In presenza di impedimento tecnico congruamente motivato, le conversazioni intercettate sono eccezionalmente utilizzabili nel riesame pur in difetto del loro preventivo ascolto diretto da parte della difesa.
Abstract. La pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 35923/2025, 04/11/2025), definisce il perimetro del diritto difensivo di accesso e di trasposizione delle registrazioni poste a base della misura. Viene ribadito che l’ascolto diretto non è surrogabile dai brogliacci, ma che i termini del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. non possono essere dilazionati. Il punto dirimente è che, a fronte di impossibilità oggettiva congruamente motivata dal pubblico ministero, non sorge la nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. In tale evenienza le conversazioni sono eccezionalmente utilizzabili in sede cautelare pur senza previo ascolto diretto della difesa. Il pubblico ministero ha l’onere di motivare le ragioni dell’impedimento tecnico, sottoposte al controllo del giudice della cautela. Resta impregiudicato l’interesse della difesa a conoscere le registrazioni per “esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali”. La tutela si sposta sui rimedi successivi, con richiesta di revoca ex art. 299 cod. proc. pen. ed eventuale impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen.. La regola di decisione del riesame impone di deliberare “alla stregua degli atti trasmessigli” entro le cadenze di legge.
Massima.
Nel giudizio cautelare, quando il pubblico ministero abbia autorizzato l’accesso ma l’ascolto diretto non sia praticabile per impossibilità oggettiva congruamente motivata, le registrazioni intercettate restano eccezionalmente utilizzabili ai fini del riesame; non ricorre la nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., fermo il ricorso ai rimedi successivi (Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 35923/2025, 04/11/2025).
Sintesi della sentenza
Premessa dei fatti. Il Tribunale della libertà rigettava il riesame proposto avverso l’ordinanza applicativa della custodia in carcere per tentato omicidio aggravato e per il delitto strumentale di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo. La difesa eccepiva l’inutilizzabilità, ai fini cautelari, della conversazione intercettata indicata come fulcro investigativo di individuazione dell’indagato, lamentando la mancata possibilità di ascolto diretto nonostante istanza tempestiva e specifica.
Motivi di ricorso. Si deducevano inosservanza dell’art. 268 cod. proc. pen., nullità ex art. 178 cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa per mancato ascolto della traccia fonica richiesta ai fini del riesame.
Decisione. La Corte afferma che il difensore ha diritto incondizionato di accedere alle registrazioni e, in ogni caso, alla loro trasposizione; l’ascolto diretto non è surrogabile dai brogliacci. Tuttavia i termini dell’incidente de libertate non possono essere dilazionati e il tribunale deve decidere alla stregua degli atti trasmessi. La nullità a regime intermedio si configura solo se il pubblico ministero rifiuti o ritardi ingiustificatamente l’accesso; non ricorre quando il mancato adempimento dipenda da impedimento tecnico oggettivo, congruamente motivato. L’onere motivazionale grava sul pubblico ministero ed è oggetto di controllo sulla persuasività. In tale evenienza le registrazioni sono eccezionalmente utilizzabili in sede cautelare pur senza previo ascolto, restando impregiudicata la successiva tutela difensiva.
Dispositivo. Rigetto del ricorso con condanna alle spese processuali e adempimenti ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Note
Ragione del principio. La distinzione tra rifiuto o ritardo ingiustificati e impossibilità oggettiva consente di preservare, da un lato, il nucleo del diritto di difesa all’accesso alla traccia fonica; dall’altro, la funzionalità dei termini perentori del riesame. L’“impossibilità oggettiva” rileva quando l’impedimento tecnico sia esplicitato e documentato dal pubblico ministero, con motivazione sindacabile dal giudice della cautela.
Rimedi difensivi ex artt. 299 e 310 cod. proc. pen. La pronuncia precisa che, ove l’ascolto non sia stato possibile prima dell’udienza per causa oggettiva, “la lesione del diritto di difesa trova rimedio” successivamente. Dopo l’accesso e l’ascolto, la difesa può proporre richiesta di revoca della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., veicolando i rilievi tratti dalla traccia fonica; in caso di rigetto, è esperibile impugnazione ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.. La tutela, quindi, non è elisa, ma si colloca su un piano differito, coerente con le cadenze dell’incidente de libertate.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione.
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