Covid19: Magistrato Sorv. concede detenzione domiciliare a detenuto con quadro clinico di particolare gravità

Massima

Il Magistrato di Sorveglianza di Siena, ha concesso l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) O.P.) su  istanza di un condannato ad anni 10 e mesi 8 di reclusione (pena da espiare inferiore ai 4 anni), con gravi patologie, in considerazione della situazione di grave emergenza pandemica virale Covid-19.

Per il Magistrato di Sorveglianza, la misura della detenzione domiciliare deve concedersi, e la sua applicazione è urgente e indifferibile, se in presenza di un quadro clinico di particolare gravità per le potenziali complicanze e comunque necessitante di frequenti contatti con presidi sanitari, le condizioni del condannato siano incompatibili con il protrarsi della detenzione in ambiente carcerario, necessariamente promiscuo ed in condizioni di igiene meno garantite (Nella specie, trattasi di 55enne, assistito in carcere e affetto da diabete mellito di tipo 2, complicato da polineuropatia e vasculopatia con scompensi e dislipidemia). Magistrato di Sorveglianza Siena, Decr., 06-04-2020

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista del Foro di Catania

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Testo della Sentenza

Magistrato di Sorveglianza Siena, Decr., 06-04-2020
Fonte: UTET/PLURIS Wolters Kluwer Italia Srl
consultata in data 23/04/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l’istanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena (art. 47 TER, comma 1 ter e quater O.P.), presentata da:

(…) detenuto presso la Casa Reclusione di SAN GIMIGNANO, attualmente aggregato presso la Casa Circondariale di SALERNO – con fine pena al 29-04-2022

condannato con Sentenza emessa in data 20-12-2012 dalla Corte d’Appello di SALERNO, in parziale riforma della sentenza emessa in data 21-11-2008 dal Tribunale di NOCERA INFERIORE, definitiva il 07.05.2014, alla pena di 10 ANNI e 8 MESI di reclusione, assorbita nel Provv. di cumulo del 6 luglio 2018 e successive modifiche della Procura della Repubblica presso il Tribunale di NOCERA INFERIORE (N. SIEP 77 / 2016)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’interessato è detenuto dal 7/6/2014, in espiazione della pena di cui alla sentenza sopra indicata, assorbita in provvedimento di cumulo, che assorbe altre due condanne per abusi edilizi. La condanna alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione è stata irrogata per plurime estorsioni e atti di illecita concorrenza in concorso, aggravati dal metodo o contiguità mafiosa (artt. 629, 513 bis c.p. e art. 7 L. n. 203 del 1991), commessi dal 1997 al 2001 nella provincia di Salerno, ma con ordinanza emessa in data 30-10-2018 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha accertato l’inesigibilità della collaborazione ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 4 bis, comma I bis, O.P.. La pena da espiare è inferiore ai quattro anni e l’istanza è ammissibile ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 lett. c) e comma 1 quater O.P.. Constano due precedenti penali per calunnia del 2001 e per droga del 2010 con pena condizionalmente sospesa. Non risultano pendenze.

Il detenuto è affetto da varie patologie e in carcere è sostenuto da tempo da un assistente alla persona che lo coadiuva. Ha 55 anni. All’istanza è allegata certificazione per diabete mellito di tipo 2, complicato da polineuropatia e vasculopatia con scompensi e dislipidemia. Date le patologie certificate, considerata l’età e le indicazioni scientifiche fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerata l’attuale situazione di grave emergenza pandemica virale, si ritiene urgente e indifferibile la concessione di detenzione domiciliare per motivi di salute (art. 47 TER, co. 1, lett. c) O.P.), cosi’ riqualificando al richiesta, considerando le implicazioni derivanti dal protrarsi della detenzione in ambiente carcerario, necessariamente promiscuo ed in condizioni di igiene meno garantite, in presenza di un quadro clinico di particolare gravità per le potenziali complicanze e comunque necessitante di frequenti contatti con presidi sanitari. Si ritiene pertanto di poter ammettere l’interessato in via provvisoria e d’urgenza alla detenzione domiciliare all’indirizzo familiare in Angri (SA), già verificato in atti, anche per la concessione di permessi di necessità.

P.Q.M.

Visto l’art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) O.P.,

DISPONE

nei confronti di (…) l’applicazione provvisoria della DETENZIONE DOMICILIARE (art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) O.P.) con dimissione del predetto dall’istituto di pena in cui si trova – dopo aver verificato la disponibilità di collegamenti o l’accompagnamento da parte di familiari e attendendo tale esito prima di scarcerare l’interessato – per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L’interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie, all’arrivo si presenterà IMMEDIATAMENTE davanti alla locale Autorità di Polizia;
FISSA le seguenti PRESCRIZIONI:
1. L’interessato si tratterrà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in:
(…) presso la moglie, (…) salvo quanto segue:
– Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, previo avviso all’Autorità di Polizia preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l’interessato in tal caso dovrà dame tempestivo avviso all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. L’interessato stabilirà un rapporto continuativo con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO, ove potrà recarsi, su convocazione del medesimo per il tempo strettamente necessario (si autorizza);
3. Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
4. Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;
5. Non cambierà l’abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (competente per la fase provvisoria);
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l’accesso all’Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l’effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l’installazione di idoneo campanello, del quale ha l’onere di garantire l’efficienza, o mediante l’installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all’autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell’Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l’espatrio dovrà consegnarla all’Autorità cui è affidata la vigilanza.
Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell’ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l’autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l’istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all’accoglimento dell’istanza e sull’andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.
Dispone la trasmissione dell’istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull’istanza in oggetto.
Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.
Così deciso in Siena, il 6 aprile 2020.
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2020.

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