Droga: deteneva 380 gr (lordi) di marijuana, Tribunale di Frosinone lo assolve perchè il fatto non sussiste

Massima

In tema di detenzione, spaccio, cessione, e acquisto di sostanze stupefacenti, il mero superamento del quantitativo massimo previsto dalle nuove tabelle ministeriali non può integrare da solo il reato di cui all’art.73 D.P.R. n. 309 del 1990, laddove non siano stati acquisiti ulteriori indizi che possano far ritenere che la sostanza stupefacente detenuta sia destinata non già all’uso personale, bensì alla cessione a terzi acquirenti. Per il Tribunale di Frosinone dunque, la condotta dell’imputato, può essere sanzionata penalmente qualora, sulla base delle circostanze di fatto del caso concreto, appaia posta in essere al fine di destinare la sostanza illecita a terzi, non essendo sufficiente il mero rinvenimento di un bilancino di precisione. (Tribunale Frosinone, Sent., 19-10-2021)

Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania

Testo della Sentenza

Fonte del testo della Sentenza:

Banca dati 24,  UTET/PLURIS consultata in data 05/03/2022

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Tribunale Frosinone, Sent., 19-10-2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE

in composizione monocratica

Il Giudice, Marta Tamburro, all’udienza del 10 settembre 2021, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di

T.A., nato il (…) a R., residente in C. (F.) alla Via A. D. n. 174

libero presente

difeso di fiducia dall’Avv. A.A.

IMPUTATO

Del delitto p.e p. dall’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. l STUP.) perché senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 stessa legge, illecitamente deteneva ad evidente fine di spaccio, occultate all’interno di un armadio della propria camera da letto, tre scatole contenenti complessivi grammi 380 lordi di marijuana.

In C., Via A. D. n. 174, acc.to il 28.01.2021

Con la recidiva reiterata e specifica.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.A. è stato presentato innanzi a questo Tribunale dal PM all’udienza del 29 gennaio 2021 per la convalida dell’arresto ed il giudizio direttissimo per il reato di detenzione, al fine di spaccio, di sostanza stupefacente. A seguito della richiesta di termini a difesa, convalidato l’arresto senza applicazione di alcuna misura cautelare, si giungeva all’udienza dei 14 maggio 2021 ove veniva prodotta documentazione riferita alla frequentazione di una comunità terapeutica da parte del T. e, su richiesta della difesa, veniva ammesso il rito abbreviato condizionato alla escussione di un teste. Quindi, alla successiva udienza del 10 settembre 2021, si procedeva all’esame di C.M. e, sentite le conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, veniva emessa la seguente sentenza che veniva pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Come emerge dal verbale di arresto in atti, reso utilizzabile in virtù del rito speciale prescelto, in data 28 gennaio 2021 personale in servizio presso la Stazione CC di Ceccano in Giuliano di Roma, nel corso di un’operazione mirata alla repressione dello spaccio di sostanza stupefacente, avendo motivo di ritenere che il T. detenesse in casa sostanza stupefacente, procedevano alla perquisizione domiciliare di iniziativa. Giunti sul posto, alla vista degli operanti che subito palesavano il motivo della loro presenza, il T. dichiarava spontaneamente di detenere sostanza stupefacente del tipo marjuana e prelevava personalmente dall’armadio della camera da letto tre scatole di scarpe ove era contenuta sostanza, poi rivelatasi marjuana, del peso lordo di 380 grammi. Nel corso delle ulteriori operazioni di controllo veniva altresì rinvenuto un bilancino di precisione ed un coltellino ancora intriso di sostanza detenuti in una dispensa della cucina.

In sede di interrogatorio nel corso dell’udienza di convalida, l’imputato ha dichiarato che dopo essere stato un assuntore abituale di droghe pesanti, all’incirca dall’anno 2011, aveva ripreso a fumare marjuana “per limitare il danno”; ha aggiunto che, per farlo, si avvale solitamente del bilancino di precisione in quanto è sua abitudine fumare non più di 50 grammi alla volta e che, guadagnando all’incirca 1350 Euro al mese, dispone del denaro necessario ad acquistare la suddetta sostanza, che -nel caso specifico- aveva ottenuto da un’ attività di coltivazione domestica di un paio di piantine.

Quanto al teste C.M., questi dopo aver premesso di conoscere l’imputato per aver lavorato insieme per circa 3 o 4 come posatori di fibra ottica; ha poi aggiunto che per svolgere questo lavoro erano soliti viaggiare insieme sino a Roma e trattenersi insieme per cena al ritorno.

Ha quindi riferito che proprio in tale contesto aveva avuto modo di notare che il T. aveva della marjuana in casa e che la fumava, precisando di avergli anche chiesto di poterla fumare insieme, invito a fronte del quale il T. opponeva un netto rifiuto. Ha poi riferito di averlo visto confezionare “lo spinello” anche avvalendosi di un coltellino, di un trita tabacco e di un bilancino di precisione “grande più o meno quanto un portachiavi”.

Quanto agli accertamenti tecnici svolti sulla sostanza stupefacente rinvenuta, deve dirsi che in merito alla stessa, emerge solo la positività al narcotest per la ricerca di marijuana e il rinvenimento di 380 grammi di cime all’interno delle scatole esibite dallo stesso imputato. Alcuna consulenza tecnica è stata disposta dal P.M., così che non si ha un’indicazione neppure approssimativa delle dosi medie ricavabili dalla sostanza stupefacente sopra indicata.

Ciò posto, sia pure ai sensi dell’art.530 II comma c.p.p., s’impone l’assoluzione dell’odierno imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Come è noto, in esito al pronunciamento referendario del 1993 e all’emanazione del D.P.R. n. 171 del 1993 che ne ha recepito il contenuto, la detenzione per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti, anche in dose superiore a quella che, nel previgente sistema normativo, veniva definita “dose media giornaliera”, risulta depenalizzata.

In conseguenza di tale abolitio criminis, la destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi è divenuta elemento costitutivo del delitto di cui all’art.73 del D.P.R. n. 309 del 1990: da ciò deriva che il giudice di merito è tenuto, al fine di affermare la sussistenza del delitto de quo, a pronunciarsi positivamente sull’inesistenza della finalità della detenzione al consumo personale, non essendo sufficiente che dia atto della mancanza di prova di tale finalità, poiché ciò si risolve nella mancanza di prova sull’uso non personale della sostanza stupefacente e, quindi, nella mancanza di prova di un elemento della condotta.

A tale proposito la Suprema Corte ha affermato che non possa farsi carico all’imputato di provare la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente di cui è stato trovato in possesso: talvolta, il dato quantitativo può venire in soccorso per escludere la finalizzazione all’uso personale, nei casi in cui il quantitativo esorbitante, il costo della droga, le condizioni economiche del detentore sino tali da dimostrare la destinazione, almeno parziale, a terzi.

Allorché le risultanze processuali non offrano già sicuri elementi di prova dell’attività di spaccio, secondo l’organo di legittimità, il giudice dovrà fondare la sua decisione su elementi quali: 1) l’eventuale stato di tossicodipendenza dell’imputato; 2) il contesto ambientale in cui costui vive ed eventuali rapporti con soggetti implicati nel traffico di sostanze stupefacenti; 3) capacità patrimoniale dello stesso in rapporto alla quantità e qualità della sostanza detenuta; 4) quantità e qualità della sostanza stupefacente in relazione alle esigenze personali dell’imputato; 5) quantità e qualità dello stupefacente in rapporto al processo di naturale scadimento degli effetti droganti e alle difficoltà di conservazione per un periodo particolarmente lungo; 6) modalità di custodia e frazionamento della sostanza; 7) ritrovamento di sostanze e mezzi idonei al taglio; 8) luogo e modalità in cui è avvenuto l’accertamento del fatto.

Invero, secondo la nuova formulazione dell’art.73 D.P.R. n. 309 del 1990, a fronte di condotte sempre costituenti reato (consumate da chi “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo qualsiasi tipo di sostanza stupefacente indicata nella tabella 1), essendo del tutto indipendente la sussistenza del delitto dall’accertamento del dato ponderale e potendo lo stesso rilevare soltanto ai fini della determinazione in concreto della gravità del reato e quindi della pena da irrogare, le condotte previste dal comma 1 bis, cioè quelle di chi “importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene” sostanze stupefacenti, possono essere scriminate o no secondo il quantitativo della sostanza posseduta, qualora i limiti siano pari o inferiori a quelli indicati dal decreto interministeriale ovvero superiori.

Peraltro, la circostanza che il quantitativo di sostanza stupefacente posseduta risulti inferiore al limite stabilito dalle tabelle ministeriali in attuazione della nuova disposizione normativa introdotta con la L. n. 49 del 2006 non esclude, di per sé, la destinazione alla cessione illecita qualora la sua detenzione sia qualificata da particolari elementi di fatto: è appena il caso di rilevare, infatti, che i limiti quantitativi fissati nelle tabelle sopra citate non hanno introdotto nel nostro sistema alcuna presunzione assoluta di liceità ovvero di illiceità della detenzione delle diverse sostanze stupefacenti, ma delle presunzioni semplici che devono essere valutate congiuntamente ad eventuali ulteriori elementi di prova.

Pertanto, come il mero superamento del quantitativo massimo previsto dalle nuove tabelle ministeriali non può integrare da solo il reato di cui all’art.73 D.P.R. n. 309 del 1990, laddove non siano stati acquisiti ulteriori indizi che possano far ritenere che la sostanza stupefacente detenuta sia destinata non già all’uso personale, bensì alla cessione a terzi acquirenti, così, la detenzione di un quantitativo inferiore al limite stabilito dalle predette tabelle, quindi presumibilmente destinato al consumo personale, può essere sanzionata penalmente qualora, sulla base delle circostanze di fatto del caso concreto, la condotta dell’imputato appaia comunque posta in essere al fine di destinare la sostanza illecita a terzi (cfr. la seconda parte del citato comma 1 bis secondo cui viene altresì punito chiunque importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti che per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale).

Nel caso di specie, la finalità di cessione della sostanza stupefacente detenuta dal T. non appare sussistente al di là di ogni ragionevole dubbio tenuto conto del fatto che il T. ha immediatamente esibito la sostanza dallo stesso detenuta, né altra sostanza è stata rinvenuta in quantitativo o specie ulteriore nel corso della perquisizione svolta dagli operanti che si sono limitati a rinvenir un bilancino ed un coltellino a serramanico. L’assenza di qualsivoglia accertamento tecnico sulla sostanza oggetto di sequestro non consente peraltro di ritenere che il quantitativo rinvenuto fosse incompatibile con il dedotto uso personale: anzi il comportamento assunto in occasione del controllo, lo stabile esercizio di regolare attività lavorativa, la documentata qualità di pregresso assuntore di sostanza stupefacente ed, infine, la sostanziale conferma data dal teste C. anche in ordine alle modalità di consumazione della marijuana detenuta in casa dal T. lasciano, invece, ritenere più che plausibile la destinazione ad uso personale della sostanza rinvenuta nel corso del controllo del 27 gennaio 2021.

Infine, non appare superfluo evidenziare come, sebbene gli operanti avessero avuto notizia della disponibilità di marijuana da parte del T., non hanno approntato alcun servizio di osservazione predisposto né è stata notata alcuna concreta attività di spaccio né tanto meno sono stati riscontrati contatti o scambi tra l’imputato e terzi.

In considerazione di quanto sopra, non avendo l’accusa fornito la prova certa della destinazione della droga sequestrata alla cessione a terzi, l’imputato deve essere assolto dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

La sostanza stupefacente in sequestro, deve essere confiscata e distrutta ai sensi degli artt.240 c.p. e 87 D.P.R. n. 309 del 1990.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 530, Il comma, c.p.p., assolve T.A. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

Giorni quaranta per la motivazione.

Così deciso in Frosinone, il 10 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2021.

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Art. 73 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.