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ToggleFinanziamenti pubblici e onere della prova: nessun vizio se la difesa oppone solo ipotesi alternative generiche
Il fatto
La Corte di appello di Catanzaro, preso atto della prescrizione dei reati contestati ai capi 1), 2) e 3), ha confermato la decisione di primo grado quanto al capo 4), relativo alla violazione degli artt. 81, secondo comma, e 316-bis c.p., nonché le statuizioni civili. Dal testo emerge che il procedimento riguarda un finanziamento pubblico erogato a una società amministrata dall’imputato per favorire l’assunzione, per ventiquattro mesi, di cinque lavoratori qualificati come “molto svantaggiati”.
I giudici di merito, con ricostruzione conforme, hanno ritenuto dimostrati alcuni dati fattuali specifici: il licenziamento anticipato dei lavoratori assunti, l’erogazione di retribuzioni inferiori a quelle in relazione alle quali era stato accreditato il contributo, la presenza di movimentazioni in uscita non coerenti con la finalità del finanziamento, la revoca del contributo da parte della società finanziaria e della Regione Calabria, l’assenza di comunicazioni circa la sostituzione dei lavoratori licenziati e la mancata restituzione delle somme percepite.
Nel ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione degli artt. 192, comma 1, e 533 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe reputato congetturale la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dall’imputato e, così facendo, avrebbe di fatto trasferito su di lui l’onere di dimostrare la propria innocenza. In particolare, si è dedotto che non sarebbero stati accertati né l’eventuale impiego di altri lavoratori appartenenti alla medesima categoria, né l’esistenza di ulteriori conti correnti societari dai quali potessero emergere pagamenti compatibili con la finalità dell’erogazione.
La decisione della Cassazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e lo fa muovendo da una premessa netta: evocare, in questa vicenda, una inversione dell’onere probatorio è “del tutto impropria”. La sentenza riafferma che dalla presunzione di non colpevolezza discende l’inammissibilità costituzionale di qualunque pretesa di imporre all’imputato la dimostrazione della propria innocenza. La responsabilità penale deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio sulla base delle prove legittimamente acquisite, e l’onere probatorio grava primariamente sull’organo requirente.
La motivazione, però, non si arresta a questa affermazione di principio. La Corte precisa che “primariamente” non significa “esclusivamente”: nel processo penale, elementi utili all’accertamento possono provenire anche da altre parti private, dal giudice ex art. 507 c.p.p. e dallo stesso imputato. Ciò non altera la distribuzione dell’onere della prova, perché una volta introdotto il mezzo di prova, il suo risultato non dipende dalla provenienza soggettiva della fonte. In questa prospettiva il problema non è se l’imputato debba provare la propria innocenza, ma se la tesi difensiva, una volta enunciata, sia stata concretamente articolata in termini idonei a confutare il materiale accusatorio già acquisito.
Il passaggio centrale della sentenza sta nella delimitazione del dovere di verifica dell’ipotesi alternativa. La Corte esclude che dal dovere del pubblico ministero di ricercare anche le prove favorevoli all’imputato possa derivare l’obbligo di percorrere in via esplorativa qualunque scenario difensivo, soprattutto quando esso resti congetturale. Il processo penale, osserva la decisione, è strutturato dal contraddittorio e dalla logica confutativa: l’imputato non è parte inerte, potendo introdurre prove autonome o esercitare il diritto alla controprova ai sensi degli artt. 493 e 495 c.p.p. Ne deriva che, una volta assolto l’onere probatorio dell’accusa, sorge per la difesa un interesse processuale qualificato a falsificare gli elementi a sé sfavorevoli.
La Corte valorizza espressamente il precedente Sez. 2, n. 6734 del 30 gennaio 2020, Bruzzese, richiamato per la formulazione del principio secondo cui, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche mediante presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, proprio perché egli, in ragione della c.d. vicinanza della prova, può acquisire o almeno fornire gli elementi utili a sostenere la tesi difensiva. La sentenza in commento non trasforma questo rilievo in una regola di inversione dell’onere probatorio, ma lo utilizza come criterio di valutazione della specificità e serietà dell’allegazione contraria.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Cassazione reputa generica la doglianza difensiva: il ricorrente non allega quali lavoratori sarebbero stati assunti in sostituzione, né quando ciò sarebbe avvenuto, né quali ulteriori conti correnti sarebbero stati utilizzati per destinare le somme alla finalità pubblica o per restituirle. Secondo la Corte, si tratta di dati documentabili in modo estremamente agevole da chi amministrava la società beneficiaria. Per questa ragione la decisione impugnata non si fonda su una illegittima traslazione dell’onere probatorio, ma sulla constatazione che la prova offerta dall’accusa e dalla parte civile, congruamente valutata dai giudici di merito, non è stata specificamente confutata da una difesa rimasta sul piano di ipotesi alternative indeterminate.
Perché questa sentenza è importante
Il rilievo operativo della decisione è preciso: la denuncia di inversione dell’onere della prova non può essere usata come formula di chiusura per censurare una decisione di merito ogni volta che il giudice reputi non corroborata la tesi alternativa della difesa. Occorre distinguere tra due piani diversi: da un lato, il divieto di pretendere dall’imputato la prova della propria innocenza; dall’altro, la legittima valutazione di genericità di una allegazione difensiva che non individui fatti, tempi, documenti o fonti verificabili.
Per la strategia difensiva, soprattutto nei procedimenti che coinvolgono flussi finanziari, rapporti societari o destinazione vincolata di risorse pubbliche, la sentenza segnala che la mera enunciazione di possibili ricostruzioni alternative non basta. Se la difesa intende sostenere che esistono altri lavoratori, altri conti, altre movimentazioni o diverse destinazioni delle somme, deve indicare con puntualità gli elementi fattuali che rendano quella prospettazione controllabile e non meramente esplorativa.
Sul piano interpretativo, la decisione offre una formulazione utile anche oltre il caso concreto: la vicinanza della prova non opera come criterio di spostamento dell’onere probatorio dall’accusa all’imputato, ma come parametro per apprezzare la consistenza dell’allegazione difensiva quando il quadro accusatorio sia già stato ritenuto compiutamente dimostrato. È questo il passaggio che consente di leggere correttamente la motivazione, evitando sia l’equivoco di una surrettizia inversione dell’onere della prova, sia l’errore speculare di ritenere che il giudice debba inseguire indefinitamente ogni ipotesi alternativa priva di delimitazione fattuale.

SENTENZA INTEGRALE: Cass. Pen. VI sezione, Sentenza n. 13873/2026, depositata il 16/4/2026.
Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Giorgio Fidelbo – Presidente
Debora Tripiccione
Ombretta Di Giovine
Francesca Zavaglia
Andrea Natale – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 27/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. [OMISSIS], difensore della parte civile [OMISSIS], che ha chiesto di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per la costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile;
letta la memoria depositata in data 4 febbraio 2026 dall’Avv. [OMISSIS], difensore di [OMISSIS], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro – prendendo atto della sopravvenuta estinzione dei reati contestati ai capi 1), 2) e 3) per prescrizione – ha confermato il giudizio di primo grado, in relazione alla violazione degli artt. 81, secondo comma, 316-bis cod. pen., contestata al capo 4) dell’imputazione, condannando [OMISSIS] alla pena ritenuta di giustizia, confermando altresì le statuizioni civili relativamente alla condanna al risarcimento del danno sofferto dalle parti civili.
- Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea applicazione della legge processuale e, segnatamente, degli artt. 192, comma 1, e 533 cod. proc. pen. La Corte di appello di Catanzaro avrebbe trascurato di considerare la prospettazione alternativa dei fatti proposta dall’imputato, ritenendola congetturale e indimostrata, con uno schema di ragionamento che si risolve, di fatto, in una inversione dell’onere della prova.
- Il procedimento è stato deciso all’udienza del 12 febbraio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile.
- Con una conforme ricostruzione dei fatti, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che: (i) la società di cui il ricorrente era legale rappresentante abbia ricevuto un finanziamento pubblico, erogato da una società finanziaria concessionaria della Regione Calabria (sentenza di primo grado, pag. 1, 3; sentenza di appello, pag. 3); (ii) il contributo sia stato erogato per favorire l’assunzione per 24 mesi di cinque «lavoratori molto svantaggiati» (sentenza di primo grado, pag. 3; sentenza di appello, pag. 3); (iii) i lavoratori assunti siano poi stati impiegati per un tempo inferiore a quello previsto, poiché licenziati anzitempo (cfr. sentenza di primo grado, pag. 3; sentenza di appello, pag. 3); (iv) i predetti lavoratori abbiano ricevuto retribuzioni inferiori a quelle per le quali era stato accreditato il contributo pubblico (sentenza di primo grado, pag. 3-4; sentenza di appello, pag. 3); (v) sui conti correnti utilizzati per accreditare il contributo siano state registrate movimentazioni di denaro “in uscita” non riferibili alle ragioni per cui il finanziamento è stato erogato (sentenza di primo grado, pag. 4; sentenza di appello, pag. 4); (vi) la società finanziaria e la Regione Calabria abbiano revocato il finanziamento e avviato le azioni di recupero del credito (cfr. sentenza di primo grado, pag. 4); (vii) non siano pervenute alla Regione Calabria e/o alla società finanziaria comunicazioni relative all’assunzione di altri lavoratori “molto svantaggiati”, in luogo di quelli licenziati (sentenza di primo grado, pag. 4-5; sentenza di appello, pag. 4-5); (viii) la società amministrata dal ricorrente non abbia restituito le somme ricevute a titolo di finanziamento (sentenza di primo grado, pag. 4-5; sentenza di appello, pag. 4-5).
Sulla scorta di tali dati di fatto, i giudici di merito – con una conforme ricostruzione e valutazione dei fatti – hanno ritenuto sussistere la prova della responsabilità dell’imputato in relazione ai reati a lui contestati.
- Nel ricorso si deduce violazione di legge processuale, evidenziando che i giudici di merito hanno – di fatto – ritenuto la responsabilità del ricorrente all’esito di un ragionamento probatorio viziato da una illegittima ascrizione di un onere probatorio a carico dell’imputato, al quale sarebbe stato di fatto richiesto di dimostrare la propria innocenza. I giudici di merito avrebbero trascurato di accertare se – come consentito dal contratto – la società amministrata dal ricorrente abbia sostituito i lavoratori “molto svantaggiati” con altri lavoratori appartenenti alla medesima categoria. I giudici di merito non hanno effettuato una analisi «su tutti i conti correnti riconducibili alla società beneficiaria»; si tratterebbe di accertamento necessario ad escludere che, da altri conti correnti della società, possano esservi stati pagamenti coerenti con la finalità per cui era stato accordato il finanziamento.
La Corte di appello – con erronea applicazione della legge processuale – ha affermato che le allegazioni difensive avrebbero potuto e dovuto essere corroborate da pertinenti produzioni documentali, in nome del principio di vicinanza della prova, in difetto delle quali, la prospettazione alternativa rimarrebbe confinata ad un livello congetturale.
Nel ricorso si denuncia che un simile schema decisorio si risolve in una illegittima inversione dell’onere della prova.
- Il ricorso è manifestamente infondato e l’evocazione dell’inversione dell’onere probatorio risulta del tutto impropria.
Dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), discende che non è costituzionalmente ammissibile pretendere che sia l’imputato a dover dimostrare la propria innocenza. La responsabilità penale dell’imputato deve essere dimostrata – al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 cod. proc. pen.) – sulla scorta delle prove legittimamente acquisite nel corso del giudizio; è coerente con tale quadro di principi l’affermazione per cui – nel corso del giudizio – l’onere probatorio incomba primariamente sull’organo requirente; primariamente, ma non esclusivamente: elementi utili a corroborare l’ipotesi d’accusa possono derivare anche dagli apporti probatori offerti da altre parti private, o acquisiti d’ufficio dal giudice, ex art. 507 cod. proc. pen. o, addirittura, dallo stesso imputato (posto che, una volta assunta una prova, il risultato probatorio che è possibile trarne non è certo condizionato dalla “provenienza” della fonte probatoria che ha introdotto il mezzo di prova).
Va poi evidenziato che l’ascrizione di un onere probatorio a carico del pubblico ministero (si ripete: primariamente, ma non esclusivamente) è da contemperare con la prescrizione che impone all’ufficio del pubblico ministero di ricercare anche le prove a favore dell’imputato.
Da tali principi, tuttavia, non è lecito fare discendere la conseguenza per la quale al pubblico ministero sia imposto di percorrere – in via anche solo esplorativa – qualsivoglia ipotesi alternativa, soprattutto ove essa si riveli congetturale.
Del resto, se è da ribadire che non è onere dell’imputato quello di provare la propria innocenza, è da considerare altresì che – nella logica del processo penale, informato al principio del contraddittorio e, sul piano epistemologico, ai canoni della logica confutativa – l’imputato non è un soggetto processuale inerte, potendo egli esercitare il proprio diritto ad introdurre elementi di prova autonomi o di confutare quelli proposti dal pubblico ministero, esercitando il diritto alla controprova (cfr. artt. 493 e 495, soprattutto comma 2, cod. proc. pen.).
Ne discende che, quando il pubblico ministero abbia assolto al proprio onere probatorio (nei termini sopra delineati), è interesse dell’imputato quello di confutare gli elementi probatori per lui potenzialmente pregiudizievoli. Non si tratta di un’inversione dell’onere probatorio, bensì dell’esercizio del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa che l’imputato ha interesse a coltivare allorché, nel corso del giudizio, sia andato consolidandosi un risultato probatorio a lui pregiudizievole, per effetto delle prove chieste e già acquisite.
La conclusione appena rassegnata si pone in linea con precedenti decisioni di questa Corte; tra esse merita un richiamo – per la chiarezza del principio di diritto espresso – Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01, che ha evidenziato che «nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva».
- La Corte di appello – e prima ancora il giudice di primo grado – si sono conformati a tale metodo di ammissione, acquisizione e valutazione delle prove.
I giudici di merito – muovendo dalla valutazione di elementi probatori legittimamente acquisiti e di cui non si denuncia il travisamento, con motivazione completa e non manifestamente illogica – hanno ritenuto dimostrato che la società amministrata dal ricorrente abbia percepito un finanziamento pubblico a tasso agevolato e che detta erogazione non sia stata destinata alla finalità pubblica perseguita, bensì ad esigenze diverse e “privatistiche” (cfr. supra, considerato in diritto n. 2).
Come evidente, il risultato probatorio tratto dalla Corte di appello si fonda su una lettura non manifestamente illogica dei dati probatori raccolti nel corso del giudizio.
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte non abbia accertato se l’imputato abbia assunto altri lavoratori o – con indagini sui conti correnti altrimenti a lui riferibili – se egli abbia restituito le somme di danaro ricevute o le abbia comunque destinate alle finalità per cui aveva ricevuto il finanziamento.
Tuttavia, il ricorrente nemmeno allega circostanze utili a comprendere quali lavoratori sarebbero stati assunti, né quando ciò sarebbe avvenuto, né quali (altri) conti correnti possano essere stati utilizzati per destinare le somme di danaro ricevute alla finalità di pubblico interesse (o alla restituzione di quanto percepito). Si tratta di informazioni probatorie che il ricorrente – ove davvero avesse assunto altri lavoratori o destinato le somme ricevute a finalità coerenti con l’erogazione pubblica – avrebbe potuto documentare in modo estremamente agevole (avendo egli necessariamente la disponibilità dei documenti relativi alle movimentazioni registrate sui conti correnti riferibili alle società da lui amministrate e accesso alla documentazione relativa ai dipendenti da esse assunti).
Si tratta di una allegazione difensiva del tutto generica, con cui si pretende, a fronte di un onere probatorio già assolto dall’organo requirente, di imporre all’organo giudicante di percorrere in via manifestamente esplorativa ipotesi alternative che, peraltro, non risultano nemmeno esattamente delineate dalla Difesa.
Il che, in ragione della ricostruzione del sistema processuale delineata nel considerato in diritto n. 4, rende evidente la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.
La decisione impugnata infatti non si fonda su una inammissibile inversione dell’onere probatorio, bensì sulla valutazione di elementi di prova che sono stati offerti dall’organo requirente e dalla parte civile, che risultano essere stati congruamente valutati dai giudici di merito e che non sono stati “falsificati” dalla parte (l’imputato) che ne aveva la possibilità e l’interesse.
- Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OMISSIS], nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OMISSIS], che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 12/02/2026
Il Consigliere estensore
Andrea Natale
Il Presidente
Giorgio Fidelbo























































































