La commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato, solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, non potendo bastare allo scopo, la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all’art. 335.
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania
Testo della sentenza: (Consultata da De jure/Iusexplorer – Giuffrè 2017)
Cassazione penale, sez. I, 24/09/2015, (ud. 24/09/2015, dep.29/10/2015), n. 43792
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente – Dott. CASSANO Margherita – Consigliere – Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere – Dott. SANDRINI Enrico G. – rel. Consigliere – Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Z.A. N. IL (OMISSIS); avverso l’ordinanza n. 78/2014 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 08/11/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
- Con ordinanza in data 8.11.2014 il GIP del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da Z.A. avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di declaratoria di estinzione, ai sensi dell’art. 445, comma 2, del reato, commesso dall’opponente, oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, per avvenuto decorso del termine quinquennale dalla pronuncia della sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile il 25.07.2007; il GIP riteneva ostativa dell’accoglimento dell’opposizione la pendenza a carico dello Z. di un procedimento penale per altro delitto commesso nel quinquennio, a prescindere dal suo accertamento con sentenza irrevocabile, richiamando il precedente di cui alla sentenza n. 36993 del 2011 di questa Corte, di cui condivideva l’argomentazione relativa all’impossibilità di procedere alla revoca del provvedimento di estinzione una volta che fosse divenuta definitiva la condanna per il nuovo reato, stante il divieto di un’applicazione analogica in malam partem del disposto dell’art. 168 c.p..
- Ricorre per cassazione Z.A., a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 445 c.p.p., comma 2; rileva che la condizione ostativa dell’invocata estinzione del reato doveva individuarsi nella pronuncia, nel termine di cinque anni previsto dalla legge, della sentenza irrevocabile di condanna per il nuovo reato, e non già nella mera commissione del reato stesso, pena (altrimenti) la violazione del principio costituzionale di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva; deduce l’irrilevanza dell’assenza di un rimedio idoneo a consentire la revoca dell’estinzione del reato che fosse risultata, a posteriori, erroneamente disposta, e rileva che nel caso di specie non era stata neppure esercitata l’azione penale per il nuovo reato; sollecita, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione del ricorso, data l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema.
- Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia rigettato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato nei termini e con le precisazioni che seguono.
- Dal testo inequivocabile dell’art. 445 c.p.p., comma 2 risulta che agli effetti dell’operatività della causa impeditiva dell’estinzione del reato, per il quale sia stata applicata sull’accordo delle parti una pena detentiva non superiore a due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), è sufficiente che nel termine ivi indicato che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento (cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione) sia stato commesso il nuovo reato che pregiudica la produzione dell’effetto estintivo senza che nel medesimo termine debba altresì essere divenuta irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata per il reato stesso.
Perchè la causa ostativa possa esplicare i suoi effetti occorre tuttavia che il nuovo reato – e la sua commissione nel termine stabilito dalla legge – sia stato accertato con sentenza irrevocabile, non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis iscritta (come nella fattispecie) nel registro di cui all’art. 335: in forza del principio costituzionale di non colpevolezza fino alla pronuncia di una condanna definitiva (art. 27 Cost., comma 2), un reato attribuito a un determinato soggetto non può, invero, ritenersi da questi “commesso” fintantochè non sia stato accertato con sentenza irrevocabile, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 riguardante la specifica materia in esame, e come del resto già affermato da questa Corte Suprema nel caso, per certi versi assimilabile, della revoca del beneficio dell’indulto per effetto della commissione di un nuovo delitto nei casi e nei termini previsti dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3 (Sez. 1 n. 20907 del 19/05/2010, Rv. 247467).
Per negare l’estinzione del reato oggetto di pena “patteggiata”, nei casi previsti dall’art. 445 c.p.p., comma 2, occorre dunque che la commissione – nel termine di legge – del reato ostativo sia stata definitivamente accertata, ancorchè la relativa sentenza di condanna sia (legittimamente) intervenuta oltre il termine suddetto.
Il precedente di questa Corte (Sez. 3 n. 36993 del 7/07/2011, Rv.251389), richiamato dal GIP nel provvedimento impugnato, merita pertanto di essere condiviso nella sola parte in cui afferma la necessità di tenere distinti i due momenti della commissione del reato ostativo, che deve avvenire nel termine stabilito dall’art. 445 c.p.p., comma 2, e dell’accertamento giudiziale della relativa colpevolezza, che può intervenire anche dopo la scadenza di tale termine, mentre non può invece condividersi l’ulteriore assunto, sul quale il GIP ha fondato il rigetto dell’istanza del ricorrente, secondo cui la declaratoria di estinzione del “primo” reato non potrebbe essere pronunciata, nonostante il decorso del termine di legge, fino alla definizione in senso assolutorio (ovvero fino all’archiviazione, o alla pronuncia non più impugnabile di una sentenza di non luogo a procedere, ovvero ancora – come ultima eventualità – fino alla maturazione del termine di prescrizione della violazione) della notitia criminis relativa al reato condizionante.
Tale affermazione è argomentata essenzialmente sulla ritenuta inammissibilità di un’estinzione del reato condizionata alla possibilità di revoca successiva in caso di sopravvenienza della condanna definitiva per il reato pregiudicante, che postula – tuttavia – una soluzione (contraria alla revocabilità successiva) basata su un parallelismo, non adeguatamente meditato, con l’istituto della revoca della sospensione condizionale della pena e col conseguente divieto di estendere in malam partem la previsione dell’art. 168 c.p. alla presente fattispecie, nella quale non si pone invece alcun problema di revocare un beneficio incidente sulla concreta eseguibilità di una pena destinata altrimenti a non essere scontata, ma si tratterebbe solo di prendere atto – a posteriori e nelle forme dell’incidente di esecuzione – della mancata produzione di un effetto estintivo tra i cui presupposti figura anche quello che il condannato non si sia sottratto volontariamente all’esecuzione della pena (art. 136 disp.att.c.p.p.), e dunque abbia, di regola, espiato la pena applicata per il reato la cui declaratoria di estinzione dovrebbe essere revocata.
Questa Corte di legittimità, del resto, ha già affermato – ponendosi nel solco della citata sentenza n. 107 del 1998 della Corte costituzionale, che ha escluso che gravi sulla parte interessata l’onere di provare l’inesistenza della condizione impeditiva dell’estinzione del reato, rilevando che al fine di provvedere ex art. 445 c.p.p., comma 2 il giudice dell’esecuzione può limitarsi, nell’esercizio dei poteri istruttori attribuitigli dall’art. 666, comma 5, ad acquisire il certificato del casellario giudiziale, per verificare se siano o meno intervenute sentenze irrevocabili di condanna relative a reati commessi dal richiedente entro il termine di legge – il principio per cui, al fine della pronuncia giudiziale di accertamento dell’estinzione del reato che il giudice dell’esecuzione è tenuto ad emettere, ricorrendone i presupposti, in funzione della certezza dei rapporti giuridici e dell’interesse del condannato alla relativa declaratoria, non può assumere rilevanza la mera commissione di reati da cui non sia conseguita una condanna definitiva (Sez. 1 n. 32801 del 7/07/2005, Rv. 232301, nonchè Sez. 1 n. 44567 del 9/12/2010, in motivazione).
Risulterebbe, in conclusione, del tutto irragionevole, e non solo contrario al canone fondamentale dell’art. 27 Cost., comma 2, privilegiare un’interpretazione, come quella seguita dal provvedimento impugnato, che, in presenza dei requisiti richiesti dall’art. 445 c.p.p., comma 2 e dell’accertata inesistenza – in atto – di condanne definitive per reati ostativi, subordini l’interesse della parte a una tempestiva declaratoria di estinzione del reato ai tempi di definizione di una (mera) notitia criminis che, allo stato attuale della legislazione, non sono ancorati a termini certi nè prevedibili (se si eccettuano quelli di prescrizione del reato).
- Poichè al momento della pronuncia dell’ordinanza impugnata non risultava emessa alcuna sentenza definitiva di condanna per delitto commesso dal ricorrente nel termine di cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza di patteggiamento (e in particolare per la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, risalente al 27.12.2011, iscritta nel registro delle notizie di reato a carico dello Z.), il provvedimento gravato deve essere annullato, con rinvio al GIP del Tribunale di Verona per un nuovo esame dell’istanza del ricorrente, da condursi alla stregua dei principi sopra enunciati tenendo conto anche di eventuali nuovi elementi sopravvenuti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2015

















































































