Massima
La V Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 7352/2019, ha chiarito che il giudice della convalida, deve verificare non solo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 386 c.p.p., comma 3 e articolo 390 c.p.p., ma deve altresì controllare che la polizia giudiziaria abbia avuto diretta percezione della commissione di un reato o che vi siano tracce del reato, stante che il requisito della flagranza, previsto dalla legge, postula la necessita’ della correlazione funzionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della liberta’ del reo fuggitivo, in presenza di un’altissima probabilita’ di colpevolezza dell’arrestato, con diretta constatazione della condotta delittuosa da parte degli operatori di polizia giudiziaria procedenti all’arresto, che suffraghi, nel senso indicato, la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza.
Massima a cura dell’Avvocato Davide Tutino, Penalista in Catania
Fonte del testo della Sentenza: http://bdprof.ilsole24ore.com (banca dati giuridica de IlSole24ore)
Testo della Sentenza
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 18 febbraio 2019, n. 7352
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. CALASELICE Barba – Rel. Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/02/2018 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Calaselice Barbara;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Galli M., che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma non ha convalidato l’arresto di (OMISSIS), in relazione ai reati di cui all’articolo 624 c.p., e articolo 625 c.p., comma 1, n. 2.
Il provvedimento ha reputato non legittimo l’arresto eseguito nei confronti del predetto, posto che, dagli atti trasmessi, era emerso che l’arrestato stesse fruendo del calore prodotto attraverso l’energia elettrica sottratta, in assenza di elementi per reputare che proprio (OMISSIS) avesse effettuato l’allaccio abusivo. Inoltre si osserva che il predetto, entrato nell’area con la finalita’ di fruire del calore, non era stato in grado di rendersi conto dell’abusivita’ dell’allaccio ivi esistente.
- Avverso l’indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo due vizi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ed erronea interpretazione della legge penale con riferimento al concetto di flagranza.
2.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge processuale circa i parametri del giudizio di convalida.
Si deduce che il Tribunale ha travalicato i limiti del proprio controllo in tema di convalida dell’arresto, non essendosi concretizzato l’esame svolto, soltanto nella verifica della sussistenza dei requisiti di legittimita’ dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria, ma detto esame si era esteso agli indizi in ordine al reato ipotizzato, esame riservato al giudice della cognizione.
- Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
- Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. L’arresto dell’odierno indagato e’ avvenuto nel corso di un controllo presso un’area sottoposta a sequestro preventivo, in uno degli edifici posti nell’area descritta, ove il predetto era trovato mentre stava dormendo.
Orbene va condiviso il principio di diritto affermato dal pubblico ministero nell’impugnazione, ma si osserva che il Giudice, nel provvedimento impugnato, ha fatto buon governo del principio medesimo. E’ pacifico che non spetta al giudice della convalida la disamina degli indizi di colpevolezza, esclusivo appannaggio del giudice della cognizione (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Rv. 262502).
Tuttavia, da parte del giudice della convalida, va verificata non solo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 386 c.p.p., comma 3 e articolo 390 c.p.p., ma deve essere controllato anche che la polizia giudiziaria abbia avuto diretta percezione della commissione di un reato o che vi siano tracce del reato. E’ principio pacificamente affermato da questa Corte quello secondo il quale non vi deve essere alcuna cesura tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso tracce rivelatrici della sua immediata consumazione) ed il successivo intervento di privazione della liberta’ dell’autore del reato. Il requisito della flagranza, previsto dalla legge, postula la necessita’ della correlazione funzionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della liberta’ del reo fuggitivo, in presenza di un’altissima probabilita’ di colpevolezza dell’arrestato, con diretta constatazione della condotta delittuosa da parte degli operatori di polizia giudiziaria procedenti all’arresto, che suffraghi, nel senso indicato, la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza (Sez. 1, n. 43394 del 03/10/2014, Quaresima, Rv. 260527; Sez. 3, n. 34918 del 13/07/2011, Z., Rv. 250861; Sez. 5, n. 19078 del 31/03/2010, Festa, Rv. 247248).
Nella specie, invece, il giudice ha notato che l’indagato e’ stato trovato in uno stabile abbandonato, ove non vi erano tracce del compimento, immediatamente prima, dell’allaccio abusivo, ne’ questo era in atto. Risulta soltanto dalla condivisibile motivazione del provvedimento impugnato che l’indagato, all’interno di un edificio, stesse dormendo fruendo, cosi’, del calore del luogo, prodotto attraverso il descritto allaccio abusivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Motivazione semplificata.

















































































