L’ avvocato penalista Davide Tutino, è esperto nel reato di bancarotta, previsto e punito dal R.D. n. 267/1942.
Cos’è la BANCAROTTA
Esistono due tipi di bancarotta, a seconda dell’elemento soggettivo-psicologico che le caratterizza:
- La bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. n. 267/1942) richiede il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto, con l’intenzione di cagionare un danno alla massa creditizia.
- La bancarotta semplice (art. 217 R.D. 267/1942) che può essere integrata a titolo di dolo semplice o anche a titolo di colpa, vale a dire per imprudenza, negligenza, imperizia.
Bancarotta fraudolenta:
È prevista dall’art. 216 R.D. n. 267/1942; di questo reato è chiamato a rispondere l’imprenditore fallito che abbia dolosamente:
- prima o durante il fallimento: distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni, ovvero, al fine di arrecare danno ai creditori, abbia esposto o riconosciuto delle passività inesistenti;
- prima del fallimento: sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o li abbia tenuti in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del reale movimento degli affari;
prima o durante la procedura fallimentare: eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione, al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.
Bancarotta semplice:
È prevista dall’art. 217 R.D. n. 267/1942; risponde di tale reato l’imprenditore fallito che:
- abbia effettuato spese di carattere personale o familiare che siano eccessive o sproporzionate in ragione della sua condizione economica;
- abbia impiegato larga parte del proprio patrimonio in operazioni puramente aleatorie;
- abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra forma di colpa grave;
- non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
fonte Wikipedia
Avvocato Bancarotta Catania
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