Articolo 733 codice penale – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
L’articolo 733 del codice penale italiano si occupa della tutela del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Questa norma sottolinea l’importanza di preservare e proteggere i beni culturali di rilevante pregio presenti sul territorio nazionale. La dottrina riconosce l’importanza di questa disposizione, evidenziando la necessità di prevenire danni a beni di inestimabile valore storico, artistico e culturale.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 733 – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver causato danni a un bene di rilevante pregio storico, artistico o archeologico. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 733 del codice penale:
- Danneggiare un’opera d’arte in un museo.
- Scrivere o incidere su un monumento storico.
- Rimuovere parti di un sito archeologico.
- Effettuare scavi non autorizzati in un’area protetta.
- Alterare o modificare un’opera d’arte senza autorizzazione.
- Distruggere o danneggiare reperti in un sito archeologico.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 733 codice penale – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 733 – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale e note procedurali
La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a € 2.065.
Testo dell’articolo 733 del codice penale
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a € 2.065. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
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