cui agli artt. 438 e segg. c.p.p.. Il Giudice ammetteva l’imputato al rito richiesto, rinviando il procedimento all’udienza del 20.12.2021 ed onerando il P.M. del deposito del proprio fascicolo processuale entro il 13.12.2021.
All’udienza del 20.12.2021, sempre in assenza dell’imputato, preliminarmente il difensore depositava copia della sentenza della Corte Costituzionale relativa alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 131 bis c.p., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva e, all’esito, preso atto dell’avvenuto deposito del fascicolo del P.M., le parti concludevano come da verbale.
Dalla documentazione contenuta nel fascicolo del P.M., ed in particolare dalla CNR del 09.11.2018, redatta dai Carabinieri della stazione di Comacchio (FE), emergeva che, in data 16.09.2018, la signora F.V. aveva sporto querela presso la stazione Carabinieri di Venezia Scali in seguito al furto – da parte di ignoti – del proprio telefono cellulare I Phone 6S Plus di colore Rose Gold avente codice (…) con relativa Sim di cui all’utenza nr (…).
Nello specifico, la persona offesa riferiva che il furto era avvenuto il giorno precedente all’interno dell’esercizio commerciale “Mori e Bozzi”, a Cannareggio 2367, ove la stessa svolgeva la propria attività lavorativa. Successivamente, in data 17.10.2018, quest’ultima integrava quanto dichiarato in precedenza, dando atto che, in data 13.10.2018, il fratello, F.G., aveva ricevuto, sulla propria utenza telefonica, un messaggio whatsapp proveniente dall’utenza (…), dal quale si evinceva che un soggetto di origine africana gli aveva richiesto il codice Icloud della predetta per sbloccare il telefono (cfr. screenshot in atti). Anche il giorno successivo, invero, il fratello aveva ricevuto un altro messaggio Whatsapp proveniente da altra utenza telefonica allo stesso sconosciuta ((…)) recante la scritta HI.
In seguito all’ulteriore attività di indagine (acquisizione dei tabulati telefonici delle chiamate in entrata ed uscita nonché delle celle relativi al dispositivo avente codice (…)) era risultato che il telefono cellulare in questione era stato più volte associato all’utenza telefonica (…), intestata a tale A.M., residente a P., via corso M. 6, ove, invero, lo stesso non era stato di poi reperito e che la stessa aveva agganciato la cella sita a L., strada provinciale per V. (cfr. allegato 3 alla CNR, fascicolo P.M.). Poiché nella zona della predetta cella vi era un centro di prima accoglienza per richiedenti asilo, gli operanti si erano recati presso la suddetta struttura per risalire all’effettivo utilizzatore di tale utenza e del dispositivo rubato.
Ivi giunti, avevano appreso dalla responsabile della struttura (B.C.) che l’utenza de quo era stata fornita come recapito da un ospite della struttura, di poi indicato nella persona dell’odierno imputato Y.Y., successivamente identificato tramite fotosegnalamento.
A questo punto gli operanti, unitamente al mediatore linguistico della struttura, si erano recati nella stanza occupata dal prevenuto il quale, non solo aveva indicato loro il proprio posto letto (circostanza, quest’ultimo, confermata anche dal mediatore linguistico), ma aveva altresì confermato di aver in uso l’utenza telefonica (…) e, nell’occasione aveva esibito agli stessi un telefono cellulare Huawei modello CUN L – 01, all’interno del quale si trovava la Sim relativa a tale utenza, nonché un telefono I-Phone 6 avente all’Interno la scheda Sim con utenza (…).
Durante le operazioni di controllo dei due dispositivi, però, gli operanti avevano notato, parzialmente occultato tra il cuscino e le lenzuola, un caricabatterie compatibile con l’IPhone 6S Plus che, pur non collegato ad alcun dispositivo, conduceva alla parte posteriore del letto del prevenuto e, insospettiti da tale circostanza e dall’agitazione mostrata in questo frangente dall’imputato, avevano spostato il materasso, sotto il quale rinvenivano un telefono cellulare I Phone 6S Plus di colore Rose Sold. Dalla verifica del codice Imei di tale dispositivo emergeva, in maniere inequivocabile, che si trattava del telefono cellulare oggetto di furto e, per tale ragione, lo sottoponevano a sequestro, per poi restituirlo alla legittima proprietaria.
Il compendio probatorio testé riassunto rende evidente l’integrazione del reato in contestazione: in particolare, la sussistenza del reato presupposto (e, quindi, della provenienza illecita del telefono cellulare di cui all’imputazione) è incontrovertibilmente provata dalla denuncia di furto sporta dalla persona offesa F.V. in data 16.09.2018, mentre l’elemento materiale del suddetto reato si trae dal possesso, in capo all’imputato, del bene di illecita provenienza, così come provato dalle modalità di rinvenimento dello stesso.
Quanto alla componente soggettiva del reato di cui all’art. 648 c.p., va considerato che “la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con l’acquisto in mala fede” (cfr. fra le tante: Cass. Pen. Sez. II, 26.07.2010, n.29198 , Fontanella). In applicazione di tale principio, pertanto, nel caso di specie, posto che l’imputato non ha fornito, in ordine alla provenienza del bene, alcuna indicazione, ciò costituisce – già di per sé – prova della consapevolezza dell’illecita provenienza del telefono.
Pur tuttavia il fatto – all’evidenza riconducibile all’ipotesi lieve di cui al II^ comma dell’art. 648 c.p., in relazione sia alle modalità del fatto, avente ad oggetto un telefono cellulare non di ultima generazione (il modello IPhone 6 plus, invero, era uscito nel 2015) all’epoca dell’avvenuta ricettazione, sia alla scarsa potenzialità del danno derivante dalla circolazione del bene ricettato, nonché tenuto conto della personalità del reo, gravato, invero da un unico precedente di diversa natura – può comunque ritenersi non meritevole di sanzione penale, ricorrendo tutti i presupposti richiesti dall’art.131 bis c.p. per una declaratoria di non punibilità, anche a fronte della ritenuta esclusione della recidiva che, pur correttamente contestata, non deve essere applicata, poiché, a parere di questo Giudicante, l’illecito di cui al presente giudizio non costituisce espressione di una maggior riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, in ragione sia del diverso grado di offensività della condotta posta in essere, che del diverso tipo di devianza di cui il reato in esame è espressione, sintomatico di una possibile occasionale ricaduta nel reato.
Le modalità della condotta, ed in particolare la modalità di occultamento del bene (sotto il materasso del proprio letto) non certamente espressione di una particolare spregiudicatezza/scaltrezza da parte dell’imputato, unitamente all’esiguità del danno, derivante dal contenuto valore del bene per le ragioni già espresse, consentono di ritenere l’offesa particolarmente tenue ai sensi di cui al richiamato articolo 131 bis c.p..
È inoltre possibile applicare la suddetta causa di non punibilità perché il comportamento non risulta abituale, in quanto, dal certificato del casellario giudiziale, non risultano precedenti ostativi a carico dell’imputato, l’episodio concretizza un fatto occasionale e non ricorre alcuna delle ipotesi espressamente precluse dalla normativa.
P.Q.M.
visti gli artt. 530 c.p.p – 131 bis c.p., previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 648 co II c.p. ed esclusa la recidiva
assolve l’imputato dal reato ascritto in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.
Visto l’art. 544 co 3 c.p.p. si indica giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Conclusione
Così deciso in Ferrara, il 20 dicembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2022.
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