Cosa significa essere indagato per “Omissione di referto”

Omissione di referto – Articolo 365 del Codice Penale

Cosa significa essere indagato per “Omissione di referto”?

L’articolo 365 del Codice Penale italiano tratta dell’omissione di referto da parte di chi, nell’esercizio di una professione sanitaria, ha prestato assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio. La norma prevede una sanzione pecuniaria per chi omette o ritarda di riferire all’Autorità competente.

Cosa succede se si è indagati per “Omissione di referto”?

Se si è indagati per questo reato, devi rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte che integrano il reato:

  • Omissione di segnalazione di un caso sospetto di maltrattamento in famiglia riscontrato durante una visita medica.
  • Mancaza di referto in seguito all’assistenza a una vittima di violenza sessuale.
  • Non segnalare un caso di lesioni gravi riscontrate in un paziente che sostiene di essere caduto, ma che presenta chiari segni di aggressione.
  • Omissione di referto in un caso di sospetta violenza sui minori.
  • Non segnalare all’autorità competente un caso di lesioni da arma da fuoco o da arma bianca.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

È utile sapere che la fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato.

Quanto durano le indagini per il reato di “Omissione di referto”? Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato (335).

RICHIESTA DI PROROGA:

Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie.

in questa udienza deciderà:

  • per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  • il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi.