Omessa custodia di fucile privo di otturatore: per la Cassazione non ricorre il reato ex art. 20 l. n. 110/75 quando l’arma non è immediatamente utilizzabile

Omessa custodia di fucile privo di otturatore: per la Cassazione non ricorre il reato ex art. 20 l. n. 110/75 quando l’arma non è immediatamente utilizzabile

Abstract

La decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 35922/2025, 04/11/2025) affronta la portata applicativa dell’art. 20 l. n. 110/1975 in tema di omessa diligente custodia di armi, con riferimento ad un fucile privo di otturatore, trasportato in autovettura e momentaneamente rimasto sulla carreggiata. Il Tribunale aveva ritenuto configurabile l’illecito di pericolo, valorizzando il rischio che chiunque potesse impossessarsi del fucile e successivamente acquistare la parte mancante. La Corte di cassazione, richiamando i precedenti di legittimità e il principio di tassatività, chiarisce che l’illecito di cui all’art. 20 cit. è correlato al rischio che l’omessa diligente custodia renda possibile ad altri sottrarre l’arma ed utilizzarla. Ne consegue che il fatto non è sussumibile nella fattispecie quando l’oggetto materiale è un fucile reso inoffensivo, insuscettibile di immediato utilizzo perché privo di una parte essenziale al funzionamento. La Corte qualifica in tale ipotesi il fucile come mera parte di arma, rispetto alla quale la custodia non diligente non determina il pericolo connaturato all’elemento tipico del reato. Il principio guida diviene, quindi, la necessaria verifica dell’idoneità dell’oggetto ad essere impiegato come arma al momento della condotta contestata. L’esito è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con pronuncia che il fatto non sussiste.

Massima

Ai fini della configurabilità dell’art. 20 l. n. 110 del 1975, la condotta di omessa diligente custodia assume rilievo penale solo con riferimento ad un’arma pronta per l’uso, rispetto alla quale la negligenza determini la «concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell’arma lasciata alla loro portata», sicché non è configurabile l’illecito di pericolo quando l’oggetto, pur esteriormente qualificabile come fucile, sia «insuscettibile di immediato utilizzo» perché privo di una parte essenziale, dovendo essere considerato «mera parte di arma».

Riferimento: Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 35922/2025, 04/11/2025.

Sintesi della sentenza

Premessa dei fatti

Con sentenza del 30/04/2025 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l’imputato colpevole del reato contravvenzionale di cui all’art. 20 l. n. 110/1975 e lo ha condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda, pena sospesa, disponendo la confisca e la distruzione del fucile oggetto di imputazione. Il giudice di merito ha ritenuto accertato che l’imputato avesse commesso la contravvenzione per non avere correttamente e diligentemente custodito un fucile cal. 12 Benelli. Portando con sé l’arma all’interno della sua vettura, a causa di una buca presente sull’asfalto, al sobbalzo del mezzo si era aperto uno sportello e il fucile era scivolato ed era rimasto poggiato lungo la strada, in (…), alle ore 8,30 del mattino, tanto da allarmare un passante che aveva chiamato la Polizia, finché lo stesso imputato, resosi conto dell’accaduto, era tornato indietro a recuperarlo.

Motivi di ricorso

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso articolando due motivi. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 20 l. n. 110/1975, sostenendo che la fattispecie concreta non fosse sussumibile nel fatto tipico. La disposizione ha ad oggetto le armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge, dove non si menzionano né le munizioni né le parti dell’arma, mentre il fucile risultava privo di otturatore, come riferito dallo stesso imputato nelle dichiarazioni spontanee rese in commissariato immediatamente dopo il rinvenimento, avendo egli spiegato che, essendo un ex armiere e dovendo portare il fucile in armeria a (..), lo aveva reso inoffensivo. Il teste (…), che aveva notato l’arma abbandonata sull’asfalto, aveva riferito che, visto a distanza, il fucile sembrava privo di cartucce, e dai verbali degli operanti risultava che l’otturatore era stato recuperato successivamente, circostanza sintomatica del fatto che non si trovava insieme al fucile; da ciò il ricorrente traeva la conclusione che il fatto reato non sussistesse.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato ancora, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 20 l. n. 110/1975, con riguardo all’individuazione della diligenza richiesta per la custodia delle armi, e, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova. A suo avviso la verifica della diligenza, nel silenzio della legge, doveva essere rapportata al caso specifico, tenendo conto della pericolosità dell’arma e delle circostanze concrete. Poiché l’arma non era di pronto utilizzo ed era priva del pezzo essenziale per renderla offensiva, non poteva ritenersi sussistente un rilevante inadempimento all’obbligo di custodia. L’imputato, inoltre, aveva provveduto a recuperare subito il fucile non appena accortosi del fatto ed era immediatamente recatosi dai Carabinieri per riferire l’episodio. Secondo il ricorrente la motivazione del giudice di merito era erronea perché aveva trascurato la rilevanza della mancanza dell’otturatore, affermando che dal comportamento dell’imputato era derivato il rischio che chiunque potesse impossessarsi del fucile, potendo successivamente acquistare l’otturatore e renderlo funzionante.

Decisione

La Corte di cassazione dichiara fondato il ricorso. Prende le mosse dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, dalla quale risulta incontestato che il fucile fosse privo di otturatore al momento della condotta ritenuta omessa diligente custodia. Il giudice di merito aveva ritenuto che il fucile dovesse essere custodito meglio perché chiunque avrebbe potuto prenderlo e, in un secondo momento, acquistare l’otturatore e rendere funzionante l’arma. La Corte richiama i precedenti di legittimità secondo i quali l’illecito di pericolo di cui all’art. 20 è correlato al rischio che l’omessa diligente custodia renda possibile ad altri di sottrarre l’arma ed utilizzarla, affermando, in particolare, che la fattispecie è integrata quando sussista la «concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell’arma lasciata alla loro portata», in riferimento ad una condotta negligente che renda possibile un immediato impossessamento di un’arma pronta per l’uso.

Per altro verso, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui, «in forza del principio di tassatività», non è configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi di cui all’art. 20 l. 18 aprile 1975 n. 110 nella negligente custodia di parte di un’arma. In tale pronuncia si è sottolineato che le disposizioni richiamate descrivono o individuano le caratteristiche delle armi da guerra o da sparo e delle relative munizioni; la “parte” è menzionata soltanto all’art. 1 con riguardo alla parte della bomba o del proiettile, mentre nessun rilievo alla “parte” è attribuito all’art. 2 nella descrizione delle armi comuni da sparo. Il terzo e il quinto comma dell’art. 20 menzionano le parti di armi o di esplosivi solo per ipotizzare il furto o lo smarrimento, ponendo a carico del detentore o di chi le abbia rinvenute l’obbligo di immediato avviso, sanzionato specificamente per l’inosservanza. Tale diversità di previsione è definita frutto di deliberata e ragionevole scelta, poiché la negligente custodia di una parte di arma non espone di per sé a pericolo la sicurezza pubblica, non derivando da essa alcun diretto nocumento per chi venga occasionalmente a contatto con l’oggetto nella sfera di controllo del detentore, mentre la perdita di controllo su una parte d’arma smarrita o sottratta senza immediata segnalazione la pone in una condizione di circolazione pericolosa, potendo essere utilizzata per ricostituire o sostituire la funzionalità di altre armi da sparo.

Da questa lettura sistematica delle disposizioni incriminatrici la Corte ricava il principio secondo cui la custodia non diligente di un’arma non immediatamente utilizzabile perché priva di una parte essenziale al suo funzionamento non integra l’illecito di pericolo contestato, poiché non ricorre il pericolo connaturato all’elemento tipico di fattispecie. Un fucile privo di una sua parte essenziale, in mancanza della quale non ne è possibile il funzionamento, deve pertanto essere considerato mera parte di arma, con conseguente insussistenza, nel caso concreto, del fatto addebitato. Ogni altra questione dedotta con il ricorso rimane assorbita.

Dispositivo

In conclusione la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Note

La pronuncia fornisce una delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 20 l. n. 110/1975, valorizzando la struttura di reato di pericolo e la necessaria corrispondenza tra oggetto materiale della condotta e rischio per la sicurezza pubblica. Il passaggio della motivazione della Suprema Corte che collega l’illecito al rischio che l’omessa diligente custodia renda possibile ad altri di sottrarre l’arma ed utilizzarla consente di distinguere i casi in cui l’arma è pronta per l’uso dalle situazioni nelle quali l’oggetto è reso inoffensivo e non è idoneo ad un impiego immediato. In questa prospettiva la verifica giudiziale non si arresta alla mera apparenza esterna del bene, ma richiede l’accertamento della presenza o meno delle parti essenziali al funzionamento.

Il richiamo al principio di tassatività e alla diversa disciplina dettata dall’art. 20 per le armi e per le parti di arma assume rilievo sistematico. La motivazione evidenzia che la legge definisce in modo espresso solo alcune ipotesi di rilievo penale connesse alle parti, limitandole ai casi di furto o smarrimento non comunicati all’Autorità di polizia. Da ciò deriva che l’estensione analogica della contravvenzione di omessa custodia alle parti di arma, o a oggetti che ne riproducono solo l’apparenza esteriore, è incompatibile con il paradigma normativo. L’argomentazione si sviluppa attraverso il confronto con il precedente richiamato, che esclude la punibilità per la semplice negligente custodia di parte di arma, ponendo in evidenza come il pericolo per la sicurezza pubblica sorga non dalla permanenza dell’oggetto nella sfera di controllo del detentore, ma dalla sua circolazione incontrollata a seguito di smarrimento o sottrazione non segnalati.

La qualificazione del fucile privo di otturatore come mera parte di arma costituisce il punto di raccordo tra il profilo oggettivo e quello teleologico della fattispecie. La Corte ricollega direttamente l’insussistenza del fatto al difetto dell’oggetto tipico, affermando che, in assenza della parte essenziale che consente il funzionamento, manca il pericolo connaturato all’elemento tipico di fattispecie. In tal modo la decisione offre un criterio operativo per la valutazione dei casi in cui l’arma sia stata volontariamente resa inoffensiva dal detentore, ad esempio in occasione del trasporto verso l’armeria, e venga episodicamente a trovarsi in situazione di minore controllo.

La ricostruzione complessiva conferma che la responsabilità per omessa custodia ex art. 20 l. n. 110/1975 non può essere ancorata alla sola astratta eventualità che un terzo, impossessatosi dell’oggetto, possa in futuro procurarsi le componenti mancanti e renderlo funzionante. L’attenzione viene concentrata sulla condizione dell’arma al momento del fatto, imponendo di verificare se essa sia effettivamente idonea ad essere utilizzata come arma da chi la sottragga. L’orientamento espresso è coerente con la descrizione legislativa delle armi e delle munizioni e con la distinzione, tracciata dalla stessa disposizione, tra custodia delle armi e obblighi specifici legati al furto o smarrimento delle parti.

Sul piano applicativo la sentenza orienta le valutazioni dei giudici di merito nei casi di trasporto di armi rese inoffensive o comunque prive di parti essenziali, richiedendo un accertamento puntuale sulla loro effettiva pericolosità in concreto. Ne discende che l’accusa di omessa diligente custodia deve misurarsi con i dati tecnici relativi alla struttura dell’oggetto, alle modalità di separazione delle parti e alle circostanze del rinvenimento, evitando letture che trasformino l’illecito di pericolo in una responsabilità meramente formale sganciata dall’idoneità offensiva dell’arma.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione.

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