Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 588 – Rissa

La rissa è uno scontro violento in cui più persone si aggrediscono reciprocamente. L’articolo 588 punisce la partecipazione alla contesa: per ricostruire la posizione dell’indagato occorre identificare le sue azioni, l’intento con cui è intervenuto e il momento della partecipazione. Una scena affollata può comprendere contendenti, persone aggredite, testimoni e chi cerca di separarli.

Numero di partecipanti e reciprocità dell’aggressione

Secondo l’orientamento prevalente, servono almeno tre contendenti. Possono contrapporsi anche due persone contro una, quando tutti partecipano allo scontro con intento aggressivo. La reciprocità è decisiva: un gruppo che assale una persona intenta esclusivamente a proteggersi o fuggire presenta una dinamica diversa dalla rissa.

Lo scontro può avvenire in un luogo pubblico o privato, durare poco e proseguire in episodi collegati tra loro. Anche il lancio di oggetti può esprimere una partecipazione aggressiva. Per questo la ricostruzione considera l’intera sequenza, senza limitarsi al fermo immagine che mostra chi fosse vicino ai contendenti.

Il ruolo personale nell’episodio

Chi colpisce, lancia oggetti contro gli avversari o contribuisce consapevolmente alla violenza manifesta un ruolo diverso da chi osserva o interviene per dividere. Una responsabilità può derivare anche da un contributo di istigazione o rafforzamento della volontà dei partecipanti, purché quel contributo sia concretamente accertato.

Per chi afferma di essere intervenuto come paciere sono rilevanti movimenti, gesti, parole e condotta successiva. Separare i contendenti e proteggerne l’incolumità risponde a uno scopo diverso dall’aggredire una delle parti. Se l’intervento cambia nel corso dell’episodio, vanno individuati il momento del cambiamento e gli atti compiuti da allora.

Filmati, fotografie, dichiarazioni e referti aiutano a collocare ciascuna persona nella sequenza. Nei racconti testimoniali conta la possibilità effettiva di vedere la scena: distanza, ostacoli e momento di arrivo spiegano quali fasi siano state percepite. L’esame difensivo collega questi dati alle azioni attribuite all’indagato.

Difesa da un’aggressione e partecipazione alla rissa

L’azione di pura difesa contro un’aggressione va distinta dalla scelta di prendere parte alla contesa. L’articolo 52 richiede un pericolo attuale di offesa ingiusta e una risposta necessaria e proporzionata. La valutazione riguarda le alternative praticabili e il rapporto fra pericolo affrontato e reazione.

Anche durante uno scontro reciproco può sorgere un’aggressione nuova, autonoma e imprevedibile rispetto alla violenza in corso. In una situazione del genere la legittima difesa richiede una verifica specifica dei suoi presupposti. La precedente partecipazione e il gesto difensivo successivo devono essere ricostruiti nei rispettivi momenti.

Rissa con lesioni o morte

La forma base prevede la multa fino a 2.000 euro. Se dalla rissa derivano una lesione personale o la morte di qualcuno, il secondo comma prevede la reclusione da sei mesi a sei anni. La disposizione riguarda anche l’evento verificatosi immediatamente dopo, purché sia conseguenza della rissa.

Per l’aggravante servono il collegamento con lo scontro e le condizioni di imputazione previste per le circostanze aggravanti. Il giudice deve valutare la conoscenza dell’evento oppure la sua ignoranza o mancata previsione dovuta a colpa, secondo l’articolo 59. La lesione può riguardare anche una persona estranea alla contesa.

La responsabilità per rissa aggravata è distinta dall’eventuale responsabilità per lesioni o omicidio. Per questi ulteriori reati si accerta chi abbia causato l’evento e l’eventuale concorso di altri: la partecipazione allo scontro e l’attribuzione del singolo colpo rispondono a questioni diverse.

Procedimento davanti al tribunale

Si procede d’ufficio. La rissa base è di competenza del tribunale con citazione diretta. Il secondo comma è anch’esso incluso nel catalogo dell’articolo 550, salvo i casi di morte o lesioni gravi o gravissime: per tali ipotesi il percorso ordinario comprende l’udienza preliminare. Altri reati connessi possono incidere sul rito da seguire.

Domande frequenti

Chi arriva per dividere rischia la stessa contestazione?

La posizione si ricostruisce dalle azioni e dall’intento. Un intervento diretto soltanto a separare e proteggere è distinto dalla partecipazione aggressiva.

Tre persone presenti significano una rissa?

La ricostruzione deve individuare almeno tre contendenti e la reciproca volontà aggressiva, distinguendoli dai presenti con altri ruoli.

Chi non ha causato la ferita può rispondere di rissa aggravata?

Sì, alle condizioni richieste per l’aggravante. L’ulteriore responsabilità per il reato di lesioni richiede invece l’accertamento della condotta personale o del concorso.

Difesa penale a Catania

Per esaminare la contestazione e gli atti del procedimento è possibile fissare un colloquio con l’Avv. Davide Tutino. Per contattare lo studio: 095 9991325 oppure 392 3838383. Approfondimenti sulla difesa dell’indagato e dell’imputato.

Riferimenti: art. 588 c.p., modifiche del DL 130/2020; art. 550 c.p.p.; art. 52 c.p..