Cosa succede se si è indagati per droga
E’ utile sapere che la fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato.
Solo al termine della fase investigativa il Pubblico Ministero deciderà se chiedere al GIP l’archiviazione, oppure proseguire con la formulazione del capo di imputazione.
Con la notifica del primo atto, l’Autorità Giudiziaria, ti chiederà di eleggere domicilio per le future notifiche e di nominare un difensore di fiducia.
La fase delle indagini è di fondamentale importanza. Perchè l’indagato per il reato di droga ha la possibilità tramite il suo difensore di poter chiarire l’oggetto degli addebiti, presentare memorie e poter interloquire con il magistrato, il più delle volte con propri ausiliari.
Se il Pubblico Ministero non intende archiviare la tua posizione, da inizio al processo, formulando l’imputazione a carico dell’indagato che diventa così imputato.
Quanto durano le indagini per il reato di droga?
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 6 mesi, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato (335).
Il termine è di 1 anno per ipotesi delittuose di particolari gravità.
Per i reati la cui punibilità è subordinata a condizioni di procedibilità, il termine di 6 mesi decorre dal verificarsi di esse (condizioni)
Prima della scadenza del termine, il PM può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi.
Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie.
La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice.
Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio.
in questa udienza deciderà :
– per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
– il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
Per autorizzare la proroga:
- per la prima proroga , basta una giusta causa.
- Per le altre , occorrono ragioni più rigorose e stringenti in relazione alle difficoltà oggettive di concludere le indagini.
La reiterazione delle proroghe incontra un limite massimo di 18 mesi complessivi (2 anni per determinate ipotesi di criminalità organizzata).
Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili.
La L 23/06/2017, n. 103 (riforma Orlando) ha stabilito espressamente al comma 3-bis dell’articolo 407 del c.p.p. che :
In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis.
Nel caso di notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni :
– il pubblico ministero, può, prima della scadenza, presentare richiesta di proroga al procuratore generale presso la corte di appello, il quale può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica.
La parte offesa dal reato, può, qualora non vi sia pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.



















































































