Gli atti e le patologie nel procedimento penale

GLI ATTI e PATOLOGIE NEL PROCEDIMENTO PENALE.

ATTO nel procedimento penale:
– è quell’atto compiuto da uno dei soggetti (giudice , pm, PG, parti private ecc..)
– finalizzato alla pronuncia di un provvedimento penale (es. sentenza, ordinanza, decreto)

Verbale:
– è l’atto con il quale l’ausiliario del giudice, descrive quanto è avvenuto in sua presenza

Un atto è invalido, solo nei casi in cui la legge prevede espressamente tale vizio.

DIFFERENZA TRA ATTO INVALIDO ED ATTO IRREGOLARE.

?? Cos’è un atto invalido ? ??
– È l’atto che non è conforme al modello legale.
– È invalido, quando la singola difformità rientra in uno dei 4 casi di invalidità previsti come causa di decadenza, inammissibilità, nullità o inutilizzabilità.

?? Cos’è un atto irregolare ? ??
L’atto è irregolare se non rientra in una delle cause di invalidità previste dalla legge.
È quindi, qualsiasi vizio formale, che il giudice deve provvedere ad eliminare.
E’ previsto l’obbligo per il giudice, pena responsabilità disciplinari.

ATTO INVALIDO.

Le cause di invalidità dell’atto sono 4:
1) inammissibilità — impedisce al giudice di esaminare nel merito una richiesta presentata da una parte, quando la richiesta stessa non ha i requisiti di legge
2) decadenza — comporta l’invalidità dell’atto che sia stato compiuto dopo che è scaduto un termine perentorio
3) nullità — è un vizio che colpisce l’atto del procedimento, che sia stato compiuto senza l’osservanza di determinate disposizioni stabilite dalla legge a pena di nullità (art. 177).
4) Inutilizzabilità — è un’invalidità che colpisce direttamente il valore probatorio di un atto: il giudice non può basarsi su di esso per emettere una decisione.

(1) INAMMISSIBILITA’.

– È il vizio che colpisce un atto di parte (di regola una richiesta)
– Impedisce al giudice di valutarla nel merito.

Un atto è inammissibile quando :
• è privo dei requisiti previsti dalla legge a pena di inammissibilità
Può trattarsi di :
a) requisiti soggettivi — soggetti legittimati
b) requisiti oggettivi — elementi necessari o rispetto dei termini perentori
– l’inammissibilità per mancato rispetto di un termine perentorio, è strettamente collegata alla decadenza.

  • L’inammissibilità è rilevata dal giudice d’ufficio o su eccezione di parte
    o La dichiara con ordinanza o sentenza e non decide sul merito della stessa

(2) DECADENZA.

– E’ la perdita del potere di compiere un atto a seguito della scadenza di un termine perentorio.
– Alla scadenza del termine, il soggetto decade dal potere di compiere l’atto.
– Se egli compie ugualmente l’atto, dopo la scadenza del termine, l’atto è inammissibile.

** Termini perentori: **
Sono perentori, quelli che:
prescrivono il compimento di un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo.
+ se tale periodo è superato — il soggetto decade dal potere compierlo validamente +

  • il legislatore ha sancito che si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto quei termini previsti dalla legge
    o questo perché le conseguenze sono gravi.
    • i termini perentori non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.

** Termini ordinatori : **
Sono ordinatori, quelli che :
fissano il periodo di tempo entro il quale un determinato atto deve essere compiuto.
+ se tale periodo è superato però, — non deriva alcuna conseguenza di tipo processuale +
(+) semmai il soggetto che lo ha compiuto oltre il termine, può subire conseguenze di tipo disciplinare.

– I termini si distinguono altresì in dilatori o acceleratori
Sono dilatori:
• quei termini con i quali si prescrive che un atto non può essere compiuto prima del loro decorso
o (es. tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio medesimo, deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni)

Sono acceleratori:
• quando la legge prevede un termine entro il quale quell’atto deve essere compiuto
o (es. termine per impugnare provvedimento del giudice).

** Restituzione in termine : **
– Strumento di carattere eccezionale
– Riassegna alle parti la possibilità di esercitare un potere che si era estinto per decadenza
– Art. 175 cpp
La materia prevede 2 istituti : quello di carattere generale, e quello di carattere speciale:

1) Restituzione generica :
permette la restituzione in termini di decadenza, purchè sia provato che l’interessato non ha potuto osservarli per caso fortuito o forza maggiore

2) Restituzione specifica :
era previsto nei confronti della sentenza contumaciale e del decreto penale di condanna.
– infatti — se era stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito , a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare.

** Con la nuova legge 67/14, che ha sostanzialmente cancellato l’istituto della contumacia si porrà il problema di come ci si dovrà comportare nei confronti degli imputati contumaci che sono in attesa della notifica della sentenza di condanna o per quegli imputati che sono già in fase dibattimentale e per i quali è stata dichiarata la contumacia. Sarebbe quindi opportuno che il governo intervenisse approvando una norma di attuazione transitoria con la quale si stabilisse che la nuova norma non si applichi ai procedimenti in corso per i quali sia stata già dichiarata la contumacia. **

La richiesta di restituzione generica, deve essere presentata al giudice entro 10 giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
Restituzione specifica è di 30 giorni.
Il giudice si pronuncia con ordinanza.
(3) NULLITA’.

– è il vizio che colpisce l’atto del procedimento
– il quale è stato compiuto senza l’osservanza di determinate disposizioni espressamente stabilite dalla legge a pena di nullità (ex art. 177 cpp).

L’inosservanza si distingue tra nullità speciale e generali.

MODALITA’ DI PREVISIONE:
Le nullità speciali — sono quelle previste per una determinata inosservanza
Le nullità generali — sono quelle previste per ampie categorie di inosservanza. Art. 178 cpp

Le nullità inoltre, si distinguono in 3 tipi:
1) nullità assolute
2) nullità intermedie
3) nullità relative

NULLITA’ ASSOLUTA
(+) sono colpite da nullità assoluta, le inosservanze più gravi previste dall’art. 179 cpp
(+) riguardano i soggetti necessari del procedimento penale.
(+) le nullità assolute sono rilevabili, anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento penale.
(-) sono sanate solo dalla irrevocabilità della sentenza

– l’art. 179, indica quali fra le nullità di ordine generale, previste dal 178, sono nullità assolute.
1) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario
2) la violazione delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero (rinvio a giudizio sottoscritta dal segretario)
3) omessa citazione dell’imputato
4) assenza del difensore dell’imputato quando è obbligatoria la presenza.
5) Le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

NULLITA’ INTERMEDIE
(+) sono colpite da nullità intermedia, le inosservanze di media gravità previste dall’art. 180 cpp.
(+) riguardano una sfera più ampia di soggetti
(+) nullità intermedie sono rilevabili anche d’ufficio, ma entro determinati limiti di tempo
(-) sono sanabili (ex. Art. 183)

– le nullità intermedie sono quelle previste dall’art. 178 , con esclusione di quelle assolute previste dal 179 cpp
• sono rilevate anche d’ufficio
• ma non possono essere dedotte né rilevate dopo la sentenza di primo grado

NULLITA’ RELATIVE
(+) sono quelle nullità speciali che non rientrano né in quelle assolute né in quelle intermedie (181)
(+) sono dichiarate su eccezione di parte ed entro brevi limiti di tempo
(-) sono sanabili.

– rientrano quelle nullità che non sono previste tra quelle assolute e quelle intermedie
o es. di nullità relativa — i prossimi congiunti dell’imputato sono avvisati della facoltà di astenersi dal deporre come testimoni.

– regime nullità indicato art. 181 cpp
– sono dichiarabili dal giudice su eccezione di parte (solo alla parte interessata)
– al giudice è precluso, di regola, il potere di rilevare d’ufficio le nullità relative.

  • nullità concernenti :
    o atti indagini preliminari
    o incidente probatorio
    o atti udienza preliminari
    — devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento ex art. 424 del GUP.
  • se manca l’udienza preliminare, entro il termine previsto dal 491 comma 1.
    • Le nullità verificatesi nel giudizio, devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza.
    Le nullità relative al decreto che dispone il giudizio o degli atti preliminari al dibattimento, entro il 491 comma 1.
    Regola comune ai 3 tipi di nullità, è quello degli effetti:
    ** la nullità di un atto,una volta dichiarata, rende invalidi quelli consecutivi che ne dipendono**

La declaratoria di nullità, comporta la rinnovazione dell’atto nullo, se necessaria e possibile,
ad opera dello stesso giudice che l’ha dichiarata.
Altrimenti — si verifica la regressione del procedimento nella precedente fase, nel caso in cui il compimento di quell’atto da rinnovare rientra nel potere esclusivo del giudice di quella fase.

— LIMITE DI DEDUCIBILITA’ DELLE NULLITA’: ç
Le nullità medie e relative non possono essere eccepite :
(a) da colui che vi ha dato o ha concorso a darvi causa
(b) da colui che non ha interesse all’osservanza della disposizione violata.

SANATORIA:
– La Sanatoria è quel fatto giuridico ulteriore e successivo rispetto all’atto viziato che determina la validità di tale atto –

– la sanatoria non è possibile per le nullità assolute

Si verifica allorquando :
— la parte interessata accetta gli effetti dell’atto viziato
— la parte interessata si avvale dell’atto viziato, esercitando le facoltà che ne discendono

a seguito della sanatoria:
a) gli effetti dell’atto viziato, diventano equivalenti a quello conforme.
b) nessuna parte può eccepire la nullità dell’atto.

(4) INUTILIZZABILITA’.

– è un’invalidità che colpisce il valore probatorio di un atto.
– Il giudice non può basarsi sull’atto inutilizzabile per emettere una decisione.

L’inutilizzabilità è assoluta:
— quando il giudice non può basarsi su di esso per emettere un qualsiasi provvedimento.

L’inutilizzabilità è relativa:
— quando la legge indica le persone nei confronti delle quali non può essere utilizzato un determinato atto.

ATTO ABNORME:
– Vizio non codificato, ma frutto di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale.

È abnorme quel provvedimento :
• che per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale
• che pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la di ogni ragionevole limite

esempi di atti abnormi:
• sentenza di incompetenza emessa dal GIP a fronte di una richiesta di archiviazione
• sentenza del giudice incompetente, che ha trasmesso gli atti al giudice competente , anziché al PM

avverso il provvedimento abnorme è possibile proporre ricorso per cassazione.