Disegna una svastica nazista sulla bandiera dell’Unione Europea – il Tribunale di Agrigento lo assolve dal reato p.e p. dall’art. 299 c.p.

Per il Tribunale di Agrigento (Sent. 1838/2018) il reato ex art. 299 c.p. (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero) non sussiste nel caso in cui la condotta dell’imputato ha per oggetto la bandiera dell’Unione Europea, in quanto tale ordinamento sovranazionale, non possiede una propria autonoma normativa penale che possa permettere di soddisfare la condizione di reciprocità prevista dalla norma penale.
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista in Catania

Testo della sentenza del  Tribunale Agrigento, sez. I, 04/07/2018, (ud. 04/07/2018, dep.04/07/2018),  n. 1838

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione I Penale

In composizione monocratica

Nella persona della dott. Alessandro Quattrocchi

Con l’intervento del P.M. dott. Roberto Gambina

e con l’assistenza del Cancelliere Maria Stella Meo

ha pronunziato e pubblicato la seguente

SENTENZA

con motivi contestuali nel procedimento penale                                                           CONTRO

SF. Gi., nato ad (omissis…),

Libero, assente Difeso d’ufficio dall’Avv. Emilio Dejoma del Foro di Agrigento       Presente

IMPUTATO

Art. 299 c.p.

Perchè offendeva la bandiera dell’Unione Europea, esponendola su una ringhiera del “molo Madonnina” con disegnata al centro una   svastica nazista.

Fatto commesso in Lampedusa in data 13/07/2015

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede emettersi sentenza di non doversi procedere per difettodi condizione di procedibilità ex art. 129 c.p.p..

La Difesa si associa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento il 30.6.2017, l’imputato veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, per rispondere del reato ascrittogli in epigrafe.

All’udienza del 6.11.2017, veniva preliminarmente dichiarata l’assenza dell’imputato; quindi, veniva data apertura al dibattimento e il giudice provvedeva ad ammettere le prove come richieste dalle parti.

All’udienza del 28.2.2018, stante l’assenza dei testi non citati dal P.M., il processo veniva rinviato.

All’udienza odierna, 4.7.2018, a seguito del mutamento della persona fisica del giudicante, veniva rinnovata la sequenza procedimentale dichiarando aperto il dibattimento. Quindi il Giudice, prima che l’istruttoria fosse completata, invitava le parti a discutere, le quali formulavano le conclusioni in epigrafe riportate, e provvedeva ex art. 129 c.p.p. pubblicando sentenza con motivazione contestuale di cui veniva data lettura.

All’odierno imputato è contestato il reato di cui all’art. 299 c.p., il quale, nella versione attuale e già vigente all’epoca dei fatti, incrimina chiunque, nel territorio dello Stato, vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano.

Ebbene, quattro sono gli ordini di ragioni per i quali va emessa pronuncia di proscioglimento nei confronti dell’odierno imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in forza del cui disposto normativo il Giudice, in ogni stato e grado del processo, laddove riconosca che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza: ne discende che anche nella fase dibattimentale il giudice può (rectius, deve) pronunciare sentenza di proscioglimento, con la formula che ritiene più idonea, se ravvisa uno dei casi suddetti, rispondendo la norma alla duplice funzione di rendere effettivo il principio di semplificazione massima nello svolgimento del processo e di tutelare l’innocenza dell’imputato.

In primo luogo, difetta la condizione di procedibilità, richiesta dall’art. 313, ult. co., c.p., alla cui stregua il reato di cui all’art. 299 c.p. è punibile a richiesta del Ministro della Giustizia; condizione di procedibilità a cui la legge, dunque, subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati – come quello ipotizzato nella prospettazione accusatoria – per i quali non è riconosciuto il principio generale della procedibilità d’ufficio.

Nel caso di specie, non risulta essere stata formulata una richiesta siffatta da parte del Ministro della Giustizia, di talchè non può che rilevarsi il difetto della necessitata condizione di procedibilità che osta alla prosecuzione del processo, atteso che l’azione penale non doveva neppure essere esercitata.

In secondo luogo, giova rammentare che la fattispecie oggetto di contestazione è stata oggetto di riforma da parte della L. 24 febbraio 2006, n. 85, la quale ha modificato il testo previgente indicando quale modalità tipica del vilipendio la locuzione “con espressioni ingiuriose” e sostituendo la non lieve pena detentiva originariamente prevista con la modesta pena della multa da Euro 100,00 a Euro 1.000,00.

Sin dall’entrata in vigore della novella, la dottrina ha espresso incertezze sulla esatta interpretazione di tale locuzione, essendosi comunque ipotizzato che il legislatore abbia inteso limitare la rilevanza delle condotte punite alle sole comunicazioni linguistiche, alla luce anche della espressa e più grave punizione prevista dall’art. 292 c.p. rispetto al vilipendio materiale (altrimenti detto reale diretto) alla bandiera dello Stato italiano.

Tale lettura, invero, appare pienamente condivisibile, in quanto conferisce razionalità alla disposizione anche in una dimensione sistematica. La mancata inserzione – come invece è avvenuto nell’art. 292, co. 2, c.p. per mezzo della medesima novella – di una disposizione espressamente dedicata al vilipendio materiale, quindi, non può che deporre nell’univoco senso della irrilevanza penale di tale condotta, stante la doverosità, in materia penale, di una interpretazione più aderente al e rispettosa possibile del testo normativo e, per l’effetto, ossequiosa del sempre attuale brocardo alla cui stregua “ubi lex voluti dixti, ubi noluit tacuir.

L’alternativa interpretativa, rappresentata dall’intendere la locuzione “espressioni ingiuriose” in senso ampio, comprensiva tanto delle manifestazioni lessicali quanto di gesti e comportamenti dal significato vilipendioso, reca con sè non poche criticità: in primo luogo, essa finirebbe con l’attribuire alla medesima espressione, inserita in due diverse disposizioni di un contesto normativo omogeneo (l’art. 299 c.p. e l’art. 292 c.p.), un significato una volta più ampio e l’altra volta più ristretto; in secondo luogo, essa renderebbe completamente vana la precisazione sulle modalità di realizzazione del vilipendio introdotta dal legislatore della citata riforma del 2006.

Non resta, dunque, che aderire alla prima interpretazione, che circoscrive la portata incriminatrice della disposizione alle sole condotte di vilipendio linguistico, da preferire non solo in una prospettiva ermeneutica testuale, sistematica e teleologica (ex art. 12 preleggi), ma altresì in ossequio al principio, costituzionale (art. 25 Cost.), sovranazionale (art. 49 CDFUE) e convenzionale (art. 7 CEDU) di legalità, dal quale discendono, a titolo di corollari, i complementari principi di tipicità, tassatività e determinatezza della norma penale incriminatrice, come declinati nel vigente sistema multilivello di tutela dei diritti in virtù della sinergica operatività delle Carte dei diritti fondamentali (Costituzione, CDFUE e CEDU) nelle interpretazioni (dialogiche) fornitene delle rispettive Corti.

Per l’effetto, non risultando sussumibile la condotta ascritta all’imputato e cristallizzata nel capo di imputazione (avere esposto la bandiera dell’Unione Europea su una ringhiera del “molo Madonnina” di Lampedusa con disegnata al centro una svastica nazista) nelle modalità di realizzazione del reato di cui all’art. 299 c.p., potendo al più ritenersi un vilipendio materiale ma non anche un vilipendio linguistico (cioè realizzato, come postulato dalla norma, con “espressioni ingiuriose”), l’imputato va assolto perchè il fatto non sussiste.

In terzo luogo, non appare superfluo rilevare che, in ogni caso, l’art. 299 c.p. circoscrive l’incriminazione al vilipendio della bandiera ufficiale o un altro emblema di uno “Stato estero”, con lo scopo di tutelare l’interesse nazionale dello Stato italiano a non vedere, compromesse le sue buone relazioni internazionali in conseguenza della realizzazione sul proprio territorio di offese dirette contro lo Stato estero.

Nel caso di specie, la condotta dell’imputato ha ad oggetto non già la bandiera di uno Stato estero bensì la bandiera dell’Unione Europea, organizzazione sovranazionale al cui emblema, in ossequio ai già menzionati principi di tipicità, tassatività e determinatezza vigenti in materia penale, non può estendersi la tutela prestata dall’art. 299 c.p., a pena di violazione del divieto di analogia in malam partem (artt. 25, co. 2, Cost, 1 c.p., 14 preleggi).

Diversamente opinando, infatti, non ricorrerebbe un caso di legittima interpretazione estensiva dell’incriminazione, consentita in quanto non trascendente il significato linguistico della formula legislativa e limitantesi ad attribuire alla disposizione il più ampio significato tra quelli possibili; bensì, si sussumerebbe nell’incriminazione un caso simile, esorbitante dai confini, lessicali e concettuali, della fattispecie, in virtù della somiglianza e della riconducibilità a un’omologa ratio legis, procedimento che in tale ambito ornamentale non risulta ammissibile in virtù, oltre che delle summenzionate coordinate costituzionali e convenzionali, altresì, del principio di frammentarietà del diritto penale.

Ne discende, ancora una volta, la necessità di emettere nei confronti dell’imputato pronuncia assolutoria perchè il fatto non sussiste.

A tale profilo, in quarto e ultimo luogo, si collega una constatazione finale, ma non per questo meno doverosa, avente ad oggetto la “condizione di reciprocità” cui l’art. 300 c.p. subordina l’applicazione, tra gli altri, dell’art. 299 c.p.. Infatti, a norma del primo comma della citata disposizione, la fattispecie incriminatrice contestata all’odierno imputato si applica solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, alla bandiera italiana “parità di tutela penale”.

Com’è noto, tuttavia, l’ordinamento sovranazionale dell’Unione Europea non possiede una propria autonoma normativa penale che possa permettere di soddisfare la richiamata condizione di reciprocità, intervenendo al più, nell’ambito delle competenze individuate dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea con specifico riguardo alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (artt. 82-86), nel ravvicinamento delle legislazioni nazionali e nell’introduzione di norme minime da parte dei propri Stati membri.

Ne discende una volta di più la doverosità della immediata pronuncia assolutoria dell’imputato perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli artt. 129,530 c.p.p.,

assolve Sf. Gi. dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Agrigento, 4.7.2018

Fonte – www.iusexplorer.it – Consultato il 28.07.2018