Furto in area condominiale: il Tribunale di Nocera Inferiore riqualifica in art. 624-bis c.p. (Furto in abitazione)

Sintesi della Sentenza del Tribunale Nocera Inferiore del 22/07/2024, n. 1505

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha riqualificato un caso di furto aggravato, inizialmente contestato ai sensi degli articoli 624 e 625 c.p., in furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. L’imputato, L.G., era accusato di aver rubato due biciclette all’interno di un’area condominiale chiusa da cancelli. Le prove a carico, comprese le immagini di videosorveglianza e il ritrovamento di una delle biciclette in possesso dell’imputato, hanno portato alla condanna a un anno e cinque mesi di reclusione e una multa di 500 euro. Il Tribunale ha riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche e l’attenuante del danno di particolare tenuità, ma ha escluso la sospensione condizionale della pena.

Massima

Furto in area condominiale: il Tribunale di Nocera Inferiore riqualifica in art. 624-bis c.p. (Furto in abitazione) – La sottrazione di beni all’interno di un’area condominiale protetta da cancelli chiusi a chiave può configurare il reato di furto in abitazione ai sensi dell’art. 624-bis c.p., anche quando l’imputazione originaria è per furto aggravato. (Tribunale Nocera Inferiore, Sent., 22/07/2024, n. 1505)

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania

Testo della Sentenza del 22/07/2024, n. 1505 del Tribunale di Nocera Inferiore

Fonte del testo della Sentenza: Banca Dati Giuridica One LEGALE, consultata il 16/8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sezione Penale

Il Tribunale di Nocera Inferiore – in composizione monocratica – e nella persona del Giudice dott. Federico Noschese, alla pubblica udienza del 18 luglio 2024 con l’intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Giancarla D’Urso (V.P.O) e con l’assistenza del Cancelliere Dott.ssa I.M. (Addetta U.p.p.), ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

L.G., n. a C. D. il (…), residente a C. D. T. alla Via C. I. n. 20, libero assente;

difeso di ufficio dall'(..), assente, sostituito per delega dall’Avv. (…);

IMPUTATO

Vedi foglio allegato.

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli art. 624, 625 comma 1 c.p. perché, al fine di trarne profitto, s’impossessava di numero due biciclette posizionate all’interno dell’area condominiale preservata da un cancello regolarmente chiuso, sottraendole ai legittimi proprietari S.L. e A.R., con pari danno per la persone offese

Commesso in Cava De’ Tirreni il 23.01.2019

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta a giudizio, emesso dal P.M. in sede in data 22.11.2019, L.G. era tratto innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui alla formale imputazione, da intendersi qui richiamata.

Nella prima udienza del 08.10.2020, rilevata la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato e alle persone offese, veniva disposta la rinotifica ai medesimi.

L’udienza del 08.04.2021 veniva rinviata in attuazione del D.P. del Tribunale di Nocera Inferiore n. 24 del 2021 recante misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto.

Nell’assise del 28.10.2021, dichiarata l’assenza dell’imputato, ritualmente avvisato e non comparso senza cause note di impedimento, la trattazione era rinviata in attuazione del D.P. del Tribunale di Nocera Inferiore n. 105 del 2021 recante misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto.

Nella seduta del 28.04.2022 nessun teste citato compariva.

Analogo motivo comportava il differimento dell’assise del 01.12.2022, persistendo l’assenza dei testi per i quali veniva disposto l’accompagnamento coattivo.

Nell’assise dell’11.05.2023 si dichiarava aperto il dibattimento e si ammettevano le prove così come richieste dalle parti; l’istruttoria iniziava, quindi, con l’escussione del teste A.R., previa acquisizione concordata ex art. 493 co. 3 c.p.p. della denuncia sporta con domande integrative.

Nella sessione del 19.10.2023 veniva sentita la persona offesa, S.L., previa acquisizione concordata ex art. 493 co. 3 c.p.p. della denuncia sporta con domande integrative. All’esito dell’escussione, il P.M. precisava che l’aggravante contestata all’imputato era quella di cui all’art. 625 comma 1 n. 1 (furto in abitazione privata).

L’udienza dell’11.01.2024 veniva rinviata per esame degli altri testi indicati dal P.M.

Nella seduta del 02.05.2024, venivano sentiti i testi di P.G. G.G. e S.N., con acquisizione dei filmati di videosorveglianza relativi all’episodio del furto.

Il P.M. rinunciava all’audizione del teste D.F..

Nell’ultima udienza del 18.07.2024, data lettura mediante indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, aveva luogo la discussione; le parti concludevano secondo quanto riportato in epigrafe. Seguiva la deliberazione della seguente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza, con riserva del deposito delle motivazioni in giorni 60, considerato il carico di ruolo.

Motivi della decisione
1. La valutazione del quadro probatorio.

Il presente procedimento trae origine da due denunce – acquisite ex art. 493 comma 3 c.p.p. e pienamente utilizzabili ai fini istruttori – sporte dinanzi ai CC di Cava De’ Tirreni da S.L. e A.R., i quali riferivano, rispettivamente, di due episodi di finto avvenuti a cavallo tra il 23/01/2019 e il 24/01/2019, in C. D. T. alla Piazza V. E. I. all’interno della Galleria che collega la predetta piazza con via B.. In particolare, dalle dichiarazioni dei denuncianti, della cui attendibilità non v’è motivo di dubitare, non essendo emerso alcun interesse contaminante la narrazione né elementi da cui sospettare scopi calunniatori, visto anche il sostanziale disinteresse mostrato per le sorti del giudizio, si evince che nella notte tra il 23/01/2019 e il 24/01/2019, venivano rubate la bicicletta marca A. con cambio S. di proprietà di A.R. e la biciletta elettrica modello Decathlon Tilt 500 di proprietà di S.L..

Il fatto riportato nelle dichiarazioni delle persone offese è cristallizzato dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza privato degli istituti di credito ove è ubicato il parcheggio teatro del finto, che immortalano i passaggi cruciali della sequenza delittuosa.

Dai filmati emerge con chiarezza la condotta delittuosa, potendosi vedere un soggetto, indossante un giubbotto bianco con cappuccio, asportare in due tempi le suddette biciclette, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. In particolare, le registrazioni mostrano un individuo che – alle ore 19.38.51 e alle ore 20.04.20 del 23 gennaio 2019 – si introduceva nel parcheggio e si appropriava prima di una bicicletta e poi dell’altra.

I CC della Tenenza di Cava de’Tirreni, partendo proprio dai filmati in questione, hanno identificato l’autore del finto in L.G., riconoscendolo dalle sembianze e dell’abbigliamento. L’imputato era infatti noto agli operanti per svariati precedenti penali ed era stato visto circolare per C. de’T., nei giorni immediatamente antecedenti al finto, con indosso il medesimo giubbotto.

Sul tema le dichiarazioni dell’App.Sc. G.G., sentito all’udienza del 02.05.2024, sono state nette: il teste, pur ammettendo che il malfattore indossava il cappuccio, ha affermato che in alcuni frangenti del video era visibile il volto, e che da questo e dal giubbotto indossato erano risaliti al L.G. (cfr. verbale stenotipico del 02.05.2024: “dall’immagine si riconosce bene il viso, era lui, poi dal giubbotto che indossava, l’abbiamo visto giorni prima che indossava sempre quel giubbotto e l’abbiamo riconosciuto. “).

La visione diretta dei filmati, avvenuta in camera di consiglio, non consente di ratificare il riconoscimento fatto dall’operatore di P.G.: la qualità delle immagini non permette una visione chiara del viso dell’autore del furto e, dunque, non è possibile confrontarlo con l’imputato, considerato anche che il Tribunale non ha analoga conoscenza delle sue fattezze, e che non sono state prodotte effigi dello stesso.

Delle dichiarazioni dell’App.Sc. G. deve comunque tenersi conto, non essendovi motivi per dubitare della sua credibilità soggettiva, avendo il teste deposto su fatti appresi e indagati nella sua qualità di pubblico ufficiale e senza interessi personali.

L’attendibilità del riconoscimento del L., precaria dalla visione dei soli filmati, è però colmata e cristallizzata in modo inconfutabile dal rinvenimento, circa un mese dopo il furto, di parte della refurtiva in possesso dell’imputato: nello specifico, come riferito dal teste Maresciallo S.N., in data 4 marzo 2019, il L. veniva avvistato con la bicicletta di proprietà di A.R.. Nell’occasione, gli operanti, a seguito di un pedinamento, vedevano l’imputato avvicinarsi alla bicicletta, rimuovere il lucchetto della catena antifurto, con le proprie chiavi, e lo fermavano prima che si allontanasse.

Condotto il L. presso gli uffici di P.G., in uno al veicolo, i militari contattavano A.R. che, giunto sul posto, subito riconosceva come propria la bicicletta trovata nella disponibilità dell’imputato (cfr. verbale di rinvenimento e consegna al legittimo proprietario del 04.03.2019).

La circostanza da ultimo segnalata, ovvero il rinvenimento dell’imputato con parte della refurtiva, solidifica la prova a carico per il furto della bicicletta dell’A., fornendo al Tribunale un dato di inconfutabile evidenza che si salda al riconoscimento fatto dall’App.Sc. G..

Dalla forza di tale informazione probatoria, si ricava agevolmente la dimostrazione della responsabilità del L. anche per la sottrazione della bicicletta del S.: le due biciclette sono state infatti rubate dallo stesso soggetto e nel medesimo contesto-spazio temporale, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra; per questo motivo, vi è un chiaro collegamento probatorio tra gli episodi che consente di traslare gli elementi dell’uno sull’altro.

A maggior ragione quando, come nel caso di specie, si tratti di prove rappresentative dirette non contraddette da alcun dato contrario; nessun contributo a discarico è stato infatti offerto dall’imputato che, colto in possesso della refurtiva e poi avvisato regolarmente della pendenza del processo a suo carico, non ha addotto alcun tipo di giustificazione esimente, né provato a contestare gli addebiti.

2. La qualificazione giuridica dei fatti.

Le emergenze istruttorie appena riassunte polarizzano la responsabilità per il duplice furto perpetrato in data 23.01.2029 all’interno del parcheggio sito in C. D. T. alla Piazza V. E. I. nei confronti dell’imputato, del quale deve affermarsi la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Preliminarmente, bisogna evidenziare che, come si rileva nel decreto di citazione a giudizio, il P.M. contestava all’imputato il delitto di cui agli artt. 624 e 625 co. 1 c.p. Nel corso del processo, il P.M. ha precisato che l’aggravante contestata all’imputato era quella di cui all’art. 625 comma 1 n. 1 (furto avvenuto in abitazione privata).

Orbene, premesso che il comma primi n. 1 art. 625 c.p.è stato soppresso dall’art. 2 comma 3, della L. 26 marzo 2001, n. 128, dagli atti di causa è emerso che il furto è stato perpetrato ai danni delle persone offese in luogo di privata abitazione, e deve dunque qualificarsi alla stregua della fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p. (furto in abitazione). In effetti, dalle denunce sporte, si legge che il furto avveniva all’interno di un parcheggio ove l’accesso era consentito per il tramite di un cancello chiuso a chiave.

Segnatamente, si trattava di un cortile condominiale, delimitato da due cancelli chiusi a chiave, e dunque con accesso inibito a terzi non residenti nello stabile, situato all’interno della galleria collegante P.zza V.E.I. con Via B. di C. de’T..

Sul punto le dichiarazioni delle vittime, compendiate nelle denunce, sono univoche e gli accertamenti espletati dalla P.G. hanno confermato tale dato.

Deve allora ritenersi che il duplice furto è avvenuto in una pertinenza di privata abitazione, tale essendo l’androne o il cortile condominiale, il cui uso, sebbene promiscuo, è riservato ai condomini.

La destinazione pertinenziale del locus commissi delicti giustifica la tutela rafforzata prevista dall’incriminazione di cui all’art. 624 bis c.p., norma introdotta dal legislatore a presidio della privata dimora in sé me anche i luoghi ad esse pertinenti.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l’androne di uno stabile rientra nell’ambito della tutela dei beni predisposta dall’art. 624 bis c.p., essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale delle abitazioni collocate nello stabile condominiale, sebbene pro quota, per tutti gli appartamenti dell’anzidetto complesso” (cfr. Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 28192/2008). Ciò perché il rapporto tra cosa principale e pertinenza non attiene ad una connessione materiale o strutturale, come nell’incorporazione, ma si configura come rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale, sicché il vincolo pertinenziale può sussistere anche tra opere dotate di autonomia strutturale (cfr. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 2804/2017). Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una “utilità” al bene principale, come appunto nella fattispecie dell’edificio condominiale, ove l’androne assolve appunto a tale funzione ed è strumentale e complementare alle abitazioni dello stabile condominiale.

L’interpretazione non contrasta con i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 31345/2017, che non si attagliano al caso di specie, dovendosi piuttosto tener conto di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in un’analoga vicenda: “integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora” (cfr. Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 1278/2019).

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, si può ritenere che il parcheggio condominiale ove erano custodite le biciclette, per il cui accesso era necessario aprire il cancello con la chiave, o forzare la serratura, come di fatto avvenuto, era equiparabile ad un’abitazione privata ai sensi dell’art. 624 bis c.p.

Da qui la riqualificazione delle condotte nella suddetta fattispecie, senza pericolo di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall’art. 521 c.p.p., non essendosi di fronte ad un fatto diverso da quello descritto in imputazione.

Si ricorda che la Corte Costituzionale, in un passaggio della nota sentenza n. 103/2010, ha espressamente chiarito che il “giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa … quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico nei suoi elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di causalità”.

Si riconosce, pertanto, un potere riqualificatorio del giudice a fronte di una contestazione che resti invariata nei suoi elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, che non possono essere stravolti al punto di pregiudicare l’esercizio del diritto di difesa.

Da qui una concezione funzionale dell’immutatio facti che rende ammissibili interventi riqualificatori ex officio a patto che non vi sia un sostanziale mutamento della fisionomia accusatoria, ovvero una novazione dei termini dell’addebito comportante la violazione del diritto dell’imputato ad essere previamente informato dell’accusa a suo carico (art. 6 C.E.D.U. – 111 Cost.), così da potersi difendere da essa.

Per dirsi vulnerato il diritto di difesa “occorre una “trasformazione radicale”, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa” (cfr. Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 49175/2019).

Ne consegue che “l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’ “iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione” (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 36551/2010 C.; SS.UU., sentenza n. 16/1996 D.F.).

Quando non si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione nei contenuti essenziali dell’addebito mosso all’imputato, il potere di riqualificazione di cui all’art. 521 c.p.p. può operare, e ciò anche alla luce delle coordinate della giurisprudenza sovranazionale (cfr. Corte EDU D. c/Italia 2007).

Il diritto atta informazione in ordine alla “natura della accusa” che, in rapporto alla evoluzione del procedimento nella fase processuale, si traduce nel diritto alla contestazione della “imputazione”, vera e propria, consistente nella “enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti le di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge” (art. 405 c.p.p.; art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b); art. 429 c.p.p., comma 1, lett. e), deve essere correlato al potere del giudice, previsto dall’art. 521 c.p.p., comma 1, “di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione”.

Ebbene, “tale contemperamento è certamente possibile attraverso un ‘interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 521 c.p.p., comma 1, la quale condizioni l’esercizio del potere di una diversa qualificazione giuridica alla preventiva instaurazione ad opera del giudice del contraddittorio tra le parti sulla quaestio iuris relativa oppure alla possibilità che tale contraddittorio sia instaurato anche in un grado successivo” (cfr. Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 49175/2019).

Costituisce, pertanto, ius receptum il principio “che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando l’imputato abbia avuto modo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione” (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 10093/2012).

Il diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111 Cost., comma 3 e dall’art. 6 CEDU, comma 1 e terzo, lett. a) e b), così come interpretato dalla Corte EDU, “è garantito anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione” (Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 2341/2013).

Conclusivamente, immutato il fatto in contestazione, “il giudice può dare in sentenza una diversa qualificazione giuridica allo stesso senza alcuna preventiva informazione alle parti, sia in primo grado che in appello, potendo le difese in ordine alla diversa qualificazione giuridica essere pienamente dispiegate nei successivi gradi di giudizio, quindi, rispettivamente, dinanzi al giudice di appello o a quello di legittimità” (cfr. Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 49175/2019).

Nel caso di specie, non si è innanzi ad alcuna riqualificazione “a sorpresa” né ad una variazione dei termini dell’addebito, che resta immutato in tutti i suoi elementi: già nel capo d’imputazione veniva addebitato il furto in abitazione privata ritenendo il P.M. sussistere l’aggravante abrogata anziché il novellato art. 624 bis c.p. L’accadimento fattuale è stato dunque adeguatamente descritto nell’originaria incolpazione e non è variato, avendo solo il P.M. erroneamente contestato l’aggravante abrogata in luogo della nuova fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p., in cui la circostanza è confluita assurgendo al rango di reato autonomo.

Nell’intero arco del processo è emersa la caratterizzazione del locus commissi delicti come di privata dimora, e dunque nessuna inaspettata variazione dell’accusa può ravvisarsi.

Fatta questa doverosa premessa sulla riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 624 bis c.p. – riqualificazione che rende i fatti procedibili d’ufficio, superando così il difetto di querela delle persone offese – si ravvisa una chiara responsabilità dell’imputato, in quanto la dinamica accertata nel dibattimento, integra tutti gli elementi della fattispecie al vaglio.

Il L., nella notte a cavallo tra il 23/01/2019 e il 24/01/2019, introducendosi in un’area condominiale privata, chiusa da due cancelli e costituente pertinenza di private dimore, si è illecitamente impossessato della bicicletta di marca A. con cambio S. di proprietà di A. e della bicicletta modello Decathlon Tilt 500 di proprietà di S.L..

Ha commesso due furti, consumati attraverso due azioni materialmente distinte, sebbene cronologicamente ravvicinate, asportando prima l’una e poi la seconda bicicletta.

Alla sottrazione ha fatto seguito l’impossessamento della res, ovvero l’instaurazione di un’autonoma signoria sul bene, di cui le vittime hanno perso la disponibilità: il S. in via definitiva, non essendo stata la sua bicicletta mai recuperata, e l’A. sino alla riconsegna del 04.03.2019.

Da qui la consumazione del delitto di cui all’art. 624 bis c.p, di cui è evidente anche la sussistenza dell’elemento soggettivo, apparendo chiaro che il L. abbia agito con dolo specifico di profitto, da individuarsi quest’ultimo nel vantaggio economico derivante dall’utilizzo personale della bicicletta ritrovata e non restituita ed un’eventuale rivendita di quella non rinvenuta o da un utilizzo in proprio dello stesso.

3. Il trattamento sanzionatorio.

L’affermazione di responsabilità dell’imputato per due reati di furto ex artt. 624 bis c.p. comporta un’adeguata dosimetria del trattamento sanzionatorio, proporzionato alla gravità del fatto e coerente con le finalità rieducative e risocializzanti della pena.

Preliminarmente, si ritiene che al L. possano essere riconosciute le attenuanti generiche, considerato che non ha ostacolato le operazioni P.G. durante il fermo nell’occasione del 4 marzo 2019 e per adeguare la pena al disvalore concreto del fatto delittuoso.

Può inoltre riconoscersi l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., potendosi ritenere il danno alle vittime di particolare tenuità, così come implicitamente confermato dal disinteresse al giudizio mostrato: l’A. ha sostenuto che la bicicletta rubata aveva un valore di circa 200,00 euro, e il S. neppure quantificato il danno patito.

Nessun margine vi è invece per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., visto il minimo edittale previsto – ratione temporis – dall’art. 624 bis c.p. e la non occasionalità delle condotte: il L. ha infatti commesso due furti nel giro di pochi minuti nella notte tra il 23.01.2019 e il 24.01.2019, e ha a suo carico numerosi precedenti specifici.

I due delitti sono certamente unificabili in continuazione, essendo espressione di un medesimo disegno criminoso finalizzato ad impossessarsi di entrambe le biciclette.

La violazione più grave da porre a base del cumulo di giuridico si individua nel furto della bicicletta del S., visto il maggiore valore di mercato, almeno in astratto, e la mancata restituzione del bene. Valutati tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., con particolare riguardo alle modalità dell’azione, alle circostanze spazio-temporali, alla gravità del danno per la vittima e all’intensità del dolo, il Tribunale stima equa la pena base di anni 3 di reclusione ed Euro 927,00 di multa, corrispondente al minimo edittale vigente all’epoca dei fatti (fatti successivi all’inasprimento della L. n. 103 del 2017 ma antecedenti a quello della L. n. 36 del 2019).

Tale pena deve essere ridotta di 1/3 per il riconoscimento delle attenuanti generiche e di un 1/3 per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., sino alla soglia di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 412,00 di multa, ed aumentata di mesi 1 di reclusione ed Euro 88,00 di multa per la continuazione con il furto in danno dell’A. (aumento satellitare calcolato, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., avuto riguardo alle analoghe modalità dell’azione, alla minore gravità del danno economico per la vittima, e tenuto conto delle attenuanti ex artt. 62 bis – 62 n. 4 c.p.), sino alla pena finale di anni 1 e mesi 5 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

Al L. non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone egli già beneficiato più volte in passato, e considerato che la presente condanna – sommata alla precedente – eccede i limiti edittali di cui all’art. 163 c.p..

Parimenti deve escludersi la possibilità di sostituire la pena inflitta con quelle sostitutive previste dall’art. 20 bis c.p., eccedendo la condanna inflitta dai limiti per la pena pecuniaria sostitutiva e non avendo l’imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, manifestato il proprio consenso all’applicazione delle diverse pene sostitutive che lo presuppongono.

Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali come per legge.

P.Q.M.
Letti gli artt. 521-533-535 c.p.p.,

DICHIARA

L.G. colpevole dei reati a lui ascritti, previa riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p. e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 – 62 bis c.p., unificati i fatti in continuazione, lo condanna alla pena di anni uno (1) e mesi cinque (5) di reclusione ed Euro 500,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Letto l’art. 544 comma 3 c.p.p., riserva in giorni 60 il deposito delle motivazioni.

Conclusione
Così deciso in Nocera Inferiore, il 18 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2024.