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ToggleBis in idem deducibile per la prima volta in Cassazione: quando non servono accertamenti di fatto?
Sintesi della sentenza
Con ordinanza del 23/07/2025, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione proposta nell’interesse dell’imputato limitatamente ai reati oggetto di due sentenze di condanna (Corte di appello di Catania 20/12/2011, definitiva 04/05/2012; Tribunale di Catania 25/11/2009, definitiva 19/01/2010), rigettando nel resto la richiesta e rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 3200 di multa.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza di norme processuali, evidenziando che una precedente ordinanza del 15/12/2021, divenuta definitiva, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le medesime due sentenze; ha quindi invocato l’annullamento per violazione del divieto di bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen., ritenuto operante anche in fase esecutiva.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che l’art. 649 cod. proc. pen. esprime un principio generale applicabile anche alla fase esecutiva e alle ordinanze del giudice dell’esecuzione; ha rilevato che il provvedimento definitivo del 15/12/2021 doveva considerarsi preclusivo, poiché comprendeva l’oggetto della decisione impugnata, e ha precisato che la relativa preclusione è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità quando non richiede accertamenti di fatto ed è incontestata l’identità del fatto giudicato; ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Commento
La decisione seleziona, quale snodo argomentativo decisivo, la qualificazione dell’art. 649 cod. proc. pen. come espressione di un principio generale dell’ordinamento, idoneo a operare anche nella fase esecutiva e, quindi, rispetto alle ordinanze del giudice dell’esecuzione.
In tale cornice, il Collegio pone a fondamento dell’annullamento la preclusività della decisione già divenuta definitiva (ordinanza del 15/12/2021) rispetto alla definizione del procedimento successivo, poiché l’oggetto di quest’ultimo è ricompreso nella precedente statuizione sul vincolo della continuazione in relazione alle stesse due sentenze.
Il profilo di specifico interesse, nella massima offerta, riguarda la deducibilità della preclusione anche per la prima volta in sede di legittimità: la Corte valorizza l’assenza di necessità di accertamenti di fatto e l’incontestatezza, tra le parti, dell’identità del fatto giudicato, circostanze che rendono la questione immediatamente scrutinabile in Cassazione.
La motivazione collega tale conclusione anche al dato che la preclusione risulta dal provvedimento allegato al ricorso “per l’autosufficienza”, così ribadendo che l’esame del motivo non postula ricostruzioni fattuali ulteriori rispetto al materiale testuale richiamato.
Infine, la Corte coordina l’art. 649 cod. proc. pen. con l’art. 669 cod. proc. pen., precisando che quest’ultimo è destinato a risolvere conflitti tra provvedimenti tutti definitivi, mentre il conflitto tra un provvedimento definitivo e uno ancora sub iudice è risolto dalla regola del divieto di un secondo giudizio; su tale base viene disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Inquadramento dell’istituto
L’art. 649 cod. proc. pen. enuncia il divieto di un “secondo giudizio” in relazione a un primo giudizio divenuto definitivo, stabilendo che l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto; la sentenza lo qualifica come principio generale dell’ordinamento e ne afferma l’applicazione anche nella fase esecutiva e alle ordinanze del giudice dell’esecuzione.
Nel perimetro motivazionale adottato, la preclusione è trattata come questione scrutinabile anche per la prima volta in Cassazione quando non richiede accertamenti di fatto ed è incontestata l’identità del fatto giudicato, con immediata ricaduta sull’esito del ricorso: l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, perché interferente con un provvedimento già definitivo che ne comprende l’oggetto.
L’art. 669 cod. proc. pen. è richiamato come regola di composizione del conflitto tra più sentenze di condanna irrevocabili per il medesimo fatto, imponendo l’esecuzione della condanna meno grave e la revoca delle altre; la sentenza delimita tale schema ai conflitti fra provvedimenti già tutti definitivi, distinguendolo dal conflitto tra provvedimento definitivo e provvedimento sub iudice, risolto dall’art. 649 cod. proc. pen.























































































