Abnorme il provvedimento con cui, in fase predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p., si “restituiscono gli atti” al P.M. per presunti vizi d’indagine

Abnorme il provvedimento con cui, in fase predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p., si “restituiscono gli atti” al P.M. per presunti vizi d’indagine

Abstract. La decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. 3, Sent. n. 29539/2025, 18/08/2025) delimita in modo tassativo i poteri del giudice nella fase predibattimentale. Il perimetro dell’art. 554-ter cod. proc. pen. comprende tre sole opzioni e non include la restituzione degli atti per pretesi vizi d’indagine. La verifica anticipata della validità di singoli atti investigativi non rientra nelle attribuzioni del giudice in questa fase.
Massima.
Non rientra nei poteri del giudice predibattimentale la verifica anticipata della validità di singoli atti di indagine mediante restituzione degli atti al pubblico ministero; un provvedimento siffatto è abnorme perché determina una stasi del procedimento e impone l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti.
(Cass. pen., Sez. 3, Sent. n. 29539/2025, 18/08/2025 –  fattispecie nella quale il G.o.p. del Tribunale di Isernia ha dichiarato la nullità e l’inutilizzabilità del verbale di sopralluogo della polizia giudiziaria, ritenuto atto irripetibile, e ha restituito gli atti; la Corte ha qualificato la decisione come abnorme, annullando senza rinvio e disponendo la trasmissione).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Note a Sentenza. La decisione definisce i poteri del giudice nella fase predibattimentale secondo l’art. 554-ter cod. proc. pen.. Il testo indica tre sole alternative: «o pronuncia sentenza di non luogo a procedere»; «o definisce il processo con un rito alternativo»; «o fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero». All’interno di questo schema la motivazione esclude ulteriori determinazioni. È riportato in modo espresso che «Non è contemplata la possibilità di restituire gli atti al pubblico ministero per presunti vizi di un atto di indagine».

Il provvedimento oggetto di ricorso viene qualificato come abnorme. La Corte descrive l’effetto che ne deriva sul corso del processo. È testualmente affermato che «Tale decisione è abnorme perché determina un’indebita stasi processuale, siccome il pubblico ministero è privato della facoltà di impugnare l’eventuale sentenza di non luogo a procedere». Il vizio è collegato allo scostamento dal modello legale di fase e all’incidenza sulle prerogative dell’organo dell’accusa. La scelta di “restituire per vizi” gli atti di indagine non è ammessa nella fase predibattimentale e altera la scansione prevista dall’art. 554-ter cod. proc. pen..

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