di Davide Tutino, Avvocato penalista.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40879 del 2024, si è pronunciata su un caso di patteggiamento e sull’ammissibilità del ricorso per estinzione del reato in seguito a remissione di querela. Nella vicenda in esame, A.A. aveva ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, con sentenza di patteggiamento, una condanna a sei mesi di reclusione per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. Successivamente, però, era intervenuta la remissione della querela, che l’imputato ha richiesto di valutare in sede di legittimità ai fini dell’estinzione del reato.
La difesa dell’imputato, nel ricorso per Cassazione, ha sostenuto che la remissione di querela avvenuta nel corso del giudizio di legittimità avrebbe dovuto comportare l’estinzione del reato, secondo un orientamento che la stessa Cassazione ha riconosciuto in casi analoghi (Sez. 4, n. 33392 del 2023). La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il consolidato principio secondo cui la remissione della querela, intervenuta dopo una sentenza di patteggiamento, non consente di modificare la decisione adottata “allo stato degli atti” ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Tale principio è stato ribadito dopo la riforma dell’art. 448 comma 2-bis c.p.p., introdotta con la legge n. 103/2017, che ha limitato i motivi di ricorso per Cassazione nelle sentenze di patteggiamento ai soli profili specifici tassativamente indicati.
La Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali (Sez. 5, n. 11251 del 2018; Sez. 5, n. 39345 del 2003), ha ritenuto che, in mancanza di una pena illegale, l’estinzione del reato per remissione di querela sopravvenuta non costituisce un motivo valido di impugnazione, né integra una delle ipotesi di “pena illegale” ex art. 448-bis c.p.p. che giustificherebbe un ricorso per Cassazione. Ha altresì sottolineato che la decisione sulla remissione di querela, nel caso in cui il patteggiamento sia già perfezionato, non si traduce in un’ipotesi di pena illegale, in quanto non determina alcun cambiamento nei parametri normativi sui quali la pena è stata stabilita dalle parti e approvata dal giudice.
Infine, la Cassazione ha chiarito che l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., circoscrivendo i casi di ricorso per patteggiamento alla sola valutazione di “pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge” o in misura fuori dai limiti edittali, impedisce il riconoscimento di una causa estintiva del reato derivante da fatti sopravvenuti, come la remissione della querela, una volta che il patteggiamento è stato ratificato.
Testo della Sentenza Cass. pen., Sez. V, 19/09/2024, n. 40879.
fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 12/11/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. PILLA Egle – Relatore
Dott. CAVALLONE Luciano – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
Dott. CUOCO Michele – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a M il (Omissis
avverso la sentenza del 16/11/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione VINCENZO SENATORE che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato su richiesta delle parti, all’imputato A.A., concesse le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente del rito, la pena di mesi sei di reclusione per:
– il reato di atti persecutori nei confronti della ex convivente.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando il motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla intervenuta estinzione del reato a seguito di remissione della querela e successiva accettazione.
In data 23 dicembre 2023 è intervenuta presso la Stazione dei Carabinieri di C la dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e la dichiarazione di accettazione della remissione.
Il ricorrente richiama l’orientamento di questa Corte secondo cui la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di patteggiamento e nel corso del giudizio di cassazione determina l’estinzione del reato (Sez.4, n. 33392 del 08/06/2023).
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
1.L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di patteggiamento, l’eventuale estinzione del reato intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena su richiesta per remissione della querela non consente di modificare la relativa decisione adottata dal giudice ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. allo stato degli atti, sicché l’eventuale ricorso per cassazione volto a far riconoscere la causa estintiva sopravvenuta deve essere dichiarato inammissibile. (Sez.5, n. 39345 del 07/04/2003, Silvestris, Rv. 227030).
La pronunzia richiamata ha affermato siffatto principio anteriormente alla introduzione dell’art. 448 comma 2bis cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23.6.2017 n. 103 (c.d. legge Orlando) che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha individuato le ipotesi tassative per le quali è possibile proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata ex art.444 cod. proc. pen.: il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
1.1. A seguito della individuazione legislativa dei motivi per i quali è possibile ricorrere avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, questa Corte ha ribadito che è inammissibile in tema di patteggiamento il ricorso per cassazione proposto per far valere la remissione di querela intervenuta dopo il perfezionamento dell’accordo e la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso un’ipotesi di pena illegale ai sensi dell’art. 448-bis cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale soltanto la pena di specie diversa da quella stabilita dalla legge per un determinato reato o quella quantificata in misura inferiore o superiore ai limiti edittali. (Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036 relativa alla remissione intervenuta in pendenza del termine per impugnare per il delitto di minaccia grave ex art. 612, comma secondo, cod. pen., divenuto perseguibile a querela per effetto del d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36, entrato in vigore un mese prima del perfezionamento dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen.).
Con tale ultima pronunzia, questa Corte in motivazione ha chiarito che “(..) è pur vero che secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini Rv. 227681), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto(..); tuttavia, allorquando l’accordo è stato raggiunto e la sentenza emessa in un momento in cui la persona offesa ben avrebbe già potuto rimettere efficacemente la querela, “(..)non è quindi configurabile un’ipotesi di illegalità derivata della pena, indotta dal venir meno dei parametri di riferimento sulla base dei quali era stata pattuita e determinata (..).”
L’art.448, comma 2bis, cod. proc. pen. consente all’imputato la proposizione del ricorso per cassazione contro tali sentenze solo in quattro casi rigorosamente tipizzati, tra cui l’illegalità della pena che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge per un determinato reato, ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali.
1.2. Nel caso di specie il Giudice ha applicato la pena concordata dalle parti per un reato in quel momento procedibile rispettando la cornice edittale fissata dalla legge e così il principio di legalità della pena. Di conseguenza, il ricorrente ha proposto impugnazione in un caso e per motivi non consentiti dalla legge processuale.
1.3. La pronunzia espressamente richiamata dal ricorrente (Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Rv. 285103) si è occupata, come risulta dalla lettura della motivazione, di una ipotesi peculiare e diversa da quella in esame: del ricorso, cioè, avverso una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti per il reato di lesioni stradali ex art. 590 bis cod. pen., originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, ma divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del D.Lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022. Nel caso di specie la sentenza impugnata era stata pronunziata quando era già entrato in vigore il regime di procedibilità a querela della fattispecie (20/02/2023) ed era già intervenuta remissione della querela e successiva accettazione (20/05/2021).
Il precedente richiamato dal ricorrente non appare in contrasto con la soluzione cui è addivenuto questa Collegio attraverso la presente decisione.
2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
Il rapporto di pregressa convivenza sussistente tra le parti comporta l’oscuramento dei dati ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 come imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma il 19 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2024.























































































