Tutela dei minori: Corte di Appello di Lecce conferma condanna al genitore inadempiente. Irrilevante che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza abbiano provveduto altri familiari

Massima

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE :  Il Tribunale non è tenuto ad accertare la capacità reddituale dell’ex coniuge nonché lo stato di bisogno dei figli minori, ed è irrilevante che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza abbiano provveduto altri familiari. Lo stato di bisogno di un minore, infatti, è un dato di fatto incontrovertibile, per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere per ovviarvi. Ne consegue che il genitore che non adempie a tale obbligo, commette il reato di cui all’art. 570 cod. pen.   (Corte di Appello di Lecce, Sent. n. 917/2019)

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista in Catania

Testo della Sentenza

Fonte del testo della Sentenza: Banca dati de ILSOLE24ORE, consultata in data 24/8/19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE PROMISCUA

composta dai signori:

Dr. Riccardo MELE – Presidente

Dr. Maurizio PETRELLI – Consigliere Rel.

Dr. Laura LIGUORI – Consigliere

all’udienza del 23 maggio 2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

(…), n. B. il (…) ed ivi res. Via (?);

Presofferto: negativo;

– LIBERO ASSENTE –

IMPUTATO

In ordine ai reati di cui

  1. a) agli artt. 81 e 570 co. 1 e 2 n. 2 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla sua potestà di genitore nei confronti dei figli D. e (…);
  2. b) agli artt. 81, 612 e 660 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciato (…) di un ingiusto danno, nonché molestato la stessa a mezzo del telefono, dicendole che l’avrebbe ammazzata.

Acc. in Brindisi, querela del 25.07.2013.

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi emessa in data 21.11.2016 che così provvedeva:

dichiara (…) responsabile dei reati ascrittigli e, previa concessione delle attenuanti generiche, unificate le contestazioni per la continuazione, lo condanna alla pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Condanna l’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, da corrispondere in favore del procuratore antistatario.

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Brindisi, in data 21.11.2016, (…) è stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 570, commi 1 e 2, n. 2, 81, 612 e 660 c.p. e, concesse le attenuanti generiche ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’imputato è stato condannato, altresì, al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la predetta sentenza il (…) ha proposto appello, con atto depositato in data 6.12.2016, chiedendo l’assoluzione dai reati ascrittigli e, in subordine, la riduzione della pena.

All’odierna udienza, formulate dalle parti le rispettive conclusioni, la Corte ha deciso in ordine all’appello proposto come da dispositivo.

Motivi della decisione

Ritiene la Corte che l’appello sia infondato e vada pertanto rigettato.

Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n.44418/2013; Cass. n. 13926/2012; Cass. n. 5606/2007; Cass. n. 23248/2003; Cass. n. 11220/1997), si rileva l’infondatezza delle censure contenute nell’atto di impugnazione in ordine all’asserita insussistenza dei reati contestati sulla base delle risultanze processuali.

Invero sostiene innanzitutto l’appellante il mancato accertamento, da parte del Tribunale, dello stato di bisogno dei due figli, all’epoca dei fatti minorenni, alle cui esigenze avrebbe comunque provveduto la moglie, avvalendosi anche dell’aiuto economico dei propri famigliari.

In proposito osserva il Collegio che, come statuito dalla Suprema Corte con riferimento alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno del figlio minore non può affatto ritenersi escluso in considerazione della circostanza che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza abbiano provveduto altri familiari (Cass. n. 25723/2003; Cass. n. 23782/2003), come appunto verificatosi nella fattispecie.

Lo stato di bisogno di un minore, infatti, è un dato di fatto incontrovertibile (in quanto il minore, appunto perché tale, non è in grado di procacciarsi un reddito proprio), per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere per ovviarvi (Cass. n. 5525/1996; Cass. n. 10216/1998).

Ne consegue che il genitore, il quale non adempie a tale obbligo, commette il reato di cui all’art. 570 cod. pen.

Peraltro i modesti e sporadici contributi effettuati dall’imputato, mediante il versamento di somme non superiori a 70/80 Euro al mese per entrambi i figli o acquistando saltuariamente generi alimentari, non possono certamente considerarsi sufficienti a garantire le primarie esigenze dei minori.

Con riferimento, poi, all’asserita impossibilità dell’imputato di adempiere alla relativa obbligazione, si rileva che tale circostanza non può desumersi “sic et simpliciter” dalla precarietà dell’attività lavorativa svolta dal (…), in quanto anche l’espletamento di lavori saltuari avrebbe comunque potuto consentirgli di assicurare ai figli i mezzi di sussistenza, non risultando provato che le asserite difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione, dovendo l’imputato, ai fini dell’esclusione delle propria responsabilità per il reato di cui all’art. 570 c.p., allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi (Cass. n. 10085/2005; Cass. n. 1283/2000).

Non può, inoltre, fondatamente escludersi l’intenzionalità della condotta delittuosa contestata ai danni dei due figli minori, posto che non può certamente dubitarsi che il (…) fosse consapevole dello stato di bisogno di quest’ultimi, delle cui esigenze egli si interessava solo saltuariamente.

Dunque, nel caso di specie sussiste senz’altro anche l’elemento soggettivo del delitto contestato, non essendo richiesta la qualificazione specifica espressa dal preciso fine di far mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, in quanto è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo (Cass. n. 5431/1985).

Ricorrono, dunque, tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 570 c.p. ascritto al prevenuto.

In ordine, invece, al reato di cui all’art. 612 c.p., contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la persona offesa ha specificato il tenore delle frasi minacciose a lei rivolte dall’imputato, precisando che l’aveva minacciata di morte, dicendole anche che lui non avrebbe subito alcuna conseguenza se avesse realizzato quanto minacciato, essendo, a suo dire, non imputabile in seguito ad un intervento per aneurisma cerebrale, a cui era stato effettivamente sottoposto (pagg. 11 e 12 del verbale relativo alla deposizione di (…)).

Il tenore delle frasi in questione ed il contestuale riferimento pure all’esito di un eventuale giudizio penale a carico del (…) (qualora quanto prospettato fosse stato realizzato) dimostrano indubbiamente la gravità della minaccia, considerato anche il contesto in cui veniva posta in essere la condotta minatoria, stante il rapporto conflittuale fra i coniugi all’epoca dei fatti in seguito all’iniziativa della (…) di separarsi dal marito.

Anche il reato di cui all’art. 660 c.p. risulta integrato dalla condotta posta in essere dal prevenuto, avendo la persona offesa riferito di continue telefonate da parte del marito, dal contenuto minatorio, in qualsiasi ora del giorno o della notte (pagg. 11-13 del citato verbale).

In ordine al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei criteri fissati dall’art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena applicata dal primo Giudice, considerato che la più grave condotta di cui all’art. 570 c.p. è stata posta in essere dall’imputato nei confronti di due figli minori e si è protratta per diversi anni.

La sentenza impugnata va pertanto confermata, con la conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali nei confronti dello Stato e della parte civile, quest’ultime liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, letti gli artt.605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza del Tribunale di Brindisi, in data 21.11.2016, appellata da (…), che condanna al pagamento delle spese processuali verso lo Stato e nei confronti della parte civile, liquidate queste ultime in complessivi Euro 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.

Liquida le spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto del quale dà contestuale lettura.

Termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Lecce il 23 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2019.

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