Imputato di lesioni volontarie, la Corte di Appello di Catania ribalta la sentenza di primo grado

Massima

La Corte di Appello di Catania, Sezione Penale per i Minorenni, con Sentenza 90/2018 del 07.09.2018 depositata il 27 Sett. 2018, richiamando un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. pen. 41968/2016; Cass. pen. 2548/2014), ha stabilito che quando l’identificazione dell’aggressore è incerta perché le fonti di prova sono contraddittorie e gli elementi indizianti a carico dell’imputato non consentono di superare quel ragionevole dubbio che impone l’assoluzione, la prova della colpevolezza non può essere raggiunta (Nel caso di specie l’imputato era stato condannato a 6 mesi di reclusione dal Tribunale per i Minorenni di Catania per aver aggredito la p.o. con un coltello da cucina cagionandogli lesioni personali guaribili in giorni 7).

Massima a cura di Davide Tutino,  Avvocato Penalista Catania

Testo della Sentenza

Testo della Sentenza n. 90/2018 della Corte di Appello di Catania, Sezione penale per Minorenni

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Catania, Sezione Penale per i Minorenni, composta da:
1) Dott. TOMMASO FRANCOLA PRESIDENTE
2) Dott.ssa CONCETTA PAPPALARDO CONSIGLIERE
3) Dott.ssa RITA RUSSO CONSIGLIERE
4) Dott. CORRADO PICCIONE COMP. PRIV.
5) Dott.ssa FRANCESCA TRIMARCHI COMP. PRIV.

Con l’intervento del Dott. Angelo BUSACCA, sostituto Procuratore Generale della Repubblica, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel Procedimento Penale nei confronti di:

M.F., nato a (….)
Libero – Assente
Difeso dall’Avv. Davide Tutino –
(…)

APPELLANTE

Avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania n. 13 del 20.02.2018, con la quale veniva deciso come segue:

Visti gli artt. 533 e seg. C.p.p., dichiara M.F. colpevole del reato ascrittogli in rubrica e, ritenuta le diminuente della minore età con giudizio di equivalenza con la contestazione aggravante, lo condanna alla pena di mesi sei (6) di reclusione.

Visto l’art. 163 c.p. ordina la sospensione dell’esecuzione della pena alle condizioni di legge.

Visto l’art. 544, comma 3 c.p.p., indica per il deposito della motivazione della presente sentenza

il termine di giorni trenta.

IMPUTATO

per il delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 c.p. per aver aggredito con un coltello da cucina B.N.M. cagionandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni e consistenti in “ferita da taglio regione parietale sn”.
In Pachino il 03/07/2014.

Motivazioni

FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata in data 20.2.2018 il Tribunale per i minorenni di Catania ha condannato M.F. alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di lesioni ai danni di B.N.M., avvenuto in Pachino il 3 luglio 2014.
In data 3 luglio 2014 B.N.M. ha presentato una denuncia avverso l’odierno imputato, accusandolo di avergli provocato delle ferite alla testa con un coltello. La ferita è stata medicata e refertata presso il locale punto di Guardia medica. La denuncia è stata acquisita agli atti del dibattimento, dal momento che la persona offesa è divenuta irreperibile nelle more del giudizio. In detta denuncia la persona offesa, assistita dall’amico C.M., che per l’occasione ha svolto anche le funzioni di interprete posto che la vittima, cittadino di paese terzo, non conosceva l’italiano, ha dichiarato che M.F., al quale si era rivolto perché cercava una vettura usata a prezzo conveniente, infastidito della richiesta, ha estratto dalla tasca il coltello e l’ha colpito alla testa.
Sono stati poi sentiti in dibattimento i testi C.D.S., in servizio presso il Commissariato di P.S. di Pachino e il C.. L’imputato, che non si è presentato in dibattimento, è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena sopraindicata, con la concessione della sospensione condizionale.
In data 9.04.2018 il difensore presentava appello, lamentando:
1. La mancata assoluzione dell’imputato per non avere commesso il fatto, dal momento che l’unico teste in dibattimento, C.M., non ha saputo identificare l’imputato e la persona offesa ha sporto querela avvalendosi come interprete dello stesso C..
2. In subordine, la mancata concessione del perdono giudiziale, potendosi ritenere che l’imputato si asterrà da ulteriori delitti.
3. In subordine ancora, la eccessività della pena inflitta.
Regolarmente citato a giudizio l’imputato, all’udienza del 7 settembre 2018 il P.G. ha chiesto l’assoluzione dell’imputato ex art. 530 c.p.p. ed il difensore ha insistito nei motivi di appello; la Corte ha pronunciato dispositivo di sentenza del quale è stata data pubblica lettera.
L’affermazione di responsabilità del reo, la cui contestazione costituisce primo motivo di appello, si fonda essenzialmente sulla denuncia – querela della persona offesa, che è stata acquisita agli atti. Si tratta dell’unico atto nel quale l’aggressore della persona offesa è identificato, con il nome ed il cognome, nell’odierno imputato. L’assistente capo di P.S. D.S., in servizio al Commissariato di Pachino, ha riferito che gli agenti dopo avere raccolto la denuncia hanno cercato il M.F., che non l’hanno trovato e che non si trattava di persona nota. Indubbiamente il B.N. presentava una ferita da taglio alla testa, refertata, ma il dubbio sulla identità del suo aggressore è molto forte ove si consideri che la persona offesa non parlava italiano e che il suo colloquio con gli agenti di polizia è avvenuto per mezzo dell’amico C., che lo ha accompagnato in Commissariato (vedi testimonianza D.S.). Sentito quale testimone in dibattimento, il C. riferisce il fatto, sia pure con talune divergenze rispetto alla versione data dalla vittima, ma non identifica l’imputato con il nome e cognome, dice soltanto che lo conosce di vista, che è un suo connazionale e che vive ancora a Pachino con il padre ed il fratello. Egli ha riferito una versione dei fatti alquanto diversa rispetto a quella riportata in denuncia sulla dinamica del ferimento e sulle motivazioni, ma soprattutto ha dichiarato che il reato è maturato nell’ambiente dei lavoratori extracomunitari irregolari (privi di permesso di soggiorno) di una azienda agricola, dove non si conoscono per nome ma con dei soprannomi. Per lui la persona offesa si chiama “(..)” ed egli stesso è noto in paese con il nome di “(…)”; non indica mai, nonostante le domande specifiche a lui rivolte, né il nome né il soprannome dell’aggressore.
La testimonianza di C. non è quindi utile ad identificare l’aggressore e, quanto alla denuncia – querela, pur regolarmente acquisita, si tratta di fonte di prova fortemente inquinata dal fatto che gli agenti di polizia non sanno che cosa abbia realmente detto la persona offesa, ma si sono limitati a scrivere quello che l’improvvisato interprete-testimone dichiara che nella serra ove è avvenuto il fatto le persone non si conoscono con nome e cognome ma con soprannomi, e non identifica l’aggressore.
La persona offesa dal canto suo è divenuta irreperibile, o meglio – secondo quanto riferisce il C. – è ancora in Italia ma ha paura a presentarsi perché è clandestino.
Pertanto, la identificazione dell’aggressore nel caso in esame è da considerarsi incerta perché le fonti di prova sono contraddittorie e gli elementi indizianti a carico dell’imputato non consentono di superare quel ragionevole dubbio che impone l’assoluzione. (v. Cass. pen. 41968/2016; Cass. pen. 2548/2014).
Non essendosi raggiunta la prova della colpevolezza, l’imputato deve essere assolto ai sensi dell’art. 530 comma II c.p.p., come peraltro richiesto anche dal P.M. di udienza.
L’accoglimento del motivo d’appello relativo alla responsabilità è assorbente rispetto agli altri motivi.
Il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza è fissato in giorni trenta ex art. 544 co. 3 c.p.p..

P. Q. M.

Visto l’art. 605 c.p.p.,
in riforma della sentenza emessa in data 20.02.2018 dal Tribunale per i minorenni di Catania, appellata da M.F., assolve l’imputato dal reato allo stesso ascritto per non avere commesso il fatto.
Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione
Catania, 7 settembre 2018
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rita Russo dott. Tommaso Francola

Il reato di lesioni personali

Articolo 582 del Codice Penale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151].
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 585 del Codice Penale

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Agli effetti della legge penale per armi s’intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona [704];
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.