Furto di energia elettrica: E’ aggravato anche se l’allacciamento viene compiuto da persona diversa dall’agente

Indice dei contenuti

Massima

In tema di furto di energia elettrica, la Suprema Corte di Cassazione (Sez. III, Sent. N. 45317/2018) ha stabilito che sussiste l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2 anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, il quale si limita solo a fare uso dell’allaccio altrui.

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista in Catania

Testo della Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale – Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45317,Data udienza 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. RICCARDI Giusepp – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/04/2017 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FIMIANI PASQUALE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 21/04/2017 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo, con un primo motivo, il vizio di motivazione: lamenta che la sentenza abbia affermato la responsabilita’ sulla base della sola titolarita’ del contratto di fornitura dell’energia, senza la prova che l’imputato avesse collegato il cavo alla cassetta di derivazione, e che l’allaccio abusivo rifornisse solo l’immobile del (OMISSIS).
Con un secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 62 c.p., n. 2, in quanto l’imputato, prima del giudizio penale, avrebbe sottoscritto un piano di rientro per il pagamento rateale dell’energia elettrica, per importi superiori ai consumi abituali, in base al quale ha ottenuto un nuovo allacciamento; non vi sarebbe prova, poi, di un danno morale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1. Il primo motivo e’ inammissibile.
Va al riguardo evidenziata l’inammissibilita’ delle doglianze relative alla ascrivibilita’ del furto all’imputato, in quanto sollecitano, in realta’, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., sono in realta’ dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimita’, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione e’ giudice della motivazione, non gia’ della decisione, ed esclusa l’ammissibilita’ di una rivalutazione del merito, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla qualificazione giuridica, con argomentazioni prive di illogicita’ (tantomeno manifeste) e di contraddittorieta’, evidenziando, in base ad un ragionamento probatorio logico, che l’allaccio abusivo era collegato all’impianto in uso esclusivo al (OMISSIS), intestatario dell’utenza manomessa, e beneficiario della condotta delittuosa, della quale, pertanto, doveva ritenersi autore (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745, secondo cui, in tema di furto di energia elettrica, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2 anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, il quale si limita solo a fare uso dell’allaccio altrui).
1.2. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Premesso che, ai fini della configurabilita’ della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruita’ e’ rimessa all’apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880; Sez. 2, n. 12607 del 13/02/2015, Bellomo, Rv. 262771), la Corte territoriale ha escluso l’integralita’ del risarcimento, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimita’, evidenziando come il pagamento fosse stato effettuato per ottenere un nuovo allacciamento, e che non risultasse alcuna corresponsione a titolo di danno morale.
2. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.