Turbata libertà degli incanti – Idoneità lesiva della condotta anteriore alla gara – Cass. pen., Sez. VI, 24 aprile 2025, n. 15921

Turbata libertà degli incanti – Idoneità lesiva della condotta anteriore alla gara – Cass. pen., Sez. VI, 24 aprile 2025, n. 15921

Il provvedimento in commento individua la rilevanza penale ex art. 353 c.p. delle collusioni poste in essere nella fase preparatoria della gara pubblica, riconoscendo che la turbativa può consumarsi anche prima dell’indizione formale quando la condotta sia astrattamente idonea ad alterare l’esito della procedura concorrenziale.

Massima
Il reato di cui all’art. 353 c.p. può essere realizzato anche nella procedura che precede l’indizione della gara, purché la condotta abbia idoneità ad alterarne il risultato finale.

La sentenza (Cass. pen., Sez. VI, 24 aprile 2025, n. 15921) conferma che la tutela della libera concorrenza opera sin dalla fase di progettazione e selezione preliminare, considerando “gara soltanto apparente” quella costruita per favorire un operatore predeterminato; riconduce a mezzo fraudolento la scelta di invitare soggetti privi di adeguata qualificazione e la violazione del principio di rotazione; precisa che la mera potenzialità lesiva basta a integrare la turbativa, prescindendo dall’effettivo svolgimento della competizione; ribadisce, richiamando precedenti della Sesta Sezione, che la collusione antecedente costituisce parte integrante della fattispecie incriminatrice; qualifica dunque come consumata la condotta ogniqualvolta l’amministrazione alteri in origine le condizioni di accesso al mercato, realizzando un danno immediato all’interesse pubblico della par condicio.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

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