La Cass. pen. Sez. IV, con Sent. n. 18793/ 2017, ha richiamato i principi già ripetutamente espressi, secondo cui in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell’attenuante della minore gravità del fatto, è irrilevante la condotta di vita della persona offesa, in quanto il bene della libertà sessuale, afferendo alla sfera personale più intima dell’individuo ed al nucleo intangibile dei sui diritti personalissimi, ha il medesimo valore sia che appartenga a persona che intenda farne un uso misurato, sia che sia riferito a persona che ne disponga con leggerezza ed anche in maniera prezzolata (Sez. 3, n. 50435 del 12/05/2015. Rv. 265895, conf. Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Rv. 242670, Sez. 3, n. 19732 del 08/04/2010, Rv. 247490).
Massima a cura di Graziella Sangrigoli
TESTO DELLA SENTENZA
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2017) 18-04-2017, n. 18793
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente –
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. MICCICHE’ Loredana – rel. Consigliere –
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.A., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4925/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/06/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE’;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CASELLA GIUSEPPINA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Cassarà Rocco del Foro di Trapani, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Palermo, pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione, condannava P.A. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. comma 1 e art. 609 septies c.p., comma 1, commesso in danno di V.A.M.. All’imputato era stato contestato di aver costretto la vittima a subire atti sessuali, consistiti nel palpeggiarla sui seni e tra le gambe, con violenza, nonchè sbattendola contro un muro, trattenendola a forza per un braccio e trascinandola verso la propria autovettura al dichiarato fine di consumare un rapporto sessuale, nonostante i reiterati rifiuti della stessa.
2. La Corte d’appello escludeva la riconoscibilità della attenuante della minore gravità del fatto, oggetto del rinvio della Corte di Cassazione, in considerazione delle modalità esecutive del reato, commesso di notte in zona deserta, della violenza della condotta, del preliminare approccio nei confronti della donna insieme ad altri due amici, tale da minacciare una eventuale violenza di gruppo; della giovane età della vittima, della irrilevanza della condizione, peraltro solo adombrata, di giovane prostituta della stessa (ai fini del potenziale danno patito alla sfera sessuale).
3. Ha proposto ricorso l’imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, prospettando tre motivi. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 606, lett. c), per avere la Corte d’Appello fatto ricorso alle dichiarazioni rese dalla parte offesa semplicemente annotate dalla Polizia Giudiziaria e non trasfuse in apposito verbale di sommarie informazioni testimoniali, con conseguente inutilizzabilità delle stesse. Con il secondo motivo, lamenta il ricorrente vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) in relazione all’art. 627 c.p.p., ed lett. e). La Corte d’appello aveva violato le prescrizioni della sentenza di rinvio ed aveva del tutto trascurato gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sulla configurabilità della circostanza della ipotesi lieve, elementi segnalati dalla difesa ed emergenti dal compendio probatorio acquisito, quali la totale assenza di segni di violenza sulla donna e l’assenza di spiegazioni, da parte di quest’ultima, in ordine alla propria presenza, a tarda notte, in un luogo ove si esercitava la prostituzione. In più, nessuna motivazione era stata fornita in ordine alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni dell’imputato, secondo cui la donna si era rifiutata di restituirgli una somma di denaro. Ha insistito, dunque, per l’annullamento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso, secondo cui sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla parte offesa relative all’antefatto (cioè alla circostanza che l’imputato si fosse presentato insieme a due amici proponendo alla vittima un rapporto sessuale, tornando poi da solo a bordo di un’auto) è infondato. Non ha rilievo, in proposito, la mancata verbalizzazione delle suddette dichiarazioni, posto che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, gli atti di polizia giudiziaria, in particolare le sommarie informazioni di cui all’art. 351 c.p.p., che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anzichè con verbalizzazione), possono essere utilizzati nella fase dell’indagine preliminare per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell’ambito della medesima fase di indagine, mentre invece ogni possibilità di utilizzazione degli stessi in fase di dibattimento è strettamente collegata all’osservanza delle formalità di documentazione prescritta dall’art. 357 c.p.p., comma 2, (Sez. 4, n. 2100 del 10/09/1996, Rv. 208780). Conseguentemente, le medesime dichiarazioni, così acquisite, sono utilizzabili anche nel giudizio abbreviato, costituendo le stesse atto di indagine al quale la scelta dell’imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, e non essendo operante, nel medesimo rito, il divieto di testimonianza indiretta dell’ufficiale e dell’agente di polizia giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (Sez. 5, n. 8376 del 27/09/2013, Rv. 259042, Sez. 3, n. 23273 del 30/04/2015 Rv. 263884). In ogni caso, va anche sottolineato che dette dichiarazioni non hanno alcun rilievo decisivo, avendo la Corte fondato le proprie statuizioni su altri importanti e risolutivi elementi ritualmente acquisiti al processo (per la decisività della prove inutilizzabili, si veda per tutte Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249; da ultimo Sez. 4, n. 18232 del 12/04/2016, Rv. 266644).
2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., è infondato.
3. Con la sentenza di rinvio, la Terza Sezione di questa Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva insufficientemente motivato il diniego dell’attenuante in parola, valorizzando un unico elemento, ossia la personalità dell’imputato, senza prendere in considerazione altri indici in base ai quali poter fondare una valutazione globale del comportamento contestato all’imputato.
La Corte d’Appello di Palermo non si è sottratta ai rilievi della Corte di Cassazione, argomentando la non configurabilità della attenuante di cui all’art. 609 bis c.p. con esaurienti e coerenti richiami al materiale probatorio acquisito, vagliato adeguatamente secondo le precise indicazioni della Corte di legittimità che, lungi dall’essere state disattese, risultano invece puntualmente osservate.
I giudici di merito hanno richiamato il costante orientamento di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis c.p., comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3, Sentenza n. 19336 del 27/03/2015, Rv. 263516, Sez. 3, Sentenza n. 6784 del 18/11/2015, Rv. 266272) ed hanno sottolineato come, con riferimento a ciascuno dei suddetti elementi, fosse da escludere l’ipotesi lieve. In particolare, quanto ai mezzi e le modalità esecutive, la Corte territoriale ha rilevato che, al momento dell’intervento della polizia, l’imputato fosse stato colto mentre trascinava la V. per un braccio verso la propria autovettura, ferma nel mezzo della sede stradale con i fari accesi e la portiera spalancata, sottolineando come questa condotta fosse rivelatrice non solo dell’intrinseca violenza del gesto, ma anche l’elevato grado di coartazione imposto alla vittima, che era stata già assalita e palpeggiata e si presentava – secondo la relazione degli operanti di PG – con la maglia gualcita che lasciava scoperto uno dei seni. Esattamente la Corte territoriale ha osservato come l’imputato, colto nell’atto di spingere con violenza la V. a salire all’interno della propria auto, nonostante la resistenza della parte offesa, avesse rivelato, con il suo gesto (successivo al primo palpeggiamento che aveva lasciato la V. con la maglietta sollevata, così come descritta dagli agenti), la chiara intenzione di trascinare con sè la vittima per consumare un rapporto completo violentemente imposto. Dette circostanze, come esattamente rilevato dalla Corte, sono incompatibili con una connotazione di minor gravità dell’accaduto, anche in considerazione del principio opportunamente richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel tentativo di violenza sessuale non si deve tenere conto dell’azione effettivamente compiuta dall’agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà (Sez. 3, n. 44416 del 09/11/2011 Rv. 251216; Sez. 3, n. 34128 del 23/05/2006, Rv. 234780).
4. Inoltre, quanto al profilo più volte sottolineato dal ricorrente circa la scarsa compressione della libertà sessuale e alla sostanziale in configurabilità di un danno psichico, posto che la vittima era presumibilmente una prostituta (anche se non aveva voluto espressamente dichiararlo), la Corte palermitana ha correttamente richiamato i principi già ripetutamente espressi da questa Corte, secondo cui in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell’attenuante della minore gravità del fatto, è irrilevante la condotta di vita della persona offesa, in quanto il bene della libertà sessuale, afferendo alla sfera personale più intima dell’individuo ed al nucleo intangibile dei sui diritti personalissimi, ha il medesimo valore sia che appartenga a persona che intenda farne un uso misurato, sia che sia riferito a persona che ne disponga con leggerezza ed anche in maniera prezzolata (Sez. 3, n. 50435 del 12/05/2015. Rv. 265895, conf. Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Rv. 242670, Sez. 3, n. 19732 del 08/04/2010, Rv. 247490) ed ha sottolineato, sul punto, non solo la giovanissima età della vittima (appena 20 anni), ma anche le peculiari circostanze di tempo e di luogo (zona isolata e ora notturna) tali di aver ingenerato un fortissimo timore di subire la paventata violenza, data la improbabilità di ricevere – come poi invece fortunatamente era avvenuto – un adeguato soccorso.
5. E’ infondata anche la doglianza con cui si lamenta l’omesso esame delle dichiarazioni dell’imputato. La Corte d’appello di Palermo ha fornito – nel solco delle indicazioni dei giudici di legittimità – puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza, procedendo alla corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto, e disattendendo del tutto logicamente la versione offerta dall’imputato, secondo cui tra lui e la donna vi sarebbe stata una mera discussione riguardante la restituzione di una somma di denaro. E’ invero consolidato il principio per cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (ex multis Sez. 4, n.49361 del 04/12/2015), mentre, nel caso in esame, la Corte Appello di territoriale non ha pretermesso alcun elemento decisivo, ma, come esposto, ha offerto una completa valutazione, logicamente apprezzabile, di tutto il materiale probatorio acquisito.
Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l’inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito sotto il profilo della violazione dell’obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di rinvio, pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell’offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643).
6. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

















































































