Prescrizione per truffa e false generalità: il Tribunale di Catania dichiara il non doversi procedere
Il procedimento, relativo a contestazioni di truffa e false generalità, è stato definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati.
La notizia
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di un imputato, difeso dell’Avvocato Davide Tutino del Foro di Catania, chiamato a rispondere di reati riconducibili, secondo l’imputazione, a condotte di false generalità e truffa.
La decisione ha definito il procedimento senza pronuncia di merito assolutorio, attraverso l’applicazione della causa estintiva maturata nel corso del giudizio.
Il procedimento
Il processo riguardava contestazioni relative all’utilizzo di dati personali altrui e all’ottenimento di finanziamenti per l’acquisto di beni, secondo l’ipotesi accusatoria formulata nel capo di imputazione.
Il dibattimento si è articolato in più udienze, con attività istruttoria testimoniale e successive interlocuzioni processuali. All’esito, il Tribunale ha rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione, tenuto conto della disciplina applicabile e dell’assenza di condizioni processuali idonee a imporre una pronuncia assolutoria immediata nel merito.
La definizione è quindi avvenuta mediante declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
Il profilo giuridico
La prescrizione costituisce una causa estintiva del reato, fondata sul decorso del tempo previsto dalla legge. Nel processo penale, quando il giudice accerta l’intervenuta prescrizione, deve dichiarare il non doversi procedere, salvo che dagli atti emerga in modo evidente una causa di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Nel caso trattato, il Tribunale ha applicato la causa estintiva, definendo il procedimento con sentenza di non doversi procedere.
Il dato processuale significativo
Il dato centrale della decisione è costituito dalla maturazione della prescrizione prima della definizione del giudizio.
La sentenza valorizza il principio secondo cui, in presenza di una causa estintiva del reato, la pronuncia assolutoria nel merito può essere adottata solo quando l’insussistenza del fatto, la sua irrilevanza penale o l’estraneità dell’imputato emergano dagli atti con evidenza immediata.
In difetto di tale evidenza, il giudice è tenuto a dichiarare la causa estintiva, con conseguente definizione del procedimento mediante formula di non doversi procedere.
Il provvedimento
Il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
La formula adottata non equivale ad assoluzione nel merito, ma determina la chiusura del procedimento penale per effetto dell’estinzione dei reati contestati.
Considerazioni finali
Il caso conferma il rilievo della corretta verifica dei termini di prescrizione nel processo penale, soprattutto nei procedimenti dibattimentali caratterizzati da una pluralità di udienze e da un’istruttoria articolata.
La prescrizione non elimina la necessità di un rigoroso controllo processuale: il giudice deve valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia immediata nel merito o se debba limitarsi a dichiarare l’estinzione del reato. In tale cornice, la corretta individuazione del momento di maturazione della causa estintiva assume rilievo decisivo nella definizione del giudizio.
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Studio Legale Avv. Davide Tutino — Catania
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A cura dell’Avv. Davide Tutino
Avvocato penalista del Foro di Catania
Patrocinante in Cassazione
























































































