Assolto dal reato di furto di energia elettrica mediante allaccio diretto – Necessario l’accertamento di un prelievo irregolare al momento della verifica

Il Tribunale Napoli Nord sez. I con sentenza n. 1816 del 26/09/2016, assolvendo l’imputato dal reato di furto di energia elettrica mediante allaccio diretto, ha stabilito che ai fini della responsabilità penale della fattispecie prevista ex artt. 624 e 625 del codice penale, è necessario l’accertamento di un prelievo irregolare al momento della verifica non essendo sufficiente la mera presenza del prevenuto all’atto della verifica (in questo caso avvenuta successivamente e a seguito di convocazione da parte dell’amministratore di condominio) e l’esibizione del documento d’identità.

Massima a cura di Davide Tutino, avvocato penalista in Catania

Testo della Sentenza n. 1816 del 26/09/2016 del Tribunale Napoli Nord sez. I

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                                            TRIBUNALE DI NAPOLI NORD                                                 I SEZIONE PENALE                          Il  Giudice  monocratico  del  Tribunale,  dott. Agostino Nigra, allapubblica udienza del 15.9.2016 ha pronunciato la seguente                                           SENTENZA                              nei confronti di:                                                    Fe.  Gi., nato a Napoli il -omissis-, elettivamente domiciliato in S.Maria del cedro (CS) alla via *** n. **                                                                       -libero, assente.Difesa di ufficio dall’avv.*****                                                       IMPUTATO                              del  reato  di  cui agli artt. 624, 625 nr. 2 c.p., perché al fine ditrarne   profitto,  si  impossessava  di  Kw  di  energia  elettrica,sottraendola  alla  rete  dell’ENEL  mediante un allaccio diretto sulcontatore  evitando qualsiasi misurazione dell’energia elettrica; conl’aggravante  di  aver  commesso  il  fatto  avvalendosi  di  un mezzofraudolento e con violenza sulle cose.                               In Marano di Napoli, accertato 6.12.2013                             P.O. Enel distribuzione zona di Napoli.                              Conclusioni:                                                         P.M: condanna a mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa;     Difesa:  assoluzione  per  non  aver  commesso il fatto; in subordinericonoscersi  le  attenuanti  generiche, minimo pena e di benefici dilegge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 29.8.2015, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord citava a giudizio per l’udienza del 24.12.2015, da celebrarsi dinanzi a questo Tribunale, l’imputato Fe. Gi., per rispondere del reato in rubrica contestatogli. All’udienza del 24.12.2015, il Giudice disponeva rinotificarsi ai sensi dell’art. 161, co. 4 c.p.p. il decreto di citazione in favore dell’imputato e rinviava il processo all’udienza del 3.3.2016. A questa udienza, rilevata la regolarità delle notifiche e la corretta instaurazione del contraddittorio, disponeva procedersi in assenza dell’imputato, avendo egli eletto domicilio in fase di indagini.

Indi per assenza dei testi rinviava il processo all’udienza del 28.4.2016, ove, ancora a causa dell’assenza dei testi, rinviava il processo all’udienza del 15.9.2016. A questa udienza, in assenza di questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento. Ammetteva i mezzi di prova per come richiesti dalle parti, acquisiva documentazione, procedendo all’escussione del teste Ma. Ni.. Non comparso l’imputato il Giudice dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti, ed invitava le parti a precisare le proprie conclusioni. Quindi si ritirava in camera di consiglio, all’esito della quale dava lettura del dispositivo di cui è qui motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudice che dall’istruttoria dibattimentale non sia emersa al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale del Fe. per il reato a lui ascritto con conseguente pronuncia di assoluzione nei suoi confronti. Gli elementi probatori acquisiti al presente giudizio constano essenzialmente della testimonianza di Ma. Ni., verificatore ENEL, nonché dalla documentazione acquisita e consistente nel verbale di verifica del 6.12.2013, sul quale depone il teste Ma.. Il teste appare attendibile: egli riferisce dell’accertamento effettuato in Marano di Napoli presso un condominio nel quale riscontrò numerose irregolarità descrivendo con accuratezza i rilievi svolti, limitandosi a riferire con chiarezza le attività poste in essere nel corso della propria ispezione.

Dal racconto del teste emerge che il 6 dicembre 2013, su segnalazione del proprio gruppo operativo che aveva riscontrato su un quadro centralizzato alcuni allacci diretti, egli, unitamente ad un collega, si portò nel condominio in via Caracciolo, angolo via Puccini nel comune di Marano di Napoli, In tale .condominio, a fronte di una quindicina di unità abitative, fu riscontrato che nessuno degli appartamenti risultava servito da una regolare fornitura di energia elettrica. In particolare la montante Enel giungeva al condominio passando per un unico contatore, quello condominiale, mentre ben 15 allacci o diramazioni abusive risultavano effettuate a monte del misuratore, con conseguente impossibilità per l’ente erogatore di computare l’energia elettrica prelevata dalle singole unità abitative.

Contattato l’amministratore del condominio e fattagli constatare la situazione, questi si prodigò al fine di reperire i vari proprietari e convenire un appuntamento presso l’ufficio Enel di zona. A questo appuntamento comparve il Fe. Gi. al quale fu contestato l’illecito e rilasciato il verbale la cui copia è presente al fascicolo del dibattimento. Fe. Gi., va precisato, non era presente all’atto della verifica presso il condominio e presso uno degli appartamenti cui né il Ma., né l’altro collega fecero accesso. Nessun dubbio può sussistere, a parere dello scrivente nell’affermare l’esistenza di allacci abusivi nel citato condominio. così come nessun dubbio sussiste sulla finalità degli allacci, volti a prelevare energia elettrica senza alcuna possibilità per l’ente erogatore di computare i consumi e addebitare i costi, configurandosi pertanto un furto a danno dell’Enel servizio elettrico.

Laddove l’istruttoria è del tutto carente, frutto di un’indagine approssimativa, sviata dalla lettura di un verbale di verifica apparentemente del tutto simile a tanti altri verbali contestati sul locus commissi delicti, con conseguente superficiale valutazione di serialità della fattispecie, è nell’attribuzione certa al Fe. della sua titolarità dell’immobile e dei relativi consumi di energia elettrica.

Questi viene imputato dell’allaccio abusivo e del furto di energia (tra l’altro il Ma. effettua sì la prova suonando il campanello, ma non accerta l’esistenza di un prelievo in corso al momento del suo arrivo), soltanto perché presente al successivo appuntamento organizzato dall’amministratore di condominio (del quale il teste non ricorda il nome) presso gli uffici Enel. La sua mera presenza in quell’occasione e la sua esibizione di un documento di identità sono gli unici elementi che depongono verso l’attribuzione del fatto all’odierno imputato.

Né conforta verso la conclusione sostenuta dall’Ufficio di Procura il fatto che l’amministratore di condomino si sia attivato, come promesso ai verificatori, onde far comparire i titolari delle abitazioni servite dall’allaccio abusivo.

Nessun elemento certo raccolto nel corso dell’istruttoria consente di collocare l’imputato presso l’appartamento illecitamente energizzato. A fronte di un quadro meramente indiziario caratterizzato esclusivamente dalla presenza del Fe. non nel citato appartamento, bensì presso gli uffici Enel, indizio contrario può inoltre rilevarsi dalla residenza dell’imputato, posta in provincia di Cosenza. Dinanzi a questa insufficienza probatoria, non essendosi raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio la certezza dell’attribuibilità del (potenziale) consumo abusivo di energia elettrica proprio al Fe. Gi., deve concludersi ai sensi del capoverso dell’art. 530 c.p.p. per la sua assoluzione. Letto l’art. 544, il Giudice, stante il carico gravante sul suo ruolo, si concede un congruo termine per la redazione dei motivi.

P.Q.M.

letto l’art. 530 c.p.p.

assolve Fe. Gi. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Motivi in gg. 30

Aversa, così deciso il 15.9.2016

Depositata in cancelleria il 26/09/2016.

Fonte testo della sentenza: www.iusexplorer.it / Giuffrè, sito consultato il 20.01.2018