Un file falso non determina sempre la stessa contestazione
Un contratto digitale alterato, una ricevuta privata costruita artificialmente e un certificato informatico falsificato possono apparire simili a chi osserva soltanto il formato del file. Sul piano giuridico, però, la loro natura può essere diversa. Per chi viene indagato, il primo passaggio consiste nel capire quale documento sia contestato e perché venga considerato pubblico oppure privato.
La distinzione è particolarmente importante dopo la riforma del 2016. Non è corretto applicare automaticamente a ogni documento digitale falso le norme penali che un tempo riguardavano la falsità in scrittura privata. Occorre identificare la disposizione vigente, i suoi elementi e l’eventuale uso del documento nell’ambito di una condotta ulteriore. Il formato PDF o la presenza di un’immagine di firma non risolvono questi problemi.
La riforma del 2016 e il testo attuale dell’articolo 491-bis
Il decreto legislativo 7 del 2016 ha abrogato gli articoli 485 e 486 del codice penale e ha modificato l’articolo 491-bis. Dal 6 febbraio 2016 quest’ultima disposizione riguarda il documento informatico pubblico avente efficacia probatoria e richiama le norme del capo sulla falsità in atti concernenti gli atti pubblici. Il precedente riferimento anche al documento informatico privato è stato eliminato.
L’articolo 491-bis non stabilisce una pena autonoma uguale per ogni falsificazione digitale. Per il documento pubblico occorre individuare la fattispecie richiamata: formazione o alterazione materiale, attestazione non veritiera, uso oppure altre condotte previste dal capo. La qualificazione dipende anche dalla posizione dell’autore e dalle funzioni esercitate. Una citazione del solo articolo 491-bis, senza questi passaggi, non chiarisce il contenuto completo dell’accusa.
Le falsità private possono costituire illeciti civili
La riforma non ha reso irrilevante la falsificazione di una scrittura privata. L’articolo 4 del decreto legislativo 7 del 2016 prevede illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili. Tra questi rientrano, alle condizioni indicate dalla norma, l’uso o il lasciar usare una scrittura privata falsamente formata o alterata causando un danno, l’uso da parte di chi non ha partecipato alla falsità e la distruzione, soppressione o occultamento di una scrittura vera.
Il quinto comma estende espressamente le disposizioni pertinenti anche al documento informatico privato avente efficacia probatoria. Per queste ipotesi l’intervallo della sanzione civile previsto dal quarto comma è da 200 a 12.000 euro. La disciplina va letta insieme ai requisiti del fatto e alla responsabilità risarcitoria: una contestazione di falsità non consente di presumere automaticamente l’uso, il danno e gli altri elementi richiesti.
Il destinatario pubblico non basta a classificare il documento
Un documento formato tra privati può essere successivamente presentato a un’amministrazione. Il destinatario, da solo, non permette di concludere che il file sia diventato un documento informatico pubblico ai fini dell’articolo 491-bis. Bisogna esaminare la sua origine, la funzione documentale e il ruolo che svolge nel procedimento. Al contrario, la falsificazione di un documento che si presenta come atto pubblico pone un problema diverso da quello del comune contratto privato.
Anche le dichiarazioni rese nel procedimento possono avere una propria disciplina penale. Occorre distinguere la falsità del documento allegato da un’attestazione non veritiera rivolta a un pubblico ufficiale e inserita in un atto destinato a provare determinati fatti. La distinzione non consente conclusioni generali sulla sola base dell’invio telematico: l’accusa deve indicare che cosa sia stato dichiarato, a chi e con quale funzione probatoria.
L’uso del falso può entrare in una condotta ulteriore
Un documento privato falso può essere utilizzato per indurre una persona a effettuare un pagamento. In questo caso deve essere verificata anche l’eventuale truffa dell’articolo 640: servono artifici o raggiri, l’induzione in errore, l’ingiusto profitto e l’altrui danno. L’abrogazione del falso in scrittura privata non elimina la rilevanza di condotte che possiedano gli elementi di un’altra fattispecie.
La stessa prudenza vale per eventuali altre norme specifiche. Non tutta la disciplina delle falsità relative ad atti privati è stata abrogata: l’articolo 491 conserva, ad esempio, una previsione per testamento olografo, cambiale e determinati titoli di credito. Questo non significa che ogni file appartenente a tali categorie sia automaticamente un documento valido o penalmente rilevante; occorre esaminare i requisiti dello specifico atto e della norma applicabile.
Confrontare le versioni del file
Per verificare una presunta alterazione possono servire il documento ricevuto dal destinatario, le versioni precedenti e i dati disponibili sulla formazione e sull’invio. Il contenuto visibile non sempre racconta tutta la sequenza: una modifica può riguardare una bozza ancora in lavorazione oppure un documento già definitivamente formato. Sono situazioni che vanno distinte anche rispetto all’accusa di aver apposto aggiunte a una scrittura vera.
Le informazioni interne al file possono offrire indicazioni, ma devono essere interpretate alla luce del software utilizzato e delle copie successive. Una data di modifica non identifica necessariamente l’autore dell’intervento. Il consulente può confrontare le versioni e le tracce di trasmissione, mentre la difesa verifica quali passaggi siano documentati e quali attribuiti sulla base di inferenze. È utile mantenere riconoscibili gli originali rispetto alle copie di lavoro.
La verifica da compiere quando il procedimento è penale
Se l’indagato riceve un atto che richiama le falsità documentali, la difesa deve confrontare il documento concretamente contestato con il testo vigente. Occorre verificare la natura pubblica o privata, l’efficacia probatoria, la condotta attribuita e la data del fatto. Per episodi anteriori alla riforma rilevano anche le regole dell’articolo 2 c.p. sull’abrogazione e sulla successione delle leggi penali.
La questione non si esaurisce nell’affermare che il file è privato oppure che contiene un dato falso. Serve una ricostruzione dell’origine, dell’eventuale alterazione, dell’uso e degli effetti. Solo questa analisi permette di distinguere una possibile responsabilità civile da una fattispecie penale ancora vigente e di formulare osservazioni coerenti con il documento e con le prove acquisite.
Per il quadro generale della materia, il sito contiene anche la guida sull’accesso abusivo a un sistema informatico.
Fonti normative e istituzionali
Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici; D.lgs. 7/2016, art. 1; D.lgs. 7/2016, art. 2; D.lgs. 7/2016, art. 4; Art. 491 c.p. – Falsità in particolari atti; Art. 483 c.p. – Falsità del privato in atto pubblico; Art. 640 c.p. – Truffa; Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali. Fonti consultate il 10 ottobre 2026.
Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione della singola posizione richiede l’esame degli atti e delle circostanze concrete.
Informazioni e recapiti dello Studio
Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania. Per informazioni sull’assistenza difensiva nei procedimenti penali: 095 9991325, 392 3838383 · davide@tutino.sicilia.it. Sede e informazioni professionali nella pagina dello Studio a Catania.
Revisione giuridica ed editoriale: 11 ottobre 2026.























































































